Pignoramento auto, blocco immediato se non si consegna entro 10 giorni

Riforma della giustizia e pignoramento

Per avviare il pignoramento di un’auto la [textmarker color=”C24000″]riforma della giustizia[/textmarker] ha previsto la possibilità di effettuare una ricerca telematica del bene da pignorare. La ricerca, autorizzata dal giudice della città dove il debitore risiede, è domiciliato, dimora o ha sede, permette al legale del pignorante di ricevere dall’ufficiale giudiziario il verbale con i dati dei beni pignorabili scovati nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, dell’anagrafe tributaria e del PRA (pubblico registro automobilistico).

Pignoramento ed ingiunzione di consegna auto

Individuata l’auto da pignorare, l’ufficiale giudiziario territorialmente competente deve inviare al debitore un’ingiunzione per fargli consegnare il veicolo entro 10 giorni, insieme a documenti quali libretto di circolazione ed attestato di proprietà, all’[textmarker color=”C24000″]istituto vendite giudiziarie[/textmarker] del territorio dove il debitore risiede o ha domicilio, dimora o sede.

[b_sic_equitalia]

Trascrizione dei beni pignorati

Se l’auto viene consegnata nei tempi previsti, l’avvocato del creditore deve trascrivere al PRA l’atto che indica con precisione quali beni sono stati pignorati. Successivamente, va depositata nella cancelleria del tribunale competente anche la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione.

Blocco immediato della circolazione

Nel caso in cui invece il debitore non consegni l’auto pignorata entro i 10 giorni dall’ingiunzione, scatta il blocco immediato della circolazione del veicolo. Una volta bloccata, le [textmarker color=”C24000″]forze dell’ordine [/textmarker]che scoprano che l’auto sta ancora circolando con il debitore alla guida possono esse stesse provvedere alla consegna, e ritirare immediatamente la carta di circolazione.

Fonti La legge per tutti

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