Imu e Tasi 2014, come vanno pagati i tributi in scadenza il 16 giugno

[custom_frame_center shadow=”on”]Acconto Imu e Tasi 2014 come si pagano scadenza 16 giugno[/custom_frame_center]

Acconto Imu 2014, cosa bisogna controllare nelle delibere pubblicate

Tutto parte dal regolamento e dalla delibera comunale pubblicati sul sito del ministero dell’economia e delle finanze.
Se il proprio comune fa parte dei 4.841 che hanno deliberato per tempo, è da tali documenti che si evincono le informazioni necessarie al calcolo dell’acconto Imu 2014, da pagare entro il 16 giugno. Nello specifico, vanno prese in considerazione le aliquote applicate per l’anno d’imposta alle diverse tipologie d’immobili (aliquota ordinaria, quella per i fabbricati rurali strumentali, quella per le prime case di lusso accatastate in A1, A8 e A9), le eventuali assimilazioni alla prima casa, le detrazioni aggiuntive per le case di lusso, e l’importo minimo per tutta l’imposta, al di sotto del quale il soggetto non è tenuto a pagare. In caso il comune non lo stabilisca, l’importo minimo è pari a 12 euro. E’ bene ricordare che l’acconto Imu di giugno si basa su aliquote e detrazioni del 2013.

Imu 2014, immobili esonerati assimilabili alla prima casa

Non pagano l’Imu 2014 le prime case (ad eccezione di quelle considerate di lusso), le abitazioni del comparto sicurezza, delle cooperative indivise, e i fabbricati rurali strumentali. Assimilabili alla prima casa sono anche gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato ai parenti in linea retta (dunque ai figli), quelli posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili o anziani residenti in istituti di ricovero, e da cittadini italiani residenti all’estero.
L’esonero per assimilazione alla prima casa va richiesto entro il 30 giugno 2014 tramite apposita dichiarazione. Qualora nel proprio comune di residenza non si prevedano né l’assimilazione alla prima casa né le detrazioni per le case in comodato, è necessario analizzare la delibera per conoscere la relativa aliquota applicata.

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Come si calcola l’acconto Imu 2014

Per effettuare il pagamento dell’acconto dell’imposta municipale 2014 entro il 16 giugno, dopo aver analizzato l’apposita documentazione comunale, è necessario calcolare la base imponibile dell’Imu, ovvero rivalutare del 5% la rendita catastale risultante all’1 gennaio 2014 (i terreni vanno rivalutati al 25%). Il valore così ottenuto va poi moltiplicato per un coefficiente diverso a seconda della tipologia immobiliare. Tale coefficiente corrisponde a 160 per le abitazioni principali, ed in generale ai fabbricati dei gruppi catastali A (escluso l’A10), C2, C6 e C7. Per i fabbricati  delle categorie B, C3, C4 e C5 il parametro per cui moltiplicare la rendita rivalutata è 140, mentre per i gruppi A10 e D5 è 80. Ai fabbricati della fascia D ad esclusione di D5 spetta il coefficiente 65, a quelli accatastati in C1 spetta il 55. Per i terreni agricoli, i coltivatori diretti e gli imprenditori devono utilizzare il coefficiente 75, mentre gli altri proprietari potranno utilizzare il 135.
A seguito della moltiplicazione per il coefficiente corrispondente, la rata d’acconto sarà pari al 50% del risultato ottenuto. La seconda rata, a conguaglio, si dovrà saldare entro il 16 dicembre.

Come pagare l’acconto Imu 2014

Il versamento dell’imposta municipale non obbliga i comuni ad inviare ai contribuenti i bollettini precompilati. I soggetti interessati dovranno pertanto pagare quanto dovuto scegliendo il modello F24 o il bollettino postale. Su di essi va segnato il corretto codice di tributo, che per il 2014 è 3912 (per prima casa e relative pertinenze), 3914 (per terreni agricoli), 3916 (per la quota spettante al comune sulle aree edificabili), 3918 (per la quota spettante al comune su altri fabbricati), 3925 (per la quota statale su immobili di categoria D), 3930 (per la maggiorazione comunale sugli immobili di categoria D).

Novità sull’Imu

[custom_frame_left shadow=”on”]Novità Imu 2014[/custom_frame_left]

Grazie alla legge di stabilità 2014, sempre entro il 16 giugno 2014 è possibile regolarizzare anche i versamenti insufficienti della seconda rata Imu 2013 senza pagare sanzioni ed interessi.
Nel secondo semestre dello scorso anno, l’introduzione di alcuni tipi di esonero (come quelli relativi al personale del comparto sicurezza e ai fabbricati merce), la ristrettezza dei tempi per conoscere le aliquote decise dai comuni (pubblicate a ridosso della scadenza della seconda rata), e l’introduzione della mini Imu, avevano infatti determinato confusione e difficoltà di calcolo di non poco conto per i contribuenti. Un disagio che la moratoria senza sanzioni ed interessi cerca di affievolire, almeno per chi ha già versato un importo minimo del tributo. Coloro che non hanno pagato alcun importo, invece, potranno avvalersi del ravvedimento operoso, eccetto che per la mini Imu, per la sua natura di pagamento straordinario riferibile all’intero anno.

Scadenze e delibere per la Tasi 2014

L’imposta sui servizi comunali indivisibili, che chiama in causa inquilini e proprietari anche di case principali, viaggia su binari diversi rispetto a quelli dell’acconto Imu 2014. La scadenza del 16 giugno, in questo caso, scatta infatti solo per i circa 2.200 comuni che hanno deliberato entro fine maggio. Tutti quelli che vedranno pubblicarsi i documenti comunali entro il 10 settembre, invece, riceveranno il versamento da parte dei contribuenti entro il 16 ottobre. Per i comuni ulteriormente ritardatari, l’imposta verrà infine pagata in soluzione unica entro il 16 dicembre, con aliquota base dell’1 per mille.
Anche per la Tasi vige un importo minimo per tutta l’imposta, pari come nel caso dell’Imu a 12 euro, al di sotto del quale il versamento va effettuato direttamente a dicembre anziché entro lunedì prossimo.

Come calcolare la Tasi per le case in affitto

[custom_frame_left shadow=”on”]Tasi 2014 case affitto quota inquilino[/custom_frame_left]

Secondo la legge di stabilità, la Tasi sugli immobili locati va pagata dall’inquilino per una quota che può oscillare dal 10 al 30%, in base a quanto indicato sul relativo regolamento comunale. La rimanenza va versata dal proprietario.
Nella situazione in cui sulla rendita catastale rivalutata si debba applicare il 10% di quota per l’inquilino (ovvero nel caso più frequente, soprattutto per immobili di piccole dimensioni, e visto che in caso di mancata deliberazione comunale sarà quella la percentuale da applicare), gli importi da versare per l’acconto potrebbero essere irrisori, pari a poco più di 3 euro. A favore di questa possibilità gioca molto anche la norma per cui la somma delle aliquote Tasi e Imu non deve superare il 10.6 per mille, un limite che per il 2014 i comuni possono travalicare fino al tetto massimo dell’11.4 per mille. Questo significa che se l’Imu è già al 10.6 per mille, la Tasi non potrà superare lo 0.8 per mille.

Simona Di Michele

Fonti Il Sole 24 Ore