Equitalia, sì al pignoramento della prima casa

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Espropriazioni Equitalia confermate

L’agenzia di riscossione, secondo quanto confermato dal ministero dell’economia e delle finanze, può espropriare immobili se la procedura è stata avviata fino al 22 giugno 2013, data dell’entrata in vigore del decreto del fare 69/2013.

Cosa stabilisce il decreto del fare per le espropriazioni Equitalia

Il decreto varato dal governo Letta pone il divieto alle espropriazioni da parte di Equitalia dal 22 giugno 2013 in poi, a patto che l’immobile sia l’unico di proprietà del debitore (che vi deve risiedere anagraficamente), sia adibito ad uso abitativo, e se non è di lusso e classificato nelle categorie catastali A8 e A9 (villini e ville). Il divieto si estende anche ad immobili che non sono prima casa qualora il debito da riscuotere non superi i 120mila euro, e se non vi sia ipoteca, o se non sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione della stessa senza che l’importo sia stato pagato.

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Cosa si è stabilito sui casi passati

A tutte le disposizioni così stabilite dal decreto del fare, l’agenzia di riscossione si era adeguata emanando un’apposita direttiva l’1 luglio 2013. Il dubbio rimaneva però sui casi pregressi, al punto che Equitalia decise di bloccare le espropriazioni immobiliari in corso per chiedere ed ottenere un chiarimento sull’applicazione retroattiva del provvedimento. Chiarimento che è arrivato appunto in questi giorni dal ministero dell’economia e delle finanze, il quale ha confermato che non si prevede l’applicazione anche per il passato delle disposizioni più favorevoli al contribuente, ovvero che Equitalia può espropriare immobili per le azioni avviate entro il 22 giugno 2013.

Sanatoria delle cartelle a tutela del debitore

Per il debitore rimane ancora aperto, per tutelarsi, il fronte dell’adesione alla sanatoria delle cartelle o degli avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 31 ottobre 2013. L’agevolazione è stata infatti prorogata al prossimo 31 maggio, mentre la riscossione rimane sospesa fino al 15 giugno 2014.
Il provvedimento riguarda esclusivamente l’estinzione degli interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo. La definitiva rottamazione del debito, che avverrà solo se chi aderisce opta per il pagamento dell’importo dovuto in unica soluzione, verrà notificata entro il 31 ottobre 2014.

Simona Di Michele

Fonti Il Sole 24 Ore