Tasi e Imu 2015, le caratteristiche
Il 16 giugno i contribuenti sono chiamati a pagare l’acconto di Tasi ed Imu 2015. Nello specifico, la Tasi la dovranno versare sia i [textmarker color=”C24000″]proprietari [/textmarker]che, in una forbice tra il 10% ed il 30% in base alle decisioni dei singoli comuni, gli [textmarker color=”C24000″]inquilini[/textmarker]. L’Imu, invece, andrà pagata tutta dal proprietario. L’imposta municipale unica, poi, toccherà fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Dalla Tasi, questi ultimi saranno esenti.
Calcolo Tasi e Imu 2015
Non avendo i comuni l’obbligo di inviare i modelli precompilati per il pagamento di Tasi ed Imu, dovranno essere i contribuenti a calcolare in autonomia l’importo dovuto.
La procedura per il calcolo di Imu e Tasi 2015 è la stessa per entrambe le imposte. Si parte dalla [textmarker color=”C24000″]base imponibile[/textmarker] (ovvero la rendita catastale, rivalutata del 5%) a cui vanno moltiplicati i coefficienti distinti per categoria catastale. Al valore così ottenuto andranno infine applicate le aliquote Imu e Tasi decise dai comuni nel 2014. Da tenere in considerazione, poi, sono le quote ed i mesi di possesso. Se quest’ultimo si è protratto per almeno quindici giorni, rappresenta un intero mese.
Il versamento dell’acconto del 16 giugno sarà pari al 50% dell’importo complessivo 2015, per quanto riguarda il saldo bisognerà attendere dicembre e considerare le aliquote approvate quest’anno.
Tasi ed Imu 2015, le scadenze
Al traguardo del [textmarker color=”C24000″]16 giugno[/textmarker] arriveranno sia coloro che dovranno versare l’acconto di Imu e Tasi 2015 – con aliquote e detrazioni del 2014 –, sia chi intende pagare in unica soluzione.
Altre date importanti da tener presenti sono il [textmarker color=”C24000″]30 luglio[/textmarker] (termine entro cui i comuni dovranno adottare le delibere per variare aliquote e detrazioni Imu e Tasi 2015), il [textmarker color=”C24000″]21 ottobre[/textmarker] (data ultima per l’invio delle delibere al dipartimento delle finanze) ed il [textmarker color=”C24000″]28 ottobre[/textmarker] (entro cui vanno pubblicate le delibere sul sito delle finanze).
Infine, al [textmarker color=”C24000″]16 dicembre[/textmarker] saranno chiamati tutti coloro che devono saldare il conto Imu e Tasi, questa volta con aliquote e detrazioni 2015.
Aliquote, detrazioni ed esenzioni, su cosa e quanto si pagano Tasi ed Imu 2015
La casa principale, ovvero quella dove possessore e familiari risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, al pari delle relative pertinenze non pagano l’Imu ma sono soggette alla Tasi. Per quest’ultima, è prevista una detrazione variabile da comune a comune.
L’aliquota massima della Tasi può toccare il 2.5 per mille. Agli enti locali è comunque consentito aumentare tale limite fino al 3.3 per mille. In merito all’Imu – che vige ancora sugli immobili di lusso, ovvero quelli accatastati A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli) – si parte da un’aliquota base del 4 per mille, variabile da un minimo del 2 per mille ad un massimo del 6 per mille, e da una detrazione base di 200 euro.
Sulla categoria ‘altri immobili’, infine, sarà il comune a decidere di assoggettarli o meno alla Tasi, in base a quanto ammonta l’aliquota Imu ed alle eventuali esenzioni dall’imposta municipale.
Come pagare Tasi ed Imu 2015
Per pagare sia l’Imu che la Tasi è possibile usare il modello F24 o il bollettino postale.
Entrambi possono essere inviati telematicamente per qualsiasi importo. Se si sceglie il cartaceo, invece, e se l’ammontare da pagare in contanti supera i 1.000 euro, si possono utilizzare solo i bollettini postali od il modello F24 precompilato dal comune. L’F24 cartaceo, per importi al di sotto di tale soglia, è un’opzione per chi non vuole ottenere la compensazione. In quest’ultimo caso, infatti, va preferito il modello F24 telematico.
Tasi e Imu 2015, quando si paga
Ecco, in sintesi, in quali casi è necessario pagare o meno Imu e Tasi 2015.
Caso | IMU | TASI |
---|---|---|
Prima casa e pertinenze | NO (eccetto per case accatastate in categoria A1, A8 e A9) | SI |
Casa coniugale assegnata al coniuge separato | NO | SI |
Case del personale di forze armate, polizia, vigili del fuoco | NO | SI |
Case di anziani o disabili non locate | SI (esenzione possibile con delibera comunale) | SI |
Case di cittadini italiani residenti all’estero, non locate o concesse in comodato | NO | SI (per due terzi) |
Case in comodato concesse a genitori e figli | SI (esenzione possibile con delibera comunale) | SI |
Alloggi di edilizia residenziale pubblica | SI (con detrazione di 200 euro) – NO (se è alloggio sociale) | SI |
Alloggi sociali | NO | SI |
Fabbricati rurali strumentali | NO | SI (aliquota massima 1 per mille) |
Fabbricati rurali abitativi | SI (eccetto per quelli che non sono case principali) | SI |
Terreni agricoli di coltivatori diretti | SI | NO |
Terreni agricoli di altri soggetti | SI | NO |
Fabbricati merce non locati | NO | SI |
Fabbricati di interesse storico o artistico | SI (base imponibile ridotta del 50%) | SI (base imponibile ridotta del 50%) |
Fabbricati per uso culturale (musei, biblioteche) | NO | NO |
Chiese e loro pertinenze, fabbricati della Santa Sede | NO | NO |
Fabbricati appartenenti a stati esteri e organizzazioni internazionali | NO | NO |
Terreni in aree montane | NO (per comuni totalmente montani) – NO (per comuni parzialmente montani se il soggetto è coltivatore diretto o Iap) – SI (per altri comuni, con detrazione di 200 euro se il soggetto è coltivatore diretto o Iap) | NO |
Fonti Il Sole 24 Ore
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