Il Certificato energetico diventa obbligatorio

Volete vendere o acquistare un immobile? E’ un momento buono per gli acquisti, meno per le vendite; ma è risaputo che in temi di crisi non tutto è perfetto. Se avete comunque intenzione di vendere o acquistare, c’è una novità importante da non sottovalutare. Novità che è stata introdotta venerdì scorso, grazie al decreto sull’efficienza energetica in edilizia, approvato dal CdM, il quale contiene diverse primizie. Ecco qualche esempio.

Sono state introdotte delle importanti proroghe alla detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie e sono state innalzate al 65% le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Tra le novità più importanti spicca il cambiamento del nome (e non solo quello) dell’Attestato di Certificazione Energetica, l’ACE, che è divenuto l’Attestato di Prestazione Energetica,  quindi APE.

Come accennato precedentemente non si tratta soltanto di un cambio di nome. Scopriamo cosa cambia in merito. Il nuovo APE, regolato dal Dl 63/ 2013, è rilasciato nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Inoltre deve essere redatto seguendo nuovi calcoli, ed in attesa che questi vengano resi noti, si può far affidamento alle linee guida approvate con Dm 26 giugno 2009. Inoltre l’APE dura 10 anno dal suo rilascio, a meno che l’immobile non subisca interventi tali da modificare la sua classe energetica di appartenenza. Il vecchio ACE non va comunque ancora in vacanza: infatti chi ha un ACE in corso di validità può continuare comunque ad utilizzarlo.

Questo “bollino” diventa obbligatorio e va mostrato nel momento in cui si arriva ad una vendita immobiliare. Infatti gli annunci immobiliari ora devono necessariamente riportare l’indice di prestazione energetica e la classe energetica dell’edificio in questione, pena una sanzione amministrativa che va dai 500 ai 3.000 euro.

L’attestato di prestazione energetica è ora obbligatorio anche per l’affitto di immobili, esso va reso disponibile e consultabile dal proprietario nel momento dell’avvio delle trattative e va consegnato all’affittuario quando lo stesse si sono concluse.

Nel momento in cui si vuole acquistare un’abitazione, l’attestato di prestazione energetica deve essere messo a disposizione sin dalle prime trattative ai nuovi possibili proprietari, e non solo: infatti il proprietario deve consegnare il documento all’acquirente e questo “passaggio” va indicato nel rogito.

Nel caso in cui il proprietario non consegni i documenti agli acquirenti, può scattare una sanzione che va dai 3.000 ai 18 mila euro; mentre nel caso in cui il progettista non rediga un attestato conforme la sanzione va dai 400 ai 7.200 euro.

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