Commissione di messa a disposizione delle somme, definizione e normativa

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Commissione di messa a disposizione delle somme, normativa

La commissione di messa a disposizione delle somme nasce con la legge 2/2009, per fronteggiare il rischio di illegittimità della commissione di massimo scoperto, nel contesto della stipula di contratti bancari e della messa a disposizione di un fido da parte della banca.

Commissione di massimo scoperto e commissione di messa a disposizione delle somme, le differenze

Nello specifico, la commissione di messa a disposizione fondi è una percentuale spettante all’istituto bancario commisurata all’ammontare della somma accordata come fido, indipendentemente da quanto viene utilizzato dal cliente.
L’istituto della commissione di massimo scoperto, invece, prevede il calcolo della percentuale sull’ammontare massimo negativo all’interno di un trimestre.

Commissione di messa a disposizione delle somme, i vantaggi

Per garantire al cliente maggiore trasparenza nel metodo di calcolo della commissione, dunque, la legge 2/2009 ha previsto la nullità delle clausole della commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per meno di trenta giorni consecutivi, o in caso di utilizzo delle somme in assenza di fido. In più, l’introduzione della commissione di messa a disposizione fondi consente che il corrispettivo per la messa a disposizione delle somme sia sancito in maniera scritta, insieme al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, e venga rendicontato al cliente con l’indicazione dell’effettivo utilizzo avvenuto.