Certificato Antipedofilia: cos’è, quando è obbligatorio e come richiederlo

 

Certificato antipedofilia: è un documento rilasciato dal Casellario giudiziale che i datori di lavoro devono ottenere relativamente a una persona che intendono assumere e che sarà a contatto con minori.


Se si intende assumere una persona che svolgerà la sua professione a stretto contatto con bambini e ragazzi minorenni, è obbligatorio richiedere un certificato penale antipedofilia per compiere verifiche sul candidato. Il documento viene rilasciato dal Casellario giudiaziale e contiene informazioni sulla presenza di eventuali condanne definitive o sanzioni interdittive a carico del potenziale dipendente.

Richiedere il certificato al casellario giudiziale è un obbligo, non è facoltativo. Lo scopo perseguito dal legislatore nazionale ed europeo è quello di contrastare i fenomeni della pedopornografia, dell’abuso o di violenza su minori.

Per ottenere il documento antipedofilia è necessario rivolgersi al Casellario giudiziale, recandosi personalmente presso gli uffici oppure ottenendolo comodamente da casa tramite il servizio offerto da Tuttovisure.it. Per compilare il form di richiesta e ottenere il certificato antipedofilia clicca qui.

 

 

 

 

Certificato Antipedofilia: cos’è?

Il certificato penale antipedofilia è un documento ufficiale rilasciato dal Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica. Indica se ci siano o meno sentenze penali passate in giudicato o sanzioni a carico di una persona che abbia compiuto reati di pedopornografia, di abusi o violenze sui minori.

Grazie a questa semplice interrogazione è possibile sapere se un nominativo è presente nella banca dati del Casellario Giudiziale. In assenza di condanne o sanzioni, il certificato riporterà la scritta: “Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA”. Nel certificato è anche indicato quale sia il Tribunale della Procura della Repubblica che ha rilasciato il certificato penale antipedofilia.

 

Certificato Antipedofilia: le fonti normative

Il certificato penale rilasciato dal Casellario Giudiziale elenca tutti gli eventuali provvedimenti penali di condanna passati in giudicato oppure le sanzioni penali irrogate a una persona fisica di età superiore ai 14 anni (limite al di sotto del quale le legge considera i minori non imputabili, indipendentemente dal fatto di aver compiuto o meno un reato).

All’interno del documento del casellario giudiziale sono iscritte, quindi, anche eventuali condanne relative a reati compiuti contro i minorenni.

Il nostro legislatore ha recepito la normativa europea che ha reso più stringente la lotta contro gli abusi e le violenze ai danni di minori. Con il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, che ha attuato la Direttiva UE 2011/93, è stato introdotto l’art. 25-bis al D.P.R. n. 313/2002 (T.U. del casellario).

Grazie a questa norma, è stato introdotto l’obbligo, per tutti i datori di lavoro, di richiedere il certificato antipedofilia relativo alle persone che si intendono assumere se queste lavoreranno a stretto contatto con i minorenni.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa prevede la normativa europea e italiana alla base dell’obbligo per i datori di lavoro di richiedere il certificato penale al Casellario giudiziale.

 

La Direttiva UE 2011/93

La Direttiva UE 2011/93 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 è mirato “alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”. Sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio UE.

Lo scopo della Direttiva è aumentare gli strumenti di protezione dei minori contro gli abusi e lo sfruttamento minorile attraverso:
• misure più incisive di prevenzione
• azioni di assistenza e protezione delle vittime minorenni di abusi
• maggiori strumenti di indagine e persecuzione dei trasgressori
• un inasprimento delle pene

Tra le diverse misure di prevenzione, la direttiva richiede in particolare che:
i datori di lavoro, sia per le attività di volontariato professionali che per quelle organizzate in forma di impresa, hanno il diritto di sapere se le persone che intendono assumere e che lavoreranno o svolgeranno attività di volontariato a contatto con ragazzi di età inferiore a 18 anni, abbiano la fedina penale “sporca”
• chi commette un reato ai danni di minorenni siano interdetti dallo svolgimento di attività professionali che comportino un contatto regolari e diretto con minori

 

Il Decreto legislativo n. 39/2014

La Direttiva UE 2011/93 è stata attuata in Italia con il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 sul solco di quanto tracciato dal Parlamento e dal Consiglio europeo.

Come detto, il decreto legislativo ha introdotto una nuova norma nel D.P.R n. 313/2002 che riguarda proprio il nuovo obbligo per i datori di lavoro. L’articolo in questione è l’art. 25-bis, rubricato come “Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro”.

 

Quale obbligo per i datori di lavoro

Nel primo comma dell’art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002 è previsto l’obbligo per tutti i datori di lavoro di informarsi in merito a sentenze penali passate in giudicato a carico del potenziale collaboratore.

Gli eventuali reati su cui si deve indagare sono quelli legati agli abusi o agli sfruttamenti di minori.

Per questo motivo, è fatto obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere un certificato penale antipedofilia al Casellario giudiziale della Procura della Repubblica competente.

Lo scopo della richiesta del documento penale è quello di conoscere se a carico della persona che si intende impiegare per lo svolgimento di attività a contatto con minori risultino:
condanne definitive per alcuni specifici reati ai danni di minorenni
sanzioni interdittive all’esercizio di attività da svolgere direttamente e regolarmente a stretto contatto con minori

Se sei un datore di lavoro e hai bisogno del certificato antipedofilia, puoi ottenerlo velocemente via e-mail cliccando qui.

 

Quali sono i datori di lavoro interessati dall’obbligo?

Il documento ufficiale rilasciato dal Casellario giudiziale deve essere richiesto dai datori di lavoro privati quando intendono impiegare una nuova persona.

La norma, al riguardo, specifica che le attività svolte dal collaboratore possono essere sia di natura professionale, ma anche attività volontarie organizzate. Quindi, l’obbligo non sussiste solo per l’assunzione di personale che svolgano mansioni aziendali.

Un altro requisito che impone l’obbligo è che la persona su cui si deve indagare deve essere assunta con un contratto di lavoro e non deve trattarsi di una semplice collaborazione.

In sostanza, il certificato penale antipedofilia deve essere richiesto:
1. dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione od organizzazione di volontariato
2. quando si intende impiegare una persona in attività professionali o di volontariato
3. quando si stipula un contratto di lavoro e non per una collaborazione temporanea senza contratto

Il certificato deve essere richiesto dal datore di lavoro solo al momento dell’assunzione e ha una validità di 6 mesi. Una volta scaduto, il titolare dell’impresa non ha l’obbligo di richiederlo nuovamente.

Quali sono i reati interessati dal certificato antipedofilia?

I reati, di cui il datore di lavoro deve indagarne l’esistenza a carico del candidato dipendente, sono quelli individuati sempre nell’art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002, ovvero:
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1)
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies)
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)

Oltre ai reati sopra elencati, nel certificato sono anche segnalate eventuali “sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”. Lo sono, ad esempio:
• l’interdizione da incarichi nelle scuole di ogni ordine e grado e dagli uffici pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori
• il divieto di svolgere attività che prevedano un contatto regolare con minori.

 

Le sanzioni per il datore di lavoro inadempiente

Il secondo comma dell’art. 25-bis del D.P.R n. 313/2002 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il datore di lavoro che non adempie all’obbligo.

Il titolare di un’impresa che assume una persona senza richiedere al Casellario giudiziale il certificato antipedofilia, infatti, rischia una sanzione pecuniaria compresa tra i 10 mila e i 15 mila euro.

 

Certificato Antipedofilia: come richiederlo

Il certificato antipedofilia riguarda la persona da impiegare in una nuova attività a contatto con i minori, ma deve essere richiesto dal datore di lavoro. Il potenziale dipendente, però, deve essere informato della richiesta alla Procura della Repubblica.

La richiesta deve essere presentata al Casellario giudiziale utilizzando l’apposito Modello 3BIS, corredato da documenti di identità del datore di lavoro (rappresentante legale della società) e della persona da assumere.

Se sei il legale rappresentante di una società o di un’associazione e hai bisogno di ottenere il documento, puoi ottenerlo senza recarti presso gli uffici del Tribunale, cliccando qui.

Certificato Antipedofilia: il servizio di Tuttovisure.it

Ottenere il certificato penale antipedofilia con Tuttovisure.it è semplice e veloce.

Basta compilare il form di richiesta inserendo i dati della persona da impiegare nei seguenti campi:
• Nome e cognome
• Codice fiscale
• Luogo e data di nascita
• Provincia, Comune e indirizzo di residenza

Una volta compilato il form, i consulenti di Tuttovisure.it provvederanno a inviare via e-mail i moduli necessari da compilare (tra cui il modello 3BIS) e da ritrasmettere, debitamente firmati dal soggetto della ricerca.

Il certificato antipedofilia sarà poi disponibile entro i 10 giorni successivi dal pagamento e dall’invio dei moduli compilati e sottoscritti ai nostri consulenti.

Si può scegliere tra diverse modalità di ricezione del documento ufficiale:
• Via e-mail
• Tramite raccomandata a/r
• Tramite Corriere espresso
• Tramite spedizione internazionale (in questo caso è necessario indicare il Paese destinatario)

Infine, il form di Tuttovisure.it consente anche di selezionare l’uso del certificato, potendo scegliere tra:
• Uso amministrativo
• Emigrazione
• Adozione
• Lavoro
• Richiesto da ONLUS

 

Certificato carichi pendenti

In aggiunta al certificato antipedofilia è possibile richiedere anche il certificato carichi pendenti.

A differenza del primo certificato, quello dei carichi pendenti indica se vi siano o meno procedimenti penali in corso di giudizio a carico di una persona.

 

 

Ribadiamo, invece, che il certificato penale antipedofilia evidenzia condanne definitive e già avvenute al termine di tutto il procedimento penale (che comprende i tre diversi gradi di giudizio italiani).

In altre parole, se una persona è imputata per un reato in uno dei tre gradi di giudizio, il suo nominativo compare nel certificato dei carichi pendenti. Se, invece, è stato definitivamente condannato con sentenza passata in giudicato, il suo nominativo appare nel certificato antipedofilia.

Da quanto detto, anche l’ufficio a cui richiedere i documenti è diverso. Nel caso di carichi pendenti, il certificato è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il quale il soggetto è imputato. Il certificato antipedofilia, invece, va richiesto al Casellario giudiziale proprio perché il procedimento penale si è concluso.

Richiedere anche un certificato carichi pendenti, pur non essendo un obbligo per i datori di lavoro, permette certo di valutare meglio il potenziale collaboratore. Si potrà sapere se una persona è coinvolta in un procedimento penale, e non solo se ha subito condanne definitive.

 

 

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