Imu: confermato il (mini) bonus per le imprese

Imprese e Imu

La buona notizia è che sono retroattivi. La meno buona, che sono sconti ‘sottili’. La legge di stabilità ha confermato la deducibilità del 20% da Ires o Irpef per gli immobili strumentali delle imprese. L’agevolazione, valida già per l’anno d’imposta 2013, farà risparmiare 274.3 milioni di euro all’anno a regime. Una boccata d’ossigeno alquanto relativa, se si considera che nel 2012 centri commerciali, uffici, capannoni, negozi, alberghi e studi professionali hanno versato poco più di 10 miliardi di Imu, pari al 41% di quella prodotta dalle aliquote comunali. Aliquote che hanno toccato punte notevoli, fino ad assestarsi su una media di 9.33 per mille, e su cui hanno gravato anche gli aumenti determinati dal passaggio dall’Ici all’Imu che, in alcuni comuni e nel 2012, ha comportato un aumento pari a tre volte il valore della tassa. Con un simile pregresso, lo sconto di 274.3 milioni rischia di non incidere molto sul peso che l’imposta municipale avrà sulle attività economiche.

Primo passo: individuare gli immobili strumentali

Per assoggettarli alla deducibilità Imu, è necessario prima di tutto che gli immobili strumentali vengano identificati. A venire in aiuto in questo senso, l’articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, che ne distingue due tipi: quelli strumentali per natura, e quelli strumentali per destinazione. I primi non sono suscettibili di altra utilizzazione senza radicali trasformazioni, e riguardano anche immobili non usati, o affittati, o concessi in comodato. In termini di categorie catastali, si tratta anche degli uffici ma non delle abitazioni e degli immobili a destinazione speciale quali ponti o cimiteri. Gli immobili strumentali per destinazione sono invece quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte del possessore. Ne sono esclusi gli immobili a uso promiscuo, come le abitazioni che fungono anche da studio, e anche in questo caso le case, poiché secondo le regole urbanistiche un immobile con destinazione d’uso abitativa non può essere utilizzato per altri scopi, e l’eventuale variazione comporta immediatamente una ripercussione sulla categoria catastale.

Secondo passo: calcolare lo sconto

La seconda manovra, individuati i beni, è calcolare lo sconto, ovvero sottrarre dal reddito il 20% dell’Imu pagata. Nel caso delle imprese con reddito soggetto all’aliquota Ires (27.5%), da quest’ultima verrà sottratta una somma pari al 5.5% dell’Imu pagata. Per le imprese soggette all’Irpef, come quelle in contabilità semplificata o come i professionisti, maggiore è il reddito totale, più consistente sarà lo sconto.

Estensione del bonus

La legge di stabilità ha confermato che lo sconto può coinvolgere anche i negozianti e gli artigiani proprietari degli immobili, a patto che percepiscano un reddito d’impresa o da arti e professioni. Una condizione che in pratica esclude i contribuenti che dichiarano redditi da lavoro dipendente o autonomo pur possedendo un negozio o un laboratorio. Il mini bonus non è sfruttabile, almeno nel breve termine, nemmeno da imprese e artigiani in perdita, in quanto privi di un reddito d’impresa da cui dedurre l’Imu.

 

Simona Di Michele

Fonti Il Sole 24 Ore