Equitalia, la cartella è nulla se notificata da un’agenzia di poste private

Nullità cartella Equitalia, il caso

Se Equitalia usa un’[textmarker color=”C24000″]agenzia privata di recapito[/textmarker] per notificare a mezzo raccomandata una cartella esattoriale, quest’ultima è da considerarsi nulla e non sanabile. Lo ha stabilito la [textmarker color=”C24000″]ctp di Reggio Emilia[/textmarker] con una sentenza dello scorso aprile, dando ragione al ricorso di un contribuente che chiedeva il riconoscimento della nullità della cartella che Equitalia gli aveva inviato non tramite Poste Italiane, ma utilizzando un’agenzia privata.

Notifica cartella Equitalia, come deve avvenire

In pratica, il tribunale emiliano ha dato ragione al principio della cassazione presente nella sentenza 2922/15 del 13 febbraio scorso, secondo cui per legge la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dev’essere necessariamente effettuata tramite il servizio postale universale delle Poste Italiane. Se subentra un’agenzia privata di recapito, la notifica è inesistente, e dunque l’atto è da ritenersi nullo.

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Atti di notifica riservati a Poste Italiane e a corrieri privati

La sentenza ha fatto chiarezza su quali sono gli atti che devono obbligatoriamente essere notificati da Poste Italiane e quali no.
Nella prima categoria, rientrano le notifiche a mezzo raccomandata a/r di atti amministrativi sostanziali quali, per l’appunto, le cartelle di pagamento, ma anche atti processuali come quelli d’appello. Poste Italiane, in tali circostanze, per la notifica non può rivolgersi ad agenzie private.
I servizi di recapito privati sono invece ammessi se un contribuente vuole fare ricorso. In questo caso, l’utilizzo della posta privata è da considerarsi come una consegna diretta al momento della ricezione – e non della spedizione – della notifica.

Notifica cartella Equitalia: quando è irregolare, nulla o inesistente

La notifica va considerata come irregolare se le violazioni commesse non influiscono sull’efficacia dell’atto. E’ il caso, ad esempio, della mancanza della relata di notifica sull’atto inviato per posta.
La nullità, invece, si ha quando la notifica si esegue in modo non conforme alle prescrizioni di legge ed il diretto interessato può provare che ciò gli ha impedito di conoscere materialmente l’atto. Infine, l’inesistenza della notificazione si prospetta nel caso in cui l’atto è stato eseguito da chi non ne aveva il potere, o a persona che non ha collegamento alcuno con il destinatario.

Fonti Il Sole 24 Ore

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