Scadenze fiscali febbraio 2022: ecco cosa pagare e quali bonus richiedere

Scadenzario febbraio 2022, date e appuntamenti da ricordare

Scadenze fiscali febbraio 2022. Il mese si apre con le date legate al bonus idrico e bonus pubblicità. Entro metà mese si dovranno versare contributi, imposte e ritenute. A fine mese invece scatta la liquidazione periodica IVA (LIPE) e la prima scadenza per ricevere l’assegno unico già da marzo 2022.

Ecco allora quali sono le scadenze fiscali 2022: in questa breve guida per orientarsi negli adempimenti dovuti previsti per il mese di febbraio 2022.

 


SCADENZARIO FEBBRAIO 2022

 

DATA SCADENZE FISCALI FEBBRAIO 2022
1° febbraio 2022 Scadenza invio domande per il bonus idrico per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua
10 febbraio 2022 Termine ultimo per richiedere il contributo al Ministero della Giustizia per i compensi dell’avvocato in sede di negoziazione assistita o arbitrato         

Bonus pubblicità 2021, in scadenza la dichiarazione sostitutiva degli Investimenti

16 febbraio 2022 Versamento dei contributi Inps, delle imposte Irpef dei lavoratori dipendenti da parte dell’impresa del mese precedente

Versamento ritenute

Versamento IVA mensile

Artigiani/commercianti: versamento contributi fissi IVA trimestre 2021

INAIL: autoliquidazione

21 febbraio 2022 Versamento dei contributi Enasarco su provvigioni quarto trimestre 2021
25 febbraio 2022 Scadenza Intrastat per le imprese soggette alla comunicazione mensile
28 febbraio (o 30 aprile) 2022 Dichiarazione annuale IVA

Invio dati comunicazione di liquidazione IVA (LIPE), quarto trimestre 2021

Prima scadenza domanda assegno unico per riceverlo tempestivamente entro il mese di marzo 2022

Dichiarazione tardiva della dichiarazione dei redditi con versamento sanzione di 25 euro


BONUS RISPARMIO IDRICO, DOMANDE DAL 1° AL 28° FEBBARIO PER OTTENERLO

Il “Bonus Risparmio Idrico” era stato inizialmente previsto solo per il biennio 2021-2022, ma grazie alla proroga contenuta in uno degli ultimi emendamenti alla Legge di Legge di Bilancio 2022, sarà possibile usufruirne anche nel 2023.

L’agevolazione consiste in un credito di imposta, differenziato per le persone fisiche e per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, pari al 50% delle spese sostenute per agevolare il consumo di acqua potabile fornita dagli acquedotti e ridurre il consumo dei contenitori di plastica.

La domanda per ottenere il Bonus va presentata dal 1° al 28 febbraio 2022.

Va sottolineato che il beneficio in questione è differente dal Bonus idrico che prevede un risparmio fino a 1.000 euro sulle spese di acquisto di rubinetteria e servizi igienici sostituiti nel corso del 2021 a fronte di apposita domanda al Ministero per la Transizione Ecologica.

Le spese agevolabili sono quelle sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque attraverso:

  • il filtraggio;
  • la mineralizzazione;
  • il raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.

Il credito di imposta, come detto, è differenziato in base alla tipologia del richiedente ed è calcolato:

  • su una spesa massima di 1.000 euro per ciascun immobile per le persone fisiche;
  • su una spesa massima di 5.000 euro per ciascun immobile ad uso commerciale o istituzionale per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Per ottenere il bonus è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese agevolabili tra il 1° e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute, inviando un apposito modulo tramite il servizio online nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate:

  • per le persone fisiche e per i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria: il pagamento deve essere effettuato mediante versamento bancario o postale o comunque con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti; il credito di imposta è utilizzabile in sede di dichiarazione Irpef;
  • per esercenti attività d’impresa, arti e professioni: la spesa sostenuta deve essere documentata da una fattura elettronica o da un documento commerciale, con l’indicazione del codice fiscale del soggetto richiedente il credito d’imposta; il credito di imposta è utilizzabile in compensazione attraverso il modello F24.

Infine, ultimo adempimento è la trasmissione in via telematica degli interventi effettuati all’Enea

 


CONTRIBUTI PER I COMPENSI DELL’AVVOCATO IN CASO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA O ARBITRATO

Scade il 10 febbraio 2022 il termine ultimo per richiedere il credito di imposta destinato a coloro che nel 2021 hanno sostenuto spese legali per compensi ad avvocati e arbitri nella risoluzione di controversie attraverso i procedimenti stragiudiziali di negoziazione assistita o di arbitrato.

Condizione sine qua non per ottenere il beneficio è la conclusione con successo della negoziazione oppure un arbitrato concluso con lodo.

Inizialmente introdotto in via sperimentale dall’art. 21-bis del Dl 83/2015 per il solo 2015, il bonus è stato reso strutturale dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 618, legge 208/2015), per poi essere rimaneggiato dal decreto interministeriale 30 marzo 2017.

Lo scopo dell’agevolazione è quello di ridurre il contenzioso e il bonus consiste in un credito di imposta, fino a un massimo di 250 euro, da utilizzare in compensazione tramite modello F24 (con lo specifico codice tributo “6866”) per i titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo oppure in sede di dichiarazione dei redditi per le persone fisiche.

La richiesta va presentata dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno e deve essere trasmessa in via telematica nell’apposita area relativa agli incentivi fiscali del sito del Ministero della Giustizia.

Infine, il bonus ottenibile è calcolato in proporzione alle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro annui, e il valore effettivo viene comunicato al richiedente entro il successivo 30 aprile.

 


BONUS PUBBLICITA’ 2021, IN SCADENZA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEGLI INVESTIMENTI

Come già accaduto l’anno scorso, anche per il 2022 è slittato il termine ultimo per presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”. A regime, la comunicazione va presentata dal 1° al 31 gennaio di ogni anno, ma quest’anno le date sono slittate dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022.

È la seconda comunicazione da inviare al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per poter usufruire del “Bonus Pubblicità”.

L’agevolazione, introdotta per la prima volta dall’articolo 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, poi modificata per il solo 2020 a causa della pandemia da Covid-19, prevede un credito di imposta pari al 75% della spesa incrementale, di almeno l’1%, per investimenti pubblicitari.

I soggetti ammessi al beneficio sono:

  • le imprese;
  • i lavoratori autonomi;
  • gli enti non commerciali.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per campagne pubblicitarie effettuate su:

  • Emittenti televisive e radiofoniche locali;
  • Stampa quotidiana e periodica in formato cartaceo o digitale;
  • Siti web delle agenzie di stampa.

Per poter usufruire del credito di imposta è necessario che le spese sostenute per gli investimenti in pubblicità siano maggiori, almeno dell’1%, rispetto a quelle sostenute nell’anno precedente. Sulla parte incrementale, si ha diritto a un credito di imposta pari al 75% del suo valore.

L’iter telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per poter usufruire dell’agevolazione si compone di due fasi:

  1. Nella prima si deve presentare dal 1° al 31 marzo di ciascun anno la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, con la quale si “prenota” il diritto al credito di imposta;
  2. Nella seconda si deve presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” con la quale si attestano le spese effettivamente sostenute; quest’anno, tale comunicazione deve essere inviata entro il 10 febbraio.

Il credito di imposta ottenuto, concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”, deve essere utilizzato unicamente in compensazione tramite il modello F24.

 


VERSAMENTO CONTRIBUTI, IMPOSTE E RITENUTE IVA, LE SCADENZE DEL 16 FEBBRAIO 2022

A metà febbraio sono numerosi gli adempimenti e le scadenze fiscali a carico delle imprese, degli artigiani e dei commercianti.

Il 16 febbraio, infatti, è la scadenza per versare:

  • i contributi INPS;
  • le imposte Irpef dei lavoratori dipendenti riferite al mese precedente di lavoro;
  • le ritenute di acconto;
  • l’IVA mensile;
  • i contributi fissi IVA trimestre 2021;
  • l’autoliquidazione INAIL.

 

ATTENZIONE ALLE SCADENZE!
Lo scadenzario mensile e soprattutto quello annuale è ricco di scadenze fiscali, quali versamenti di contributi, imposte, liquidazioni e ritenute IVA. Nel mare magnum delle date e dei calcoli fiscali, l’errore potrebbe accadere e con esso anche l’arrivo di una cartella dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La prima verifica da fare in questi casi è la verifica di eventuali errori nei conteggi effettuati dall’amministrazione fiscale per la liquidazione delle tasse.
Il servizio più utile a tal fine è la verifica della cartella esattoriale in modo da procedere, in caso di errori nei calcoli del Fisco, al recupero delle somme illegittimamente richieste se non addirittura all’annullamento della cartella esattoriale stessa.

 


VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ENASARCO SULLE PROVVIGIONI DEL 4° TRIMESTRE 2021

La contribuzione Enasarco è il versamento dovuto dagli agenti e rappresentanti di commercio ed è una quota percentuale sulle provvigioni percepite.

Per il 2022 l’aliquota di contribuzione relativa agli agenti in forma di ditta individuale/ S.n.c. o S.a.s. rimane invariata rispetto all’anno precedente. Dunque, resta pari al 17%, di cui l’8,50% a carico dell’agente o del rappresentante, da indicare in fattura a titolo di ritenuta previdenziale, e la restante parte al preponente (casa mandante).

CONTRIBUTI ENASARCO, TUTTE LE SCADENZE ANNUALI

I contributi Enasarco vengono versati trimestralmente alle scadenze del 20 maggio, 20 agosto, 20 novembre e 20 febbraio dell’anno successivo. Per il 2022 la scadenza fiscale slitta al 21 febbraio poiché il 20 febbraio cade di domenica. Entro tale data, dunque, vanno versati i contributi relativi al quarto trimestre del 2021.

Vi è da annotare che i contributi Enasarco dovuti devono essere calcolati sulle provvigioni maturate nel trimestre di competenza e non su quelle effettivamente già incassate dall’agente o dal rappresentante. Quindi, per una più agevole corrispondenza tra contributi versati e provvigioni percepite, sarebbe opportuno che le fatture vengano emesse dall’agente o dal rappresentante di commercio entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

Infine, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2021 è stata introdotta, a determinate condizioni, un’aliquota agevolata per il triennio 2021-2023 destinata ai giovani agenti di commercio che non abbiano ancora compiuto 30 anni di età. L’aliquota del 17%, infatti, è ridotta di 6 punti percentuali per il primo anno di attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno.

CONTRIBUTI ENASARCO


SCADENZA PRESENTAZIONE MODELLO INTRASTAT PER SOGGETTI CON COMUNICAZIONE MENSILE

Il 25 febbraio è la data ultima per la presentazione del modello Intrastat per le imprese che sono soggette alla comunicazione mensile.

Il modello Intrastat è una dichiarazione nata a fini di controllo e statistici da inviare all’Agenzia delle Dogane con cui i titolari di partita IVA che operano all’interno dell’area UE dichiarano le operazioni intracomunitarie di acquisto o cessione di beni e servizi effettuate con altri soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Paese dell’Unione Europea.

Introdotto dall’ art. 50 del D.L. 331/1993, il modello Intrastat deve riportare l’elenco delle operazioni B2B per cui si sono effettuati o ricevuti pagamenti a fronte di cessione di beni o prestazioni di servizi con soggetti passivi residenti nell’area UE.

Si ricorda, infine, che il modello Intrastat può essere presentato con cadenza mensile o trimestrale.

Il discriminante è il valore delle transazioni registrate nell’ultimo trimestre o mese. Se il valore delle operazioni di scambio di beni o servizi supera i 50.000 euro, la comunicazione deve avvenire con cadenza mensile entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento. Al di sotto di tale soglia valoriale il modello deve essere presentato trimestralmente, ma in questo caso entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento. In entrambi i casi, però, l’invio del modello Intrastat deve avvenire in maniera telematica.

 


DICHIARAZIONE ANNUALE IVA, MEGLIO ENTRO IL 28 FEBBRAIO

La presentazione della dichiarazione annuale IVA deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ogni anno (per il 2022 il 2 maggio 2022 in quanto il 30 aprile è un sabato), ma è opportuno anticipare tale adempimento al 28 febbraio poiché così facendo è possibile inserire anche la comunicazione riguardante la liquidazione relativa al quarto trimestre 2021 (comunicazione di liquidazione IVA LIPE) attraverso la compilazione dell’apposito quadro VP.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA sono tutti i soggetti passivi di imposta che abbiano esercitato, anche solo per una parte dell’anno o anche in assenza di operazioni imponibili, attività d’impresa o attività artistica o professionale in forma autonoma.

La presentazione del Modello IVA 2022 può essere effettuata:

  • Direttamente dal soggetto passivo;
  • tramite un intermediario abilitato;
  • attraverso altri soggetti incaricati (per le amministrazioni dello Stato);
  • da società appartenenti al gruppo.

Se le dichiarazioni vengono presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei termini, queste vengono comunque considerate valide, ma verrà applicata una sanzione per “dichiarazione tardiva” pari a 250 euro, che può essere ridotta a 25 euro attraverso lo strumento del ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lgs. 472/97).

Come sempre il modello di dichiarazione IVA, con le relative istruzioni, viene pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. E quest’anno, la novità principale nel modello 2022 riguarda i QUADRI VE e VF: le percentuali di compensazione del 6% sono state aumentate al 6,4 per cento; le percentuali di compensazione del 7,65% e del 7,95% sono state sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5%. Mentre nel QUADRO VX, nel rigo VX4, è stato eliminato il campo 6 riservato ai subappaltatori.

dichiarazione IVA


LIPE: INVIO DATI LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA DEL 4° TRIMESTRE 2021

Indipendentemente dalla data scelta per la dichiarazione annuale IVA, entro il 28 febbraio è necessario adempiere alla trasmissione periodica e telematica dei dati relativi alle liquidazioni IVA relative al 4° trimestre 2021.

La cosiddetta LIPE, infatti, è la liquidazione periodica IVA, ovvero la comunicazione che riepiloga i dati delle liquidazioni dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza trimestrale che deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate.

La scadenza di febbraio riguarda i dati relativi al 4° trimestre del 2021 (ottobre, novembre, dicembre) e i dati devono essere trasmessi in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Se, però, si presenta la liquidazione periodica IVA assieme alla Dichiarazione annuale IVA, come da paragrafo precedente, allora si può contestualmente comunicare la LIPE attraverso il modulo VP aggiuntivo.

 


ASSEGNO UNICO UNIVERSALE, COME OTTENERLO A PARTIRE DA MARZO 2022

Con la Legge 1.4.2021 n. 46 è stato istituito l’Assegno Unico Universale con lo scopo di riordinare e semplificare le misure a sostegno dei figli a carico. Infatti, con la sua introduzione vengono meno il Bonus Mamma Domani, l’Assegno di natalità (meglio conosciuto come Bonus bebè) l’ANF (Assegno Nucleo Familiare) e le detrazioni per i figli a carico di età inferiore ai 21 anni. Resta, al contrario, in vigore il Bonus nido.

Se si presenta la domanda entro il 28 febbraio, i pagamenti saranno erogati dal 15 al 21 marzo altrimenti, per le domande presentate successivamente, l’erogazione avverrà alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ad ogni modo, se si presenta la richiesta entro giugno 2022, i pagamenti avranno sempre decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo. Per le domande presentate a partire da luglio, la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La domanda per percepire il sostegno al nucleo familiare va inviata in via telematica nell’area dedicata del sito dell’INPS attraverso SPID, CIE o CNS o tramite patronato.

L’assegno, poi, sarà erogato direttamente sull’IBAN indicato dal richiedente o tramite bonifico.

 


DICHIARAZIONE TARDIVA 2021, TERMINE ULTIMO ENTRO I 90 GIORNI

Il 28 febbraio 2022 è l’ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione 2021 relativa all’anno di imposta 2020.

Entro tale data la dichiarazione viene considerata validamente presentata, seppur tardiva e soggetta a sanzione. A partire dal giorno successivo, ovvero dal 1° marzo (cioè oltre i 90 giorni dalla scadenza), la dichiarazione viene considerata omessa.

La sanzione per la presentazione tardiva ammonta a 250 euro, ma se ci si avvale del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 472/97, è possibile beneficiare della riduzione a 1/10 della sanzione dovuta pari a 25 euro per ogni dichiarazione omessa.