Cessione del credito e sconto in fattura, le nuove regole anti-frode sui bonus edilizi

Cessione del credito e sconto in fattura: dopo l’emersione delle frodi legate ai bonus edilizi e all’efficientamento energetico, il Governo ha attuato una doppia stretta al trasferimento delle detrazioni fiscali, rivista recentemente nel Consiglio dei ministri del 18 febbraio scorso.


Deciso, quindi, un doppio binario di monitoraggio e controllo del sistema della cessione del credito per contrastare i comportamenti fraudolenti nel mercato delle agevolazioni in danno allo Stato:
• Da una parte sono stati previsti controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate sulle comunicazioni della cessione del credito e dello sconto in fattura che presentano profili di rischio;
• dall’altra è scattato il limite al numero di ulteriori cessioni del credito dopo la prima e sono state introdotte sanzioni in caso di false asseverazioni. Quest’ultima decisione ha aggiustato il tiro alla scelta iniziale, introdotta con il Decreto Sostegni ter, di bloccare i trasferimenti delle detrazioni dopo la prima cessione. Tale revisione è stata sollecitata dalle imprese edilizie e dai professionisti coinvolti per non creare una brusca frenata al settore edilizio e per non pregiudicare tutti coloro che avevano già previsto interventi edilizi contando sulle successive cessioni multiple del credito di imposta. Sul punto, dunque, il Governo ha deciso di fare una lieve marcia indietro e al posto dello stop totale alle cessioni ha previsto un numero massimo di tre trasferimenti possibili. Ad ogni modo, era comunque stato previsto, proprio per scongiurare il blocco di operazioni già in essere, un meccanismo di transazione per i crediti attualmente già in fase di cessione multipla.

Le nuove misure restrittive sono state previste dal decreto-legge dell’11 novembre 2021, n. 157 (meglio noto come decreto anti-frodi), dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni ter. Da ultimo, le ultime revisioni sono state introdotte con il Consiglio dei ministri del 18 febbraio scorso. Le modalità attuative, poi, sono state indicate nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2021 e del 4 febbraio 2022.

Ma andiamo con ordine, partendo dalle nuove regole approvate nel Consiglio dei ministri del 18 febbraio scorso.

 

CESSIONE DEL CREDITO: SOLO PER TRE VOLTE E CON BOLLINO DI QUALITA’

Marcia indietro, anche se parziale, sul blocco alle cessioni multiple del credito di imposta legato alle agevolazioni edilizie. Il Governo, nel Consiglio dei ministri del 18 febbraio scorso, ha approvato il decreto-legge che consente nuovamente di cedere le detrazioni ad altri soggetti. Con precise limitazioni, però.

Si tratta di una strategia che mira a evitare eccesivi passaggi di mano delle detrazioni, in modo da rendere più trasparente il meccanismo delle agevolazioni edilizie e più immediata l’individuazione dei soggetti responsabili in caso di reato.

Inoltre, sulla spinta delle imprese edili e dei professionisti coinvolti nel meccanismo delle detrazioni, l’esecutivo ha superato l’impasse dell’impossibilità delle imprese o dei fornitori edilizi di acquistare il credito dai clienti per poi cederlo a banche e intermediari.

I punti cardine del decreto appena approvato, e che ora dovrà ottenere la conversione in legge dal Parlamento, prevede tre condizioni alla cessione del credito:
1. la cessione del credito può essere effettuata solo per tre volte e a patto che vengano effettuate nei confronti di banche e intermediari finanziari, comprese le società dei gruppi bancari o assicurazioni;
2. l’attribuzione di un codice identificativo univoco della cessione, noto come “bollino di qualità del credito” che consentirà la tracciabilità delle somme nei diversi passaggi di mano;
3. il divieto di cessione parziale del credito.

Sarà un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate a delineare le modalità di attuazione delle nuove norme. Nel frattempo, è certo che l’apposizione del “bollino di qualità del credito” e il divieto di frazionamento del credito partiranno a decorrere dal 1° maggio 2022.

Per quanto riguarda il numero massimo di cessioni della detrazione e la tipologia del cessionario, le nuove regole partono fin da subito. Ciò significa che d’ora in poi:
– se il soggetto titolare delle detrazioni è il committente che fa eseguire gli interventi edilizi, questi potrà cedere il suo credito solo una società vigilata (banche e intermediari finanziari, comprese le società dei gruppi bancari o assicurazioni), ma non potrà cederlo ai fornitori; la banca o intermediario che ha acquistato il credito, invece, potrà cederlo a sua volta solo a una società vigilata;
– se il soggetto titolare è un fornitore, poiché è stato applicato lo sconto in fattura, questi potrà cedere il suo credito solo una società vigilata, che a sua volta potrà ricederlo a un’altra banca o intermediario concludendo i trasferimenti possibili.

CESSIONE DEL CREDITO: INASPRITE LE PENE PER FALSA ASSEVERAZIONE

In aggiunta alle limitazioni alla cessione delle agevolazioni edilizie, il Consiglio dei ministri ha inasprito le pene e le sanzioni in caso di violazioni compiute ai danni dello Stato.

In caso di falsa attestazione della congruità delle spese, infatti, sono state previste:
• la reclusione da due a cinque anni;
• una multa da 50 a 100 mila euro.

Le pene, inoltre, possono essere aumentate se le frodi sono commesse per conseguire un ingiusto profitto.

Infine, è bene ricordare che mentre prima il visto di conformità era obbligatorio soltanto per Superbonus 110% e Sismabonus 110%, adesso tale attestazione è necessaria anche per le cessioni del credito di valore superiore ai 10 mila euro inerenti anche agli altri bonus edilizi (per il bonus facciate l’adempimento è obbligatorio anche per cifre al di sotto dei 10 mila euro).

Le limitazioni al numero di cessioni, il bollino di qualità dei crediti e il divieto di cessioni parziali rappresentano una delle due strategie messe in atto per contrastare le violazioni relative alle agevolazioni edilizie. La seconda strategia, come detto, è rappresentata dai maggiori controlli alle operazioni sospette da parte dell’Agenzia finanziaria.

SOSPENSIONE CESSIONE DEI CREDITI E SCONTO IN FATTURA: IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con il provvedimento del 1° dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione della sospensione delle comunicazioni della cessione del credito e dello sconto in fattura legati ai bonus edilizi.

Le nuove regole sono il frutto della stretta fiscale compiuta dal Governo con il decreto-legge dell’11 novembre 2021, n. 157 (meglio noto come decreto anti-frodi, poi inglobato nella Legge di Bilancio 2022) per contrastare i reati connessi alle detrazioni fiscali legate al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi.

Da un punto di vista normativo, il provvedimento dell’agenzia finanziaria attua le misure previste dal comma 30 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 che ha introdotto il nuovo articolo 122-bis nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).

 

PROFILI DI RICHIO: I CRITERI SELETTIVI

Il punto focale delle nuove regole è la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di sospendere le comunicazioni delle cessioni del credito e dello sconto in fattura che presentino profili di rischio in base a criteri specifici, previsti appunto dal nuovo articolo 122-bis.

In altre parole, l’Agenzia finanziaria ha il compito di effettuare una verifica preventiva delle comunicazioni che presentano un profilo di rischio in base ai seguenti indicatori:
a) coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
b) dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
c) analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

 

I TERMINI DELLA SOSPENSIONE E DELL’ANNULLAMENTO

Una volta selezionata la comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura che presenta un profilo di rischio, l’Agenzia delle Entrate rende nota la sospensione al soggetto che l’ha trasmessa entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione stessa.

La sospensione viene comunicata:
a) con ricevuta resa disponibile tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate;
b) con avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, nell’area riservata del soggetto che ha inviato la comunicazione che poi è stata sospesa.

Il periodo totale della sospensione non può essere superiore a trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della sospensione.

Nell’arco dei trenta giorni, l’amministrazione fiscale procede con le verifiche degli indicatori risultati a rischio e, una volta eseguiti i controlli:
annulla gli effetti della comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura se vengono confermati gli elementi di rischio. In questo caso la comunicazione si considera come non effettuata. Assieme all’annullamento, l’Agenzia delle Entrate deve inviare anche le motivazioni della decisione. La trasmissione deve avvenire sempre tramite ricevuta o con avviso pubblicato nell’area riservata; se, però, la comunicazione è stata inviata tramite un intermediario, è compito di quest’ultimo informare il titolare della cessione del credito dell’annullamento degli effetti della comunicazione inviata all’Agenzia;

la comunicazione si considera effettuata e produttiva di effetti se gli elementi di rischio non vengono confermati oppure se trascorrono più di trenta giorni dalla sospensione senza ricevere comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso, il termine ultimo per poter utilizzare il credito di imposta indicato nella comunicazione è prorogato per un periodo pari alla durata della sospensione.

La sospensione della comunicazione della cessione del credito o dello sconto in fattura produce effetti immediati anche sui tempi dell’utilizzo dell’opzione scelta. Infatti, se prima delle nuove regole i crediti d’imposta ceduti potevano essere utilizzati a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, adesso il termine di utilizzo decorre dai cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione della comunicazione della cessione.

Resta salvo l’utilizzo della cessione in compensazione tramite modello F24 e “previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate”.

Se, viceversa, la comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura viene annullata, l’Agenzia delle Entrate deve comunicare al titolare delle detrazioni anche la motivazione dell’annullamento.

Cessione del credito

DECRETO SOSTEGNI TER: IL BLOCCO (SUPERATO) DELLE CESSIONI DI CREDITO MULTIPLE

Per contrastare le frodi compiute in danno allo Stato mediante lo strumento della cessione del credito di imposta per gli interventi edilizi e di riqualificazione energetica, il Governo aveva inizialmente deciso il blocco alle cessioni multiple. Poi tale blocco è stato rivisto dal Consiglio dei ministri del 18 febbraio scorso, sulla spinta delle proteste degli operatori del settore edilizio che lamentavano un pregiudizio a causa dello stop ai trasferimenti delle detrazioni.

Con l’articolo 28 del Decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4 (il cosiddetto Decreto Sostegni ter), l’esecutivo aveva di fatto impedito le cessioni multiple andando a modificare l’articolo 121 del Decreto Rilancio (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). In sostanza, il credito di imposta maturato con il Superbonus 110% o gli altri bonus edilizi inclusi dalla misura poteva essere ceduto una sola volta per essere monetizzato.

La norma, così come era stata novellata, comportava che i soggetti che avrebbero sostenuto, negli anni compresi tra il 2020 e il 2024, le spese per gli interventi edilizi legati alle agevolazioni, potevano alternativamente optare per:

a) uno sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo da pagare. Il fornitore, poi, poteva recuperare la quota di sconto applicata al cliente sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari. Questi ultimi potevano cedere, a loro volta, il credito ad altri soggetti che non potevano, però, più cederlo. Dunque, l’unico passaggio possibile era: sconto in fattura per il cliente e cessione di credito agli istituti finanziari per il fornitore;

b) la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari “senza facoltà di successiva cessione”. In questo caso era lo stesso soggetto committente dei lavori che cedeva il suo credito senza l’intervento del fornitore e tale credito, dopo la prima cessione, non poteva più essere ceduto ad altri. Il passaggio, in questo caso, era unico e diretto: dal committente dei lavori a un altro soggetto (in genere una banca o comunque un istituto di credito).
Sempre l’articolo 28 del Decreto Sostegni ter specificava che i contratti stipulati che prevedevano cessioni delle detrazioni edilizie successive alla prima erano da considerarsi nulli.

Il repentino stop alle cessioni multiple, però, aveva avuto come effetto collaterale quello di dover gestire i passaggi multipli di cessione del credito nelle operazioni già avviate.
La soluzione? Una proroga di breve durata attuata con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2022.

PROROGA DELLA CESSIONE DEL CREDITO MULTIPLA: IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Stabilito lo stop alle cessioni multiple delle detrazioni legate ai bonus edilizi, si era dovuto effettuare un passaggio di transizione alle nuove regole.

L’articolo 28 del Decreto Sostegni ter, al comma 2, prevedeva che i crediti che alla data del 7 febbraio (poi prorogata come da scadenze indicate sotto) erano stati precedentemente oggetto dello sconto in fattura o della cessione del credito, potevano essere ceduti soltanto per un’altra volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2022 disponeva che:
– il termine del 7 febbraio 2022 è stato prorogato al 17 febbraio 2022 (per il Superbonus 110%, Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sismabonus e Bonus facciate);
– il termine del 7 febbraio è stato prorogato al 7 marzo 2022 con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.

ATTENZIONE!

A fronte di una normativa sulle agevolazioni edilizie dalle trame più fitte per scongiurare altre frodi ai danni dello Stato (calcolati finora in circa 4,4 miliardi di crediti inesistenti scovati dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza) è probabile che banche e intermediari finanziari attuino una stretta agli acquisti delle detrazioni. Lo stesso vale anche per il committente che dovrà valutare in maniera più oculata i fornitori e le imprese edilizie a cui affidare i lavori (per ottenere lo sconto in fattura). At tal fine, potrebbe essere utile effettuare indagini che possono riguardare sia le aziende che le persone fisiche.