Ricorso alla giustizia ordinaria, gli organi coinvolti

Cosa si intende per giurisdizione ordinaria e a quali organi fa riferimento? Ve lo spiega TuttoVisure.it.

Giustizia ordinaria, definizione

La cosiddetta giurisdizione ordinaria coinvolge gli organi ordinari previsti per la tutela dei diritti tra privati o tra i privati e la pubblica amministrazione (in caso di giurisdizione civile), e per il controllo del corretto svolgimento del procedimento penale da parte di un pubblico ministero nei confronti di un singolo soggetto (in caso di giurisdizione penale).
Nel caso di un procedimento penale, l’avvio della procedura è effettuato da un membro della giustizia ordinaria con funzione di pubblico ministero; se si tratta di procedimento civile, a dar inizio alla controversia può essere qualsiasi soggetto pubblico o privato nei confronti di un altro soggetto contro cui l’azione è diretta.

Giustizia ordinaria, gli organi preposti

La giustizia ordinaria di natura civile e penale prevede specifici organi per la sua messa in atto. Nello specifico, si tratta dei seguenti:

  • giudice di pace, con funzioni sia civili che penali in relazione a cause di minor valore
  • Tribunale, che ha potere di giudicare le decisioni del giudice di pace, sia in ambito civile che penale
  • Corte d’Assise, attiva in ambito esclusivamente penale per giudizi su reati di sangue e contro la sicurezza dello Stato
  • Corte d’Appello, rappresentante il giudice di appello delle sentenze del Tribunale, in materia sia civile che penale
  • Corte di Cassazione, per cause di maggiore importanza, con capacità di giudicare l’impugnabilità delle decisioni prese dai vari organi d’appello
  • magistrati e tribunali di sorveglianza, per disporre misure di sicurezza o alternative in caso di controversie penali
  • tribunali dei minori, con competenze in specifici settori civili che coinvolgano diritti dei minori, ed in settori penali quando i reati vengono commessi da chi ancora non è maggiorenne.