Pensioni, cosa c’è da sapere sui metodi contributivo e retributivo

Cos’è e come funziona il metodo contributivo

Sono due i sistemi di calcolo che ci danno la misura delle nostre pensioni: quello contributivo e quello retributivo. Il primo, introdotto dalla riforma del sistema pensionistico nel 1995, prevede il calcolo della pensione finale sulla base dei contributi versati nel corso dell’attività lavorativa. Tale sistema, rispetto al retributivo, fornisce una pensione più contenuta nel caso di pensione anticipata, mentre la copertura è più elevata per livelli retributivi più alti e percepiti con continuità. Nello specifico, per gli iscritti all’Inps dopo il 31 dicembre 1995 è previsto un limite massimo di retribuzione pensionabile e contributiva attualmente pari a circa 99mila euro. Per la retribuzione percepita oltre questo livello, dunque, lavoratore e azienda non corrispondono contributi, e il dipendente non riceve la relativa prestazione.

Col calcolo contributivo, ogni lavoratore ha all’attivo una specie di conto corrente virtuale su cui vengono registrati tutti i versamenti effettuati alla previdenza, sia dalla società che dal diretto interessato. Attualmente, il valore di tali versamenti è pari, per i lavoratori dipendenti, al 33% della retribuzione annua pensionabile percepita. Ogni anno i contributi vengono poi rivalutati a seconda dell’evoluzione del pil (l’Inps dovrebbe comunicare a breve il tasso di rivalutazione dei contributi relativo al 2013).
Una volta che il lavoratore smette di esercitare la propria attività, i contributi versati rivalutati vengono convertiti in pensione attraverso dei coefficienti stabiliti per legge e determinati dall’età di pensionamento e dalla speranza di vita media dei futuri pensionati. Per il 2014 non sono previste variazioni ai coefficienti usati per la conversione.
Il metodo contributivo è ormai quello vigente per la maggior parte dei lavoratori privati e pubblici.

Cosa sono i contributi figurativi

Si parla di contributi figurativi quando un assicurato non è in grado di svolgere la propria attività a causa di interruzioni o riduzioni del lavoro, e dunque il datore di lavoro non è tenuto a versare la contribuzione. La copertura pensionistica, in questi casi, è a carico dell’istituto previdenziale, e i contributi figurativi vengono accreditati o d’ufficio o previa domanda dell’interessato. Tali contributi sono validi sia per la maturazione della pensione che per il calcolo.
Sono molti i periodi tutelati tramite questa formula, dal caso in cui il lavoratore percepisce l’indennità di disoccupazione involontaria o l’indennità di mobilità (a meno che quest’ultima non venga erogata in unica soluzione), a quando si è in cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Hanno poi diritto ai contributi figurativi i lavoratori impiegati in attività socialmente utili, che sono stati privati del lavoro per calamità, o che hanno ottenuto, a carico dell’Inps, assistenza sanitaria per malattia tubercolare. Sono altresì riconosciuti i giorni di assenza per la donazione di sangue, per infortunio sul lavoro e malattia (per un massimale di novantasei settimane nell’intera vita lavorativa), i congedi di maternità e parentali, unitamente alla malattia del bambino e ai riposi giornalieri per allattamento. Chi ha un’invalidità riconosciuta superiore al 74% può poi ottenere, previa istanza, due mesi per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di cinque anni di bonus (beneficio che sale a quattro mesi per i lavoratori non vedenti). Tutelati dalla contribuzione figurativa, infine, anche i lavoratori che assistono familiari con handicap grave, per una durata massima del congedo non superiore ai due anni.

Come avviene il calcolo col metodo retributivo

Il secondo metodo di calcolo della pensione, a differenza del contributivo, si basa sulle retribuzioni percepite dal lavoratore nel periodo, più o meno lungo, che ha preceduto il pensionamento. In questo caso, la prestazione finale è data dalla somma di diverse quote, ciascuna relativa ad un periodo di anzianità contributiva diverso. Questo secondo metodo di calcolo non si applica più alle anzianità maturate dal 1 gennaio 2012.

Il calcolo parte dalle medie delle retribuzioni percepite nell’ultimo periodo di servizio prestato, che per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 è pari a cinque anni. Dopo il ‘92, il periodo considerato valido per il calcolo varia ulteriormente. Se infatti il lavoratore al 31 dicembre 1992 ha maturato almeno quindici anni di anzianità contributiva, il periodo da considerare per le anzianità contributive maturate dall’1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 è pari a dieci anni. Qualora non si fossero maturato i quindici anni di anzianità contributiva, invece, il periodo utile per le anzianità maturate dall’1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 è pari a cinque anni più quello intercorrente dall’1 gennaio 1993 alla data del pensionamento. Anche per le retribuzioni medie è prevista una rivalutazione. Per le anzianità sino al 31 dicembre 1992, la rivalutazione delle retribuzioni percepite prima del pensionamento è pari all’inflazione, mentre per le successive, oltre all’incremento del costo della vita, va aggiunto un punto percentuale all’anno. La rivalutazione delle retribuzioni è riconosciuta fino all’anno che precede quello del pensionamento.

Proseguendo nel calcolo, le medie delle retribuzioni vanno moltiplicate per un rendimento annuo, che varia dal 2 all’1%, o dal 2 allo 0.9% in relazione al periodo contributivo di riferimento – prima o dopo l’1 gennaio ’93 – e alla retribuzione media calcolata. Ogni anno, l’Inps è tenuto a comunicare il livello retributivo fino a cui si applica il rendimento del 2% (dunque la prima fascia di retribuzione pensionabile). Per ottenere il valore effettivo della pensione, infine, sono moltiplicati tra loro i risultati dei rispettivi periodi di anzianità contributiva maturati.

Il concetto di finestra in campo pensionistico

Gli addetti ai lavori parlano di finestra per identificare il tempo intercorso dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e/o contributivi fino alla riscossione della prima rata della pensione. Per i lavoratori dipendenti, e a differenza di quelli autonomi, l’accesso è subordinato anche alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La dilazione, in linea generale, varia dai dodici ai ventuno mesi. Esclusi dalla disposizione (anche se con alcune eccezioni) sono i lavoratori che maturano il diritto dall’1 gennaio 2012, mentre le lavoratrici dipendenti e autonome che decidono di accedere alla pensione tramite il regime contributivo puro continuano ad essere assoggettate alla finestra mobile (le prime per dodici mesi, le seconde per diciotto). La finestra va applicata ancora ai lavoratori che accedono alla pensione d’anzianità al perfezionamento della quota, che svolgono lavori particolarmente usuranti o sono impiegati in turni notturni o solo notturni, ai conducenti di veicoli di capienza non inferiore a nove posti, e anche ai lavoratori del pubblico impiego che, al raggiungimento del limite dei sessantacinque anni, non hanno precedentemente perfezionato il pensionamento anticipato.

Simona Di Michele

Fonti Il Sole 24 Ore