Sanatoria Equitalia, risparmio minimo sulle multe stradali

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Contributi Inps e Inail fuori dalla sanatoria

La sanatoria riguarda esclusivamente i debiti e gli accertamenti esecutivi passati, fino al 31 ottobre 2013, all’agenzia di riscossione da uffici statali ed agenzie fiscali, come l’agenzia delle entrate, del demanio, delle dogane e dei monopoli, nonché da regioni, province, comuni. Fuori dall’agevolazione rimangono i debiti da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della corte dei conti. E non si potrà evitare il pagamento di interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo neanche per contributi, premi previdenziali ed assistenziali di Inps e Inail, in quanto tali enti non sono considerati da Equitalia uffici dell’amministrazione statale in senso stretto.

Diverso il caso in cui il contribuente con pendenze nei confronti di Inps o Inail, richiesto il proprio estratto di ruolo ad Equitalia, ritrovi sulla stessa cartella di pagamento le iscrizioni a ruolo sia di maggiori imposte (definibili) che di contributi previdenziali (non definibili). In tale circostanza, si può scegliere di sfruttare l’agevolazione per le imposte iscritte a ruolo, e richiedere la dilazione per i contributi previdenziali ancora dovuti.

Pochi risparmi sulle multe stradali

La rottamazione Equitalia, in merito ai verbali per violazioni al codice della strada, non è molto larga di maniche. Valido su tutte le multe se comprese in ruoli consegnati ad Equitalia entro il 31 ottobre dello scorso anno, il vantaggio riguarda solo gli interessi di mora, perché quelli da ritardata iscrizione a ruolo sono applicabili esclusivamente ai tributi. Non viene inclusa nella sanatoria nemmeno la maggiorazione prevista nel caso di ritardo di pagamento: quell’aggravio di un decimo per ogni semestre trascorso da quando la sanzione è esigibile a quando il ruolo è stato trasmesso all’agenzia di riscossione va dunque pagato.

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L’autotutela non sospende i provvedimenti emessi

Nei casi in cui il contribuente abbia modo di dimostrare che un provvedimento emesso nei suoi confronti è prescritto o decaduto prima dell’esecutività del ruolo, o che sia interessato da sentenza di annullamento del credito, o che abbia effettuato il pagamento prima del ruolo, può far domanda di autotutela ad Equitalia per sospendere tali provvedimenti. L’istanza, tuttavia, secondo quanto stabilito dalla normativa non bloccherà comunque i termini ordinari per l’impugnazione della cartella o del ruolo. Il contribuente si troverà in ogni caso a dover optare per l’avvio del contenzioso.

Simona Di Michele

Fonti Il Sole 24 Ore