Modello 730 2014, come ottenere il rimborso immediato dei crediti

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Modello 730, cosa prevede la legge per il rimborso dei crediti in busta paga

Con la legge di stabilità 2014 i rimborsi da modello 730 dei crediti fiscali superiori a 4.000 euro, e determinati da carichi di famiglia o eccedenze di anni precedenti, prevedono anzitutto un controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’effettiva correttezza delle dichiarazioni dei contribuenti. Qualora tali verifiche, che le entrate effettueranno entro dicembre o entro sei mesi dalla data di trasmissione del modello se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno, dovessero confermare la spettanza del rimborso, sarà la stessa agenzia ad erogarlo direttamente sul conto corrente bancario o postale fornitogli dal contribuente, e con le stesse modalità previste in caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta (ovvero senza che quest’ultimo debba ottenere parte del rimborso). Se il contribuente non dovesse comunicare le proprie coordinate, il rimborso sarà erogato previa invito a presentarsi in un ufficio postale per riscuotere l’importo in contanti (se la somma dovuta è inferiore a 1.000 euro, interessi compresi), o con un vaglia della banca d’Italia (per importi pari o superiori a 1.000 euro).
Per richiedere l’accredito, oltre alla possibilità di recarsi di persona in qualsiasi suo ufficio, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul sito www.agenziaentrate.gov.it una specifica applicazione sfruttabile da chi è già registrato.

Il rimborso tramite i sostituti d’imposta

Tramite il sostituto d’imposta è possibile inserire i dati della liquidazione degli eventuali crediti spettanti nel prospetto 730-3, che va consegnato al contribuente entro i termini previsti per legge. Tale scadenza varia in base al soggetto incaricato di predisporre il 730. In particolare, il limite è entro il 31 maggio qualora l’assistenza fiscale venga fornita dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, ed entro il 15 giugno se si è chiesto aiuto ad un caf o ad un professionista abilitato.
Nel documento sono evidenziati i dati dei redditi dichiarati, il conteggio del reddito imponibile e delle relative imposte, ed il risultato della liquidazione con l’indicazione dell’importo trattenuto o rimborsato dal sostituto d’imposta.

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A luglio il rimborso o la trattenuta

Nella retribuzione relativa a luglio il datore di lavoro o l’ente pensionistico devono rimborsare Irpef e cedolare secca, o trattenere le somme o le rate (se è stata scelta la rateizzazione) dovute per saldo e primo acconto di Irpef, cedolare secca, e anche di addizionali Irpef, acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata, acconto all’addizionale comunale Irpef. La stessa manovra scatta dal mese di agosto o settembre per i pensionati.
Le somme dovute come seconda o unica rata d’acconto Irpef e cedolare secca, invece, vengono trattenute a novembre. Se il contribuente, optando per il metodo previsionale, stimasse che la trattenuta di tali importi sarà minore di quelli indicati nel prospetto di liquidazione, è tenuto a darne comunicazione scritta entro il 30 settembre, evidenziando sotto propria responsabilità l’importo che crede corretto.

F24, l’alternativa al rimborso

Oltre al rimborso, il contribuente può scegliere di utilizzare tutto o parte dell’eventuale credito risultante dalla liquidazione del modello 730 2014 per pagare le imposte dovute mediante compensazione nel modello F24. Gli importi effettivamente utilizzabili in compensazione, ed i relativi codici tributo, sono indicati nell’apposita sezione del modello 730-3. Per procedere con la compensazione bisogna compilare l’apposito quadro RI, e barrare la casella 1 indicando l’importo del credito che si vuole usare in compensazione in caso di utilizzo parziale, o la casella 2 se si decide di utilizzare in compensazione tutto l’importo del credito.

Simona Di Michele

Fonti Il Sole 24 Ore