Segnalazione in centrale rischi, si cancella se la banca non avvisa il debitore.

Il caso

Quando la banca non informa preventivamente il debitore, la segnalazione in centrale rischi non è legittima, e può dunque essere cancellata dal giudice. E’ quanto ha confermato l’ordinanza del tribunale di Milano del 29 agosto scorso a seguito del ricorso di una società nei confronti di un istituto di credito che l’aveva segnalata in Banca d’Italia senza preavviso per due contratti di leasing finanziario immobiliare risalenti al 2007.

Le motivazioni che fanno vincere la cancellazione in centrale rischi

Il ricorso contro il mancato preavviso della segnalazione in centrale rischi è stato vinto dall’impresa debitrice perché il giudice ha riconosciuto che la banca, non informando preventivamente della segnalazione il diretto interessato, aveva violato la circolare della banca d’Italia 139/91 (aggiornata il 29 aprile 2011), l’articolo 4 comma 7 del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia, e l’articolo 125 comma 3 del testo unico bancario.
In pratica, il tribunale di Milano ha confermato che la condotta dell’istituto chiamato a giudizio aveva violato i principi di buona fede e correttezza del rapporto bancario, compromettendo il trattamento dei dati personali ed impedendo al debitore di intervenire prima della segnalazione. Un comportamento che, danneggiando senza appello l’accesso al credito, ha leso lo stesso diritto all’impresa della società coinvolta.

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Chi può ottenere la cancellazione in centrale rischi se manca il preavviso

L’ordinanza del giudice di Milano ha specificato che il preavviso al debitore è obbligatorio sia per le segnalazioni alla centrale rischi della Banca d’Italia, sia a quelle private, ovvero Crif, Ctc ed Experian. L’obbligo di preavviso, inoltre, scatta sia nei confronti del consumatore privato che delle imprese.
L’istituto di credito, in tutti questi casi, deve dunque far giungere al debitore il [textmarker color=”C24000″]preavviso a mezzo raccomandata[/textmarker] sempre prima che la segnalazione venga effettuata, in modo che il soggetto interessato possa agire in tempo per eliminare il presupposto della segnalazione.

Come si può richiedere la cancellazione in centrale rischi

La cancellazione in centrale rischi a tutela del debitore qualora manchi l’informativa preventiva da parte della banca può essere richiesta al tribunale in via d’urgenza avvalendosi del procedimento previsto dall’articolo 700 del codice di procedura civile, secondo il quale “chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.

Fonti Il Sole 24 Ore, www.bancaditalia.it, www.garanteprivacy.it, Altalex

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