Casellario Giudiziale per uso estero

Casellario Giudiziale per uso estero, le opzioni di traduzione e legalizzazione

Il certificato del Casellario Giudiziale riporta i provvedimenti di condanne penali, civili e amministrativi definitivi a carico di una persona. Spesso è necessario presentare il proprio Casellario Giudiziale per uso estero, ai fini di un’assunzione di lavoro, o per pratiche amministrative quali il rinnovo del permesso di soggiorno, per un’adozione o per emigrazione. In questi casi, è necessario rendere valido il certificato del Casellario Giudiziale all’estero tramite specifiche procedure di traduzione e legalizzazione.

Traduzione asseverata e traduzione legalizzata del Casellario Giudiziale per uso estero, le differenze

Nel caso in cui si debba esibire il documento tradotto per essere presentato presso una istituzione ufficiale, è fondamentale che la traduzione mantenga il valore legale, e dunque che si opti per una traduzione asseverata (anche detta traduzione giurata o asseverazione).
Tale traduzione, che può essere richiesta in tribunale o di fronte ad un notaio, può coinvolgere vari tipi di documenti, dalla patente al documento di identità fino ai certificati comunali o da tribunale quali casellari e carichi. Si definisce giurata perché il traduttore, una volta effettuata la traduzione del documento, deve prestare giuramento in tribunale per confermare di aver rispettato il contenuto originale del documento e di aver agito senza omissioni né vizi di forma. Il verbale di giuramento di traduzione che verrà così prodotto dovrà essere presentato presso la cancelleria del tribunale, insieme al documento originale e alla sua traduzione, per l’apposizione di relativi timbri e marche da bollo, unitamente alla firma di traduttore e cancelliere.
Se la traduzione deve avere valore legale di fronte ad una istituzione estera, dopo l’asseverazione sarà necessaria anche la procedura di legalizzazione, per convalidare la qualità legale del pubblico ufficiale che ha firmato il documento e l’autenticità della sua stessa firma. Questa seconda pratica si definisce apostilla per i paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja, e legalizzazione per tutti gli altri stati.

Apostilla e legalizzazione, cosa cambia

L’apostilla certifica l’autenticità ed il valore legale della firma apposta sul documento se quest’ultimo riguarda paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 05/10/1961 e successive modifiche. Si concretizza in un timbro speciale, attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’autorità che rilascia la sua firma. La stessa procedura, per documenti relativi ai paesi non aderenti a tale convenzione, si definisce semplicemente legalizzazione.
Legalizzare le firme sul casellario giudiziale per uso estero è un compito che solitamente spetta alla prefettura, la quale convalida atti e documenti redatti in Italia o da una rappresentanza diplomatica o consolare estera con sede in Italia affinché abbiano valore rispettivamente all’estero o in Italia.

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Procedura di legalizzazione, quali enti sono coinvolti

Sussistono casi specifici per i quali l’apposizione dell’apostilla e la legalizzazione coinvolgono altre figure oltre alla prefettura.
Atti firmati da notai, funzionari di cancelleria ed ufficiali giudiziari sono di competenza della procura della Repubblica, mentre le Camere di Commercio provvedono direttamente alla legalizzazione dei propri atti (ad eccezione dell’apposizione di apostille su atti e documenti della Camera di Commercio di Roma per tutti i paesi aderenti alla Convenzione dell’Aia, che è di competenza esclusiva della prefettura). Gli atti e i documenti emessi dal Vaticano competono ai rispettivi consolati di destinazione accreditati presso la Santa Sede, mentre quelli che dovranno essere utilizzati sul territorio italiano dovranno essere sottoposti all’attenzione dell’ambasciata italiana presso la Santa Sede.

Legalizzazione, quali sono i documenti esenti

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle ambasciate e/o consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968 (Austria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Regno Unito, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Belgio); alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia; alla Convenzione di Roma del 7 giugno 1969 (Germania); alla Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977 (Ungheria).
Sia la legalizzazione che l’apostilla sono procedure che si applicano esclusivamente a documenti con firma originale e solo per atti e documenti pubblici. Non possono dunque essere legalizzati o apostillati atti e documenti privati, e firmati digitalmente.