La nuova circolare va a modificare il Testo Unico sull’imposta di registro, che concedeva il diritto ad usufruire dell’agevolazione per l’acquisto prima casa, solamente a quei soggetti che in nessun caso avessero già goduto di tale benefici per l’acquisto di un altro immobile avvenuto in precedenza.
In caso di coniugi in comunione di beni, tale limite era vincolante anche se uno solo dei coniugi avesse già acquistato, al di fuori della comunione, un immobile dichiarandolo appunto prima casa. Per esempio, questo succedeva per quel marito o moglie, che aveva acquistato un’abitazione prima del matrimonio, oppure che aveva effettuato l’acquisto a titolo personale e quindi al di fuori della comunione dei beni.
Tutti questi casi non consentivano al nucleo familiare di acquistare una casa, per la propria famiglia, godendo delle varie agevolazioni fiscali riservate appunto all’abitazione principale.
Ora la nuova circolare modifica l’attuale situazione, specificando meglio, in due passaggi particolarmente significativi, quante segue:
l’acquisto agevolato effettuato da uno dei coniugi in regime legale di comunione dei beni comporta l’esclusione dall’agevolazione per entrambi i coniugi di tutti i successivi acquisti di case di abitazione.
Se invece il precedente acquisto agevolato é stato effettuato da uno dei coniugi in situazioni che permettono di escludere la comproprietà ( articolo 177 del codice civile), l’altro coniuge, cioè quello che non ha fruito dell’agevolazione, può beneficiare del regime di favore per l’acquisto in comunione legale di una casa di abitazione non di lusso per la quota a lui attribuita in presenza delle condizioni per la cosiddetta “prima casa”.
Quindi, sulla base di tali indicazioni, sembra possibile affermare che ad esempio, se il marito prima del matrimonio (o anche durante il matrimonio ma a titolo personale, quindi al di fuori della comunione dei beni) abbia acquistato con l’azione “prima casa” un immobile, la moglie può ad oggi godere anche essa di tale agevolazione se non ne ha di fatto anche lei goduto in una precedente compravendita immobiliare. Infatti la moglie può sia usufruire dello sgravio fiscale acquistando da sola l’immobile, in questo caso gode per il 100% del valore della casa acquistata, sia se compra l’immobile nella comunione dei beni, quindi insieme al marito. Visto che quest’ultimo ne ha in precedenza goduto, lo sgravio fiscale sarà applicato solamente sulla percentuale attribuita alla moglie.