Centrale rischi e SIC: verifica online la reputazione creditizia di un’azienda

 

Centrale rischi e SIC: verificare la reputazione creditizia della tua azienda è importante nel caso si voglia richiedere un prestito.

Come sapere se la tua azienda merita la concessione di nuovo finanziamento? Quali sono le possibilità che la domanda venga accolta da una banca o da una finanziaria?

Analizzare la reputazione creditizia della propria impresa è fondamentale per pianificare, programmare e attuare piani di investimento.

L’accesso al credito, soprattutto in questa fase di post-pandemia da COVID-19, è un fattore essenziale per la continuità aziendale. Molte attività, in questi ultimi due anni, si sono trovate ad affrontare una crisi senza precedenti dovuta ai lockdown o ai restringimenti nello svolgimento delle proprie attività. Si pensi a tutti quei negozi e attività che sono dovuti rimanere chiusi oppure che dovevano abbassare le saracinesche prima della solita chiusura.

Adesso, la concessione di un prestito potrebbe rappresentare l’ultima possibilità per ripartire.

Ciò è vero per le microimprese, ma anche per le molte PMI che rappresentano il tessuto economico del nostro Paese.

Chi dovrà concederci un prestito non lo farà sulla fiducia, ma analizzerà la nostra storia creditizia: se finora siamo stati bravi a gestire il credito avremo buone possibilità di ottenerlo. Viceversa, se non siamo stati regolari con i pagamenti, le possibilità si ridurranno sensibilmente, se non si azzerano addirittura.

Conoscere la reputazione creditizia della propria società è possibile ottenendo una visura presso le banche dati della Centrale rischi e dei SIC e una visura protesti e pregiudizievoli.

È una verifica che può rassicurare chi chiede un finanziamento, ma può rassicurare anche chi potrebbe concedercelo.

 

 

Centrale rischi e SIC: quale accesso al credito?

La maggior parte delle imprese, soprattutto quelle che non hanno ampie disponibilità di cassa, necessitano di ricorrere a banche e finanziarie per recuperare la liquidità necessaria per svolgere la propria attività.

Ma gli intermediari finanziari non sono oggi le uniche strade per raccogliere fondi. Suo mercato sono presenti altre strade che permettono di essere finanziati: il crowdfunding, fondi di private equity e private debt, ecc…

Qualunque sia il canale attraverso il quale domandare un finanziamento, chi potrebbe potenzialmente concederlo non lo farà se non dopo aver vagliato la solidità e l’affidabilità del richiedente.

Conoscere la storia creditizia di una società passa attraverso un’interrogazione delle banche dati della Centrale rischi e dei SIC, del registro protesti della Camera di Commercio e dalla visura ipotecaria presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Una volta stabilito il rating aziendale e valutato altri aspetti qualitativi (come la compagine sociale, il settore merceologico, il budget previsionale, ecc…), gli operatori creditizi desumono il merito di credito e stabiliscono le condizioni per le quali sono disponibili a erogare un prestito accettando il rischio correlato di inadempimento.

Quindi, migliore sarà la storia creditizia della società richiedente e migliori saranno le condizioni applicate per il finanziamento.
Al contrario, per le società che sono segnalate nelle banche dati CR o SIC o che sono protestate o pignorate, l’accesso al credito è pressoché negato, se non consentito in casi lievi di inadempimento da valutare caso per caso.

Ecco perché è importante sapere se si è indicati come “cattivo pagatore” e quali sono le tempistiche di cancellazione delle segnalazioni e dei gravami.

 

Le segnalazioni in Centrale rischi e nei SIC

Le banche dati della Centrale rischi e dei Sistemi di informazioni creditizie privati contengono le informazioni relative ai prestiti e alle garanzie richiesti agli operatori creditizi da parte di persone fisiche e giuridiche.

I dati vengono inseriti la prima volta negli archivi quando una banca o un intermediario finanziario apre un’istruttoria per valutare la concessione di un finanziamento. Successivamente, se l’istruttoria va a buon fine, i dati vengono aggiornati mensilmente fino alla scadenza del piano di rientro del prestito.

Nelle banche dati, dunque, sono recuperabili le storie creditizie dei correntisti che hanno acceso un mutuo o un finanziamento e le segnalazioni presenti possono essere di tipo positivo, se il debitore è in regola con i pagamenti, oppure negative, se il debitore è inadempiente oppure in ritardo con il versamento delle rate.

In Italia sono presenti diverse banche dati. La principale è la Centrale rischi gestita dalla Banca d’Italia. Ma accanto ad essa, sono presenti altri archivi gestiti da soggetti privati che gestiscono i cosiddetti Sistemi di informazioni creditizie (meglio noti come SIC). I principali sono Crif Eurisc, CTC ed Experian. La loro funzione è simile a quella della Centrale rischi, ma il loro funzionamento non è regolato dalla Bankitalia, bensì dal “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” siglato dalle principali associazioni di categoria e approvato il 12 settembre 2019 dal Garante della privacy.

 

Le funzioni della Centrale rischi e dei SIC

Lo scopo delle banche dati della Centrale rischi e dei Sistemi di informazioni creditizie è tutelare la solidità del sistema finanziario italiano.

Monitorando i dati e gli esiti dei finanziamenti in corso di attuazione è possibile prevenire sofferenze di liquidità a danno degli istituti di credito e forniscono un biglietto da visita per i richiedenti un finanziamento in modo da trattare le condizioni sui prestiti.

La presenza della CR e dei SIC svolgono le seguenti funzioni:
• Monitorare la solidità del sistema creditizio italiano
• Illustrare la storia creditizia di un potenziale cliente a banche e finanziarie a seguito della richiesta di un finanziamento
• Monitorare l’affidabilità di privati e aziende che hanno ottenuto un prestito o una garanzia
• Far strappare condizioni più favorevoli a coloro che hanno una storia creditizia positiva
• Fornire informazioni sullo stato di fatto attuale del finanziamento agli stessi richiedenti

 

Per quanto tempo dura la segnalazione in CR e nei SIC?

Come visto, la segnalazione nelle banche dati viene registrata per la prima volta al momento dell’apertura di un’istruttoria e resta visibile per un arco di tempo differente a seconda dello stato del prestito.

Nello specifico, i nominativi e i dati relativi ai finanziamenti restano visibili per:
180 giorni dalla data di richiesta di un finanziamento che è in corso di valutazione
90 giorni dalla data del rifiuto alla domanda di finanziamento o dalla data della rinuncia da parte del richiedente
60 mesi in caso di segnalazione positiva a partire dal momento in cui il debito si è istinto e il debitore ha pagato regolarmente tutte le rate
36 mesi in caso di segnalazione negativa per morosità, gravi inadempienze e sofferenze, a partire dalla data della scadenza del contratto
12 mesi nel caso di ritardo di pagamento di 1 o 2 rate a partire dalla data di regolarizzazione della posizione e sempre che all’interno di questo arco temporale non vi siano altri ritardi
24 mesi nel caso di ritardo di pagamento di 3 o più rate a partire dalla data di regolarizzazione della posizione e sempre che all’interno di questo arco temporale non vi siano altri ritardi

Le segnalazioni non possono mai essere cancellate prima della loro scadenza naturale su richiesta del titolare del finanziamento. L’unica eccezione si ha se la segnalazione non è dovuta o è errata. In questo caso il soggetto segnalato deve rivolgersi alla banca o alla finanziaria che ha trasmesso la segnalazione e chiedere che venga corretta o eliminata. In mancanza di riscontro, ci si può rivolgere al gestore del SIC affinché quest’ultimo solleciti l’istituto di credito alla correzione dei dati errati.

Le segnalazioni della Centrale rischi e dei SIC non sono le uniche verifiche che si possono compiere per capire qual è la condizione creditizia di una società.

Grazie all’interrogazione della Conservatoria dei registri immobiliare è possibile scoprire se a carico di un’impresa gravino pignoramenti oppure altri gravami come un’ipoteca giudiziale.

 

pignoramento beni aziendali

 

Pignoramento dei beni aziendali

Il pignoramento dei beni aziendali è l’espropriazione dei beni materiali e immateriali posseduti da una società a causa dell’inadempimento di quest’ultima.

Se l’azienda non paga i propri debiti, il creditore può aggredire il patrimonio dell’impresa per soddisfare il proprio credito.

Non tutti i beni sono pignorabili e altri lo sono rispettando alcuni limiti che sono stati introdotti con il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (meglio noto come “Decreto del fare”).

In base all’art. 2555 del Codice civile, l’azienda è “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” e sono proprio tali beni che possono essere aggrediti. Nel caso delle società di capitali, inoltre, sono anche gli unici ad esserlo data l’autonomia patrimoniale perfetta e la conseguente responsabilità limitata dei soci (salvo il caso di presenza di socio unico).

Ma tornando al pignoramento dei beni aziendali, il decreto del fare prevede di espropriare prioritariamente i beni immateriali e, solo nel caso non fossero sufficienti, anche i beni materiali rispettando alcune condizioni.

 

Limiti per i beni mobili

Il Decreto del fare punta a tutelare la continuità aziendale. Ciò significa che l’ufficiale giudiziario deve scegliere in prima battuta tutti quei beni che non danneggino lo svolgimento dell’attività d’impresa.

Solo dopo possono essere pignorati i beni strumentali, come gli attrezzi e i macchinari, direttamente sfruttati nella produzione di beni e servizi.

Non solo. Tale tipologia di beni può essere pignorata soltanto fino a 1/5 del suo valore (ad esempio, se un’impresa produce magliette stampate, potrà essere espropriata una stampatrice su cinque).

Infine, la prima vendita all’asta non potrà avere luogo prima di 300 giorni. Nel frattempo, se l’azienda onora il suo debito, l’incanto non avverrà.

 

Limiti per i beni immobili

In linea generale, il fabbricato di una società può essere messo all’asta anche se il bene è utilizzato promiscuamente come abitazione e come luogo in cui si svolge l’attività di impresa.

Ma anche in questo caso ci sono dei limiti.

In caso di uno promiscuo di un immobile, questo non può essere venduto all’incanto se:
• è adibito ad abitazione principale dell’imprenditore
• è l’unico immobile posseduto dalla società
• non è considerato casa di lusso

 

Azienda: le visure “cattivo pagatore” di Tuttovisure.it

Ottenere le visure “cattivo pagatore” per l’azienda è semplice.

Basta inserire nel form la ragione sociale, il codice fiscale e la partita Iva, la provincia, il Comune e l’indirizzo della sede della società e i dati di contatto e inviare la richiesta.

Dopo aver proceduto al pagamento, si ricevono via e-mail i documenti da compilare e da restituire firmati, con in allegato anche la copia di un documento di identità.

Contestualmente si ricevono anche le istruzioni per eseguire tutta la procedura. In caso di bisogno, i consulenti di Tuttovisure.it sono disponibili ad offrire assistenza in orario d’ufficio via e-mail e via chat.

Il pacchetto comprende le seguenti visure:
• visura protesti e pregiudizievoli estratti dalla Conservatoria dei registri immobiliari
• visura Crif Eurisc
• Visura CTC
• Visura Experian

In aggiunta, è possibile richiedere anche la visura Centrale rischi e la visura CAI della Banca d’Italia.

La visura presso la banca dati CR è consigliabile poiché è l’unica che deve ricevere obbligatoriamente le informazioni su prestiti e garanzie concesse dagli operatori creditizi. I SIC, invece, sono soggetti privati a cui gli intermediari finanziari trasmettono i dati solo se aderiscono spontaneamente al Sistema di informazioni creditizie. Ciò significa che una società potrebbe non essere segnalata in una o più banche dati private, ma esserlo invece nell’archivio della Centrale rischi di Bankitalia.

La visura CAI è un servizio aggiuntivo che prevede un’interrogazione alla Centrale Allarme Interbancaria per verificare eventuali segnalazioni relative ad assegni bancari o postali e carte di pagamento bloccate, rubate o smarrite.

Le tempistiche di consegna delle visure

I tempi di consegna delle differenti visure sono diverse in base alla tipologia di visura e al tipo di emittente. Per ottenere:
• la visura protesti e pregiudizievoli: sono necessari solo due giorni lavorativi
• la visura Centrale rischi della Banca d’Italia: occorre attendere circa 5 giorni lavorativi
• la visura Crif Eurisc e la visura CAI: in media sono necessari 10 giorni lavorativi
• le visure CTC e Experian: necessitano al massimo fino a 15 giorni lavorativi

Tutti i documenti vengono trasmetti via posta elettronica. Solo nel caso di Experian la modalità è differente. Il documento viene inviato direttamente dal gestore della banca dati tramite posta elettronica, se si possiede un’e-mail, altrimenti sarà recapitato per posta ordinaria impiegando tempi meno rapidi.

Ad ogni modo, i consulenti di Tuttovisure.it restano a disposizione per seguire ogni passo delle procedure.

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