Casa, cosa bisogna sapere quando si compra un immobile

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Le variabili che incidono sulla scelta della propria futura abitazione sono molte, e non sempre facili da individuare. Con questa mini guida, TuttoVisure cercherà di fornire i consigli più utili per districarsi nel complesso mondo della compravendita immobiliare.

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Primi passi per comprare casa: la scelta e l’acquisto

[custom_frame_left shadow=”on”]Come scegliere casa[/custom_frame_left]

Si parte, com’è ovvio, dal prezzo. Da questo punto di vista, è bene ricordare che le banche non concedono quasi mai un mutuo la cui rata sia superiore ad un terzo del proprio reddito netto disponibile. Ma non è solo il valore della casa in sé ad influenzare la scelta di un possibile acquirente. Quando si intende comprare un immobile, è infatti importante tener conto delle spese aggiuntive, come le quote per l’eventuale agenzia immobiliare coinvolta, per il notaio, e per le periodiche spese di manutenzione.

Oltre al prezzo – su cui è importante in ogni caso saper negoziare –, una casa va scelta in base alla sua ubicazione (domandatevi quanto è lontana dalla vostra sede di lavoro, dai servizi essenziali, dai mezzi pubblici), al comfort, alla superficie coperta. In relazione a quest’ultimo aspetto, la disponibilità di maggior spazio va considerata anche nell’ottica delle proprie prospettive di vita futura, qualora si abbia intenzione di fare figli, o di cambiare città.

Scelta la casa, si passa all’acquisto. Nell’interfacciarsi con un’eventuale agenzia immobiliare coinvolta, è bene che assegni per caparre e acconti non vengano intestati all’agente ma al venditore, così come è fondamentale verificare la conformità della modulistica presentata dall’agente con quella approvata dalla camera di commercio. In questa fase, ancora, bisognerebbe usare l’accortezza di andare a vedere l’immobile in ore diverse rispetto a quelle in cui è stato visto con l’agente incaricato, e di verificare l’effettiva misura in metri quadri dell’appartamento. Insieme ad un tecnico di fiducia è possibile avere conferma della regolarità urbanistica ed edilizia della casa scelta, mentre tramite il notaio è buona norma sincerarsi se sull’immobile vi siano ipoteche, e a che punto sono i pagamenti condominiali. L’amministratore, infatti, può chiedere gli arretrati ad un neo acquirente fino a due anni di tempo.

Compravendita: dalla proposta alla caparra

Quando si entra nel vivo della compravendita organizzata da un’agenzia, il primo documento che si ha tra le mani è la proposta, tramite cui, in generale, un soggetto esprime la propria volontà di vendere o acquistare un bene a determinate condizioni, che possono essere economiche o temporali. Nel caso di accettazione della proposta, il contratto è considerato concluso senza la possibilità di avanzare ulteriori pretese rispetto a quanto stabilito nel documento (ad eccezione di specifiche clausole reciprocamente introdotte ed accettate). La proposta può essere revocata dal firmatario quando ancora non è stata accettata dalla controparte, ma chi firma può anche disporne l’irrevocabilità per un certo periodo. Di solito, per le agenzie immobiliari l’irrevocabilità delle proposte è una regola, per evitare pentimenti scomodi da parte dei clienti.

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Prima di procedere col rogito, è importante verificare la qualifica delle somme da versare, perché su di essa si fonda il trattamento in caso di problemi con il contratto. Di norma, il primo esborso riguarda la caparra confirmatoria (che è preferibile non ecceda il 10-15% dell’intero prezzo), qualifica che impone a chi la riceve ma non adempie agli obblighi del contratto preliminare di restituire alla controparte (intenzionata a sciogliersi dal contratto) il doppio della somma ricevuta. Se invece ad essere inadempiente è chi dà la caparra, la controparte può sciogliere il contratto e tenersi quanto ricevuto. Tutte queste conseguenze non sussistono se il pagamento effettuato è qualificato come acconto.

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Il contratto preliminare o compromesso

Giunti a questo punto, il contratto definitivo, cioè il rogito, viene preceduto dal contratto preliminare, anche detto compromesso. Con la firma di questo documento, in sostanza, l’attuale proprietario di un immobile ed il futuro acquirente decidono che entro una certa data e a determinate condizioni stipuleranno il contratto definitivo per confermare il trasferimento della proprietà. Nel compromesso è fondamentale che siano chiari ciò che si intende compravendere, il prezzo e la programmazione temporale dei pagamenti, e la data entro cui va firmato il rogito.
Antecedenti alla stipula del contratto preliminare sono i controlli da effettuare sull’appartamento (come quelli relativi alla messa a norma degli impianti), sul venditore (è bene accertarsi che non sia interdetto, minorenne, o che abbia pendenze a suo carico, ma anche se è coniugato o meno, per valutarne il regime patrimoniale), e sui documenti relativi all’immobile (dal rogito alla successione ereditaria; dai dati alle planimetrie catastali, che devono essere conformi allo stato di fatto; dal regolamento di condominio con le tabelle millesimali alle licenze di costruzione al certificato di abitabilità; dalle eventuali istanze di condono edilizio all’attestato di prestazione energetica). Proprio in merito all’Ape, se l’attestato non è allegato al contratto di compravendita di fabbricati, secondo le recenti disposizioni legislative le parti contraenti rischiano il pagamento di una sanzione che può andare dai 3mila ai 18mila euro.

Verso il rogito

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Firmato il contratto preliminare e versata la caparra confirmatoria, il saldo si effettua al momento del rogito, tramite strumenti  (contanti per un massimo di mille euro, assegno circolare o bancario, bonifico) che vanno obbligatoriamente segnalati nel documento. Secondo la legge di stabilità, inoltre, il saldo non va più corrisposto direttamente al venditore ma dovrà passare per il notaio rogante, il quale lo trasmetterà al venditore una volta che il contratto venga sottoposto alla prescritta pubblicità nei registri immobiliari o nel registro delle imprese, ovvero quando la firma del contratto decide dell’effettivo passaggio di proprietà dell’immobile dal venditore all’acquirente.

Simona Di Michele