Rateazione Equitalia, proroga per chi è decaduto nel 2014

Proroga rateazione Equitalia, come richiederla

I contribuenti che entro fine 2014 non hanno pagato ad Equitalia almeno otto rate debitorie (anche non consecutive), ed hanno quindi perso il [textmarker color=”C24000″]beneficio della rateazione[/textmarker], possono chiederne la proroga tramite il modulo online relativo alla rateazione decaduta presente sul sito dell’agenzia della riscossione Equitalia.

Come fare domanda di rateazione Equitalia quando il beneficio è decaduto

L’istanza va presentata, insieme alla fotocopia di un documento d’identità valido, consegnando entro il 31 luglio 2015 il modello compilato pubblicato online sul sito di Equitalia.
Se tutto risulterà in regola, al contribuente arriverà a casa il piano di dilazione con relativi bollettini. In caso contrario, Equitalia invierà il preavviso di rigetto d’istanza, contro il quale il richiedente potrà fare ricorso entro sessanta giorni.

Cosa succede se la rateazione Equitalia viene accettata

Una volta riammessi al beneficio della rateazione Equitalia, l’ente non può iniziare o proseguire azioni esecutive come pignoramenti o espropri, né attivare nuove misure cautelari quali l’iscrizione di ipoteca o del fermo amministrativo sugli autoveicoli intestati al debitore. Rimarranno invece in  vigore le misure già disposte.
Il contribuente che può di nuovo pagare il proprio debito a rate, inoltre, non è più considerato [textmarker color=”C24000″]inadempiente[/textmarker], il che gli consentirebbe – tra le altre possibilità – di richiedere fin da subito la modulistica utile per partecipare a gare d’appalto o di affidamento delle concessioni.

[b_sic_equitalia]

Quando decade il nuovo beneficio delle rate Equitalia

A dispetto delle precedenti otto rate non pagate (anche in modo non consecutivo), per decadere dalla proroga della rateazione Equitalia al contribuente basta non pagare anche solo due rate, a prescindere dalla loro consequenzialità.

Recupero debiti, sì a ipoteche e sequestri da parte del fisco anche prima dell’atto

In materia di recupero debiti, oltre alla proroga della rateazione Equitalia, è subentrata un’altra novità.
Se c’è un forte rischio che il debitore sperperi il suo patrimonio, e dunque non fornisca allo stato la garanzia del credito, al fisco è consentito fare domanda, anche prima dell’emissione dell’atto esecutivo vero e proprio, per l’iscrizione d’ipoteca e per ottenere il nulla osta dell’ufficiale giudiziario al sequestro conservativo dei beni del contribuente.

Requisiti necessari

Affinché il fisco possa procedere con l’iscrizione d’ipoteca ed il sequestro conservativo, il debito del contribuente deve derivare da un provvedimento dell’amministrazione, e deve esserci il pericolo reale (per la condotta del debitore e per la consistenza del suo patrimonio) di perdere la garanzia del credito nei confronti dell’ente pubblico.

Fonti Il Sole 24 Ore

[spacer style=”2″ icon=”9998″]