Mini Imu, ecco cosa c’è da sapere

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Meno di 400 milioni in tutta Italia. E’ questa la cifra che verrà racimolata tramite l’imposta ‘mini’ che dovrà essere pagata entro il 24 gennaio. Una cifra che rischia di non valere la pena di tanti calcoli astrusi a cui devono sottoporsi i cittadini residenti nei comuni dove l’aliquota Imu 2013 è stata alzata rispetto allo standard del 4 per mille.

Cos’è la mini Imu La

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mini Imu è un’imposta una tantum, non accomunabile ad altre eventuali pendenze che i contribuenti abbiano verso il comune, ed introdotta dallo stato per trovare le coperture necessarie a ricompensare i comuni, almeno in parte, del gettito perduto con l’abolizione integrale dell’Imu 2013 sulle prime case. A doverla pagare saranno 2.401 comuni (per capire quali, e a che aliquote, si veda l’elenco completo). Si tratta sia di quei municipi dove l’aliquota dello scorso anno è stata aumentata rispetto al 2012 (ad esempio Torino e Roma), sia di quelli dove il rialzo è stato introdotto solo nel 2013 (Milano,tra gli altri). Di fatto, quindi, la mini Imu colpirà i comuni dove l’aliquota 2013 è diversa da quella standard del 4 per mille. Il pagamento non è comunque obbligatorio, secondo le regole tributarie, nel caso in cui il debito non superi i 12 euro, o un tetto più basso deciso a discrezionalità del sindaco (è bene informarsi sul sito del proprio comune anche da questo punto di vista).
La mini Imu non è cumulabile con altre eventuali pendenze con il comune. Se, ad esempio, un contribuente deve versare 8 euro di mini Imu ma a dicembre non ha versato un importo sufficiente su un altro immobile perché non conosceva le aliquote 2013, i due valori non si possono sommare, ed il contribuente non dovrà versare la mini Imu.

Mini Imu, chi deve pagarla

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Confusione è la parola d’ordine. Il calcolo, che non è affatto agevole, coinvolgerà dai proprietari di prime case al coniuge assegnatario della casa a seguito di separazione; dalle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, a coloro che possiedono alloggi assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica come Ater e Aler. Legate alle decisioni dei sindaci le sorti delle abitazioni di anziani o disabili, di italiani residenti all’estero, di comodati tra genitori e figli. Esenti, infine, i fabbricati rurali strumentali.

Per pagare, è necessario utilizzare il modello F24 o il bollettino postale eventualmente deciso dai comuni. La scadenza, secondo la legge di stabilità poi corretta con il decreto legge 133/2013, è fissata al 24 gennaio, ma nelle due settimane successive a questo termine – ovvero entro il 7 febbraio – chi non avesse ancora pagato può usufruire di sanzioni ridotte, pari allo 0.2% per ogni giorno di ritardo. I versamenti effettuati dall’8 al 24 febbraio, invece, subiranno la sanzione del 3%, mentre per i successivi si arriverà al 3.75% di penale, oltre agli interessi maturati sui giorni di ritardo.

Come si calcola la mini Imu

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Nel dettaglio, il calcolo della mini Imu non è dei più semplici. Le prime mosse da compiere per capire come calcolare la mini Imu sono legate alla definizione delle aliquote e delle detrazioni approvate dai singoli comuni, ovvero se sono aumentate rispetto a quelle base previste dalla legge (lo si può fare consultando il sito del proprio comune di residenza). Si deve poi passare alle procedure di calcolo. La mini Imu, in questo senso, sarà la risultante del 40% della differenza tra l’importo ad aliquota comunale e quello ad aliquota base. Su entrambi gli importi vanno preliminarmente sottratte le eventuali detrazioni (200 euro di base per tutti, 50 euro per ogni figlio convivente fino a 26 anni). Il calcolo va fatto su base annuale, non sul secondo semestre. Se ad esempio il proprio comune ha aumentato l’aliquota dal 4 al 5 per mille, il contribuente dovrà calcolare quanto dovuto nell’anno con aliquota al 5 e quanto dovuto con aliquota al 4, e dovrà sottrarre ad entrambe le cifre i valori delle detrazioni. Il 40% della differenza ottenuta è l’importo da versare entro il 24 gennaio. La base imponibile per entrambi i calcoli che andranno sottratti tra loro va a sua volta calcolata dalla rendita catastale del proprio immobile (verificabile tramite una visura catastale), che va rivalutata al 5% e poi moltiplicata per 160.

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Una possibile particolarità potrebbe essere l’aumento delle detrazioni da parte del comune, ad esempio da 200 a 300 euro e con aliquota al 5 per mille. In tal caso il conteggio rialzato va calcolato considerando la detrazione di 300 euro, mentre su quello al 4 per mille resta la detrazione di 200 euro. In un caso simile, il 40% della differenza potrebbe anche avvicinarsi allo zero, o essere inferiore al minimo esigibile dei 12 euro, o del limite stabilito dall’ente.

Simona Di Michele

Fonti Il Sole 24 Ore