Pregiudizievoli: cosa sono e come effettuare un controllo online

 

Pregiudizievoli: sono vicende che identificano uno stato di insolvenza e di inadempimento a carico di una persona o di una società.

Ogni qualvolta una persona fisica non rispetta gli impegni finanziari presi, il creditore può agire in sede legale per ottenere quanto dovuto. Le azioni di recupero del credito sono registrate presso differenti pubblici uffici, a seconda delle azioni legali intraprese e del tipo di obbligazione non adempiuta dal debitore.

Le annotazioni negative presenti nelle differenti banche dati ufficiali rappresentano gli atti pregiudizievoli.
Il termine “pregiudizievole” si basa sul fatto che il debitore è considerato inaffidabile e insolvente avendo arrecato un “pregiudizio” a terzi creditori.

Il nostro ordinamento, al preciso scopo di tutelare i creditori o i potenziali tali, prevede che le informazioni negative sull’inadempiente siano di pubblico dominio. L’interesse tutelato è quello della “pubblica fede”, ovvero il convincimento che un evento, un’informazione o una qualunque altra cosa non sia falsa.

Recuperare gli atti pregiudizievoli su una persona richiede una ricerca nei sistemi informatici di differenti uffici. Più semplicemente, è possibile ottenere online una visura ipotecaria o un report persona fisica tramite i servizi offerti da Tuttovisure.it

 

 

 

 

Cosa sono gli atti pregiudizievoli

Gli atti pregiudizievoli rilevano il mancato adempimento di un’obbligazione da parte di una persona fisica (o giuridica).

Possono indicare uno stato di insolvenza e di morosità (come, ad esempio, un protesto) oppure una limitazione nella disponibilità di un bene di proprietà del debitore (come un pignoramento).

Tali informazioni sono contenute negli uffici pubblici delle Conservatorie dei registri immobiliari e dei Tribunali italiani competenti territorialmente. Altre tipologie di dati sono ricavabili interrogando la Camera di commercio.

Le informazioni contenute nelle loro banche dati sono pubbliche. Ciò significa che possono essere richiesti da chiunque ne abbia interesse.

Quindi, è possibile ottenere utili informazioni in maniera assolutamente legale e senza infrangere alcuna normativa sulla privacy.

Il nostro ordinamento, infatti, tutela gli interessi di chi venga in contatto con una persona risultata inadempiente in modo da non subire un pregiudizio.

Una precisazione importante va fatta sulla differenza tra i termini “pregiudizievoli” e “gravami”.

Pur essendo a volte usati impropriamente come sinonimi, le pregiudizievoli indicano annotazioni negative che vengono registrate senza la volontà del debitore e, come detto, indicano uno status di morosità e inadempimento.

I gravami, invece, sono dei vincoli o delle limitazioni su un bene che, però, possono essere registrate con la volontà del proprietario se non addirittura da lui stesso. Sono esempi di gravame le ipoteche volontarie (quando si accende un mutuo) oppure i vincoli storici o paesaggistici su un immobile.

Fatta tale doverosa precisazione, vediamo quali sono le pregiudizievoli ricavabili dalla Conservatoria dei registri immobiliari e quali dal Tribunale.

Se vuoi scoprire le pregiudizievoli a tuo carico o su un’altra persona, clicca qui.

 

Pregiudizievoli dalla Conservatoria dei registri immobiliari

La Conservatoria dei registri Immobiliari (nota anche come Ufficio di pubblicità immobiliare) è un ufficio alle dipendenze dell’Agenzia delle Entrate in cui sono registrati tutti i passaggi di proprietà e tutte le annotazioni relativi agli immobili.

In ogni regione è presente una sede della Conservatoria e ci si rivolge ai suoi sportelli tutte le volte che si vogliono scoprire tutte le informazioni su una determinata unità immobiliare (compreso il nominativo del proprietario) oppure su quali siano gli immobili (e relative annotazioni) posseduti da una persona fisica.

La Conservatoria dei registri immobiliari è l’ufficio deputato a emettere la visura ipotecaria (o ipocatastale) in cui sono contenute le cosiddette formalità (dette anche note).

Le formalità sono di tre tipi:
1. La trascrizione
2. L’iscrizione
3. L’annotazione

La trascrizione è la formalità utilizzata ogni volta che ci sia un passaggio di proprietà di edificio o di un immobile attraverso la compravendita immobiliare, la successione, la donazione o il pignoramento, ecc… Oltre all’indicazione della natura del trasferimento del diritto reale, la nota contiene anche gli estremi dell’atto giuridico che lo ha generato.

L’iscrizione è la nota che contiene gli eventuali gravami o pregiudizievoli che pesano sull’unità immobiliare (come le ipoteche volontarie, legali o giudiziali, o i pignoramenti).

Da ultimo, l’annotazione. È la formalità che contiene le possibili variazioni intervenute nelle trascrizioni o nelle annotazioni.

Da quanto scritto, è chiaro che le pregiudizievoli sono presenti nelle iscrizioni con precisa indicazione di:
• Data dell’iscrizione
• Numero di Registro particolare e del Registro generale
• Nominativo del pubblico ufficiale che ha depositato l’iscrizione
• Data e numero di repertorio
• Tipologia di gravame o pregiudizievole
• Atto che origina i gravami o le pregiudizievoli

Vediamo, allora le diverse tipologie di pregiudizievoli.

 

Conservatoria

Ipoteca legale

L’ipoteca legale è una particolare tipologia di ipoteca, che può essere iscritta senza che vi sia la volontà del soggetto interessato (come avviene nell’ipoteca fondiaria) o senza che vi sia una pronuncia giudiziale (come per l’ipoteca giudiziale).

L’ipoteca legale può essere iscritta solamente da due tipologie di soggetti e solo per i casi tassativamente elencati nell’art. 2817 del Codice Civile:

“1) l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo”.

Nel primo caso, dunque, l’ipoteca legale può essere iscritta in sede di compravendita immobiliare dal venditore in modo da tutelarsi di fronte all’inadempimento da parte dell’acquirente. L’ipoteca legale segue l’immobile e può essere azionata anche nei confronti di soggetti terzi ai quali l’immobile è stato successivamente venduto dall’acquirente/debitore.

In base al secondo punto, l’ipoteca può essere iscritta dai coeredi o dai soci (e, in generale, quando vi siano casi di scioglimento di comunione), in modo che questi possano tutelarsi dal mancato pagamento dei conguagli dovuti dagli assegnatari degli immobili ricevuti in eredità o dalla divisione del patrimonio sociale.

Perché abbia efficacia legale, l’ipoteca legale deve essere iscritta nella Conservatoria dei registri immobiliari di competenza, dato che l’iscrizione ha carattere costitutivo.

Solo a fronte dell’iscrizione l’ipoteca può essere azionata e diventa un diritto di prelazione nel caso di suddivisione tra tutti i creditori del ricavato dalla vendita forzata dell’immobile del debitore.

 

Ipoteca giudiziale

L’ipoteca giudiziale è iscritta quando il diritto reale di garanzia è stato attribuito al creditore in base a una sentenza di condanna del Tribunale che intima al debitore il pagamento di una somma di denaro o di un risarcimento danni. L’ipoteca giudiziale è, dunque, un titolo esecutivo di cui il creditore può avvalersi per soddisfare il suo credito.

Per farlo, è innanzitutto necessario che provveda all’iscrizione della formalità alla Conservatoria dei registri immobiliari territorialmente competente.

Anche in questo caso, l’iscrizione ha carattere costitutivo ed è fonte di un diritto di prelazione nei confronti dei creditori chirografari.

 

Decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso dal Giudice (del Tribunale o il Giudice di Pace per cifre non superiori a 5 mila euro) con cui il creditore ottiene un titolo esecutivo per ottenere quanto dovuto dal debitore.

Nel momento in cui il decreto ingiuntivo viene emesso dal Giudice competente, il provvedimento potrebbe non essere immediatamente esecutivo. In generale, entro i 40 giorni successivi all’emissione, il debitore potrebbe presentare ricorso o adempiere alla sua obbligazione.

Se non fa nessuna delle due cose, il creditore può richiedere la cosiddetta “formula esecutiva”, ovvero richiede che il decreto ingiuntivo diventi un titolo esecutivo a tutti gli effetti per poi procedere all’espropriazione di un bene tramite pignoramento. Prima di procedere al pignoramento, però, è necessario un altro passaggio: ottenere un atto di precetto, ovvero un’ulteriore intimazione al debitore di pagare il debito.

In sintesi, l’iter per recuperare il credito tramite decreto ingiuntivo è il seguente:
• Ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo dal Giudice
• Se il debitore presenta opposizione entro 40 giorni, si terranno le udienze dinanzi al Giudice che si pronuncerà sul caso
• Se il debitore paga il dovuto l’iter termina e non vi è la necessità di chiedere la formula esecutiva sul decreto ingiuntivo
• Se il debitore presenta opposizione e non paga, sempre entro i 40 giorni, il creditore può richiedere la formula esecutiva del decreto ingiuntivo (sempre che non l’abbia richiesta in sede di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo)
• Ottenuta la formula esecutiva, il creditore dovrà fare un precetto (ovvero un’ultima intimazione ad adempiere)
• Se il debitore adempie l’iter termina in questa fase, altrimenti il creditore potrà richiedere l’espropriazione forzata tramite pignoramento.

L’annotazione del decreto ingiuntivo è presente nei sistemi telematici della Conservatoria dei registri immobiliari solo se il bene oggetto dell’esecuzione forzata è un immobile. Viceversa, la pregiudizievole è presente presso il Tribunale.

 

Pignoramento

Il pignoramento è l’atto che permette al creditore di aggredire i beni del debitore per soddisfare il proprio credito, una volta ottenuto un titolo esecutivo (come il decreto ingiuntivo con formula esecutiva).

Se l’espropriazione riguarda un’unità immobiliare, la pregiudizievole è inserita nella banca dati della Conservatoria dei registri immobiliari, altrimenti sarà reperibile presso il Tribunale.

Nella Conservatoria dei registri immobiliari, dunque, sono presenti solo le informazioni inerenti i pignoramenti immobiliari.

Ma esistono anche altri due tipi di pignoramenti:
1. Pignoramento mobiliare, che ha come oggetto i beni mobili e i beni mobili registrati
2. Pignoramento presso terzi, che ha come oggetto una determinata somma di denaro destinata al debitore, ma nella disponibilità di un soggetto terzo (ad esempio il datore di lavoro, oppure la banca dove il debitore ha aperto il conto corrente, ecc…)

 

Sequestro conservativo

Il sequestro conservativo è un vincolo di indisponibilità da parte del debitore, di un bene mobile, immobile o di una somma di denaro a fronte del provvedimento di un giudice.

È uno strumento di tutela offerto al creditore a cui può ricorrere quando ha il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

È disciplinato dal dall’art. 671 del Codice di procedura civile, che sancisce:
“Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.”

Il sequestro conservativo è disciplinato anche dall’art. 2905 del Codice civile che prevede come possa essere chiesto “anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione”.

Lo scopo perseguito dal creditore che richiede tale misura cautelare è quello di preservare la disponibilità di alcuni beni o somme di denaro riconducibili al debitore in vista della prossima esecuzione forzata.

Infine, il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili del debitore o di somme di denaro nella sua disponibilità, produce due tipi di effetti:
1. Effetti materiali: fisicamente i beni sequestrati sono posti sotto custodia
2. Effetti giuridici: gli stessi beni sono gravati da un vincolo di indisponibilità
Come per i casi precedenti, se la pregiudizievole riguarda beni immobili, la sua notizia deve essere iscritta nella Conservatoria dei registri immobiliari e la sua iscrizione è di natura costitutiva.

 

 

Pregiudizievoli da Tribunale

Quando le pregiudizievoli non riguardano un bene immobiliare, le informazioni, ad esempio su decreti ingiuntivi o pignoramenti, sono recuperabili dal Tribunale.

Ma sempre in Tribunale sono rinvenibili dati che riguardano le procedure concorsuali:
• Fallimento
• Il concordato preventivo o fallimentare
• La liquidazione coatta amministrativa
• L’amministrazione straordinaria

Vediamole brevemente singolarmente.

 

pregiudizievoli

Il fallimento

Il fallimento è il procedimento più noto tra le procedure concorsuali.

Prevede la cessazione di un’attività, la liquidazione di tutto l’attivo disponibile e la ripartizione di quanto recuperato dalla vendita forzosa tra i creditori.

L’istituto è regolato dalla Legge fallimentare (Regio decreto n. 267/1942) che all’articolo 5, comma 2, definisce lo stato di insolvenza:
“Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Nel primo comma, invece, stabilisce che “L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito”.

Lo stato di insolvenza rappresenta il presupposto oggettivo del fallimento.

Il presupposto soggettivo, invece, è che possono subire fallimento solo “gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici” (all’art. 1 del R.D. 267/1942). Ne sono esclusi anche gli imprenditori agricoli e i liberi professionisti.

Non solo. Esistono anche tre condizioni contabili che devono essere rispettate contemporaneamente affinché si possa essere soggetti a fallimento:

1. Attivo patrimoniale annuo superiore ai 300 mila euro nei tre esercizi precedenti oppure dall’inizio dell’attività
2. Ricavi lordi annui superiori a 200 mila euro nei tre esercizi precedenti oppure dall’inizio dell’attività
3. Ammontare complessivo dei debiti (compresi quelli non scaduti) superiore a 500 mila euro

Si è, invece, sempre esclusi dal fallimento se nella fase di istruttoria prefallimentare emerge un totale dei debiti scaduti e non pagati di massimo 30 mila euro (criterio dell’indebitamento minimo).

Il fallimento può essere avviato:
Dall’imprenditore stesso che, sapendo il suo stato di crisi, vuole evitare che sia imputato per un reato maggiore (come, ad esempio, la bancarotta semplice)
Uno o più creditori
Il pubblico ministero che abbia scoperto lo stato di insolvenza dell’imprenditore nel corso di un procedimento civile o penale che lo riguarda

Il Tribunale competente territorialmente è chiamato a pronunciarsi e se ravvisa gli estremi del fallimento pronuncia la sentenza dichiarativa di fallimento.

Successivamente si apre la fase istruttoria prefallimentare, in cui il giudice analizza la situazione contabile e debitoria, anche tramite memorie, documenti e relazioni tecniche presentate dal debitore, dai creditori o dal pm.

Se si accerta lo stato di insolvenza perdurante dell’imprenditore commerciale, il Tribunale dichiara il suo fallimento con sentenza motivata e nomina il giudice tutelare, il curatore fallimentare.

Chiunque vanti un credito nei confronti del debitore può insinuarsi nel passivo entro i 30 giorni successivi dalla dichiarazione di fallimento, costituendo il comitato dei creditori.

Tra i creditori vige il criterio della par condicio creditorum e il principio della concorsualità.

Secondo il criterio della par condicio creditorum tutti i creditori hanno lo stesso diritto nella ripartizione dell’attivo. Ciò è vero, però, se tutti i creditori sono chirografari. Se ci sono creditori privilegiati, questi ultimi devono essere soddisfatti per primi. Sono creditori privilegiati coloro che vantano un diritto di prelazione derivante da privilegi, pegni o ipoteche.

Secondo il principio della concorsualità, i creditori che formano il comitato non possono avviare azioni individuali di recupero del credito, almeno fino alla chiusura del fallimento.

Spetta al curatore accertare il passivo, inventariare l’attivo e distribuire l’attivo tra i creditori.

Se vuoi scoprire se una persona è coinvolta in un procedimento fallimentare compila il form cliccando qui.

 

Il concordato fallimentare

Il concordato fallimentare può essere richiesto dal debitore al fine di scongiurare la liquidazione dell’attivo e la chiusura della sua attività.

Può essere, però, richiesto anche da uno o più creditori laddove ritengano sia più conveniente rispetto alla procedura del fallimento.

Il concordato fallimentare è in pratica un accordo tra debitore e creditore che consente a entrambe le parti di ottenere un vantaggio rispetto al fallimento. Il debitore ha la possibilità di proseguire l’impresa a fronte del pagamento dei debiti, che in genere vengono scontati. I creditori possono ottenere una somma maggiore rispetto a quella ottenibile dalla liquidazione dell’attivo della società soggetta a fallimento.

Lo scopo è quello di avviare un piano di ristrutturazione dei debiti a vantaggio di entrambe le parti in causa.

È un istituto che può essere richiesto una volta che vi sia stata la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale. E questo lo fa distinguere dal concordato preventivo che può essere avviato prima della dichiarazione di fallimento, proprio allo scopo di evitarlo.

 

Il concordato preventivo

È un accordo tra debitore e creditori, proposto dall’imprenditore commerciale, allo scopo di evitare la procedura di fallimento.

Il nostro ordinamento indica le condizioni che devono essere rispettate per poter usufruire di tale procedura concorsuale:
1. Il proponente deve essere un imprenditore commerciale
2. L’impresa deve versare in uno stato di crisi perdurante e non momentaneo
1. L’impresa deve registrare valori contabili superiori a quelli indicati nell’art. 1, comma 2, della Legge fallimentare (Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267):
– attivo patrimoniale superiore a 300 mila euro negli ultimi tre esercizi o dall’inizio dell’attività
– ricavi lordi superiori a 200 mila euro negli ultimi tre esercizi o dall’inizio dell’attività
– un’esposizione debitoria totale (compresi i debiti non scaduti) maggiore di 500 mila euro

Se l’imprenditore in stato di insolvenza decide di optare per il concordato preventivo, deve farne richiesta al Tribunale dello stesso luogo in cui ha sede la sua azienda.

Deve presentare al giudice un “piano di risanamento”, cioè una road map da seguire per ripianare i debiti e soddisfare i creditori “attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché’ a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito” (art. 160 della L.f.).

Il successivo articolo 161 della Legge fallimentare indica il contenuto dell’istanza di concordato preventivo presentata dal debitore al Tribunale:
– il piano di risanamento
– una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa
– un inventario analitico e di stima delle attività
– un elenco dei nomi dei creditori, distinti tra privilegiati e chirografari
– un elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni del debitore
– il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili

La richiesta di concordato preventivo viene accolta solo se i creditori approvano il piano di risanamento e il Tribunale emette l’omologazione, dopo aver accertato il via libera da parte dei creditori.

 

La liquidazione coatta amministrativa

Tale procedura concorsuale non riguarda le imprese commerciali, come avviene nel fallimento o nei concordati, ma società che operano in settori che hanno effetti sul tessuto sociale ed economico. Ne sono esempi emblematici gli istituti di credito o assicurativi.

Proprio per tale peculiarità, le imprese in crisi generalmente non sono soggette a fallimento, ma a liquidazione coatta amministrativa.

Esistono comunque delle eccezioni per le quali le aziende potrebbero essere soggette a entrambe le procedure concorsuali. Quando, però, viene avviata una delle due, scatta l’esclusione di assoggettamento all’altro procedimento (in base al cosiddetto criterio della prevenzione).

A differenza del fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa il Tribunale svolge un ruolo più marginale poiché il procedimento viene gestito da un organo della pubblica amministrazione.

E’, infatti, un’autorità amministrativa di vigilanza, a nominare il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza.

L’accertamento dello stato di insolvenza, però, resta un compito appannaggio del Giudice di primo grado.

 

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

È la procedura concorsuale destinata alle imprese, anche individuali, di grandi dimensioni che svolgono attività commerciali e che versano in uno stato di crisi perdurante.

Date le dimensioni delle aziende, un eventuale fallimento potrebbe generare effetti negativi da un punto di vista economico e occupazionale. Per questo, il nostro legislatore ha stabilito tale istituto allo scopo di risanare le sorti della società in crisi.

Ma quando è possibile ricorrere all’amministrazione straordinaria?

a) L’azienda deve avere un numero di dipendenti di almeno 200 unità nell’ultimo esercizio
b) I debiti non devono essere inferiori ai 2/3 del totale dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi indicati nell’ultimo bilancio di esercizio
c) L’impresa deve versare in uno stato di insolvenza duraturo e non occasionale
d) Soprattutto, devono esserci effettive possibilità di risanamento

Rispettate le condizioni, l’autorità amministrativa di vigilanza avvia il procedimento e nomina un commissario liquidatore e un comitato di vigilanza.

Mediante un programma di risanamento, generalmente biennale, si persegue l’obiettivo di risanare la società in crisi.

 

 

pregiudizievoli

 

 

A cosa serve conoscere le pregiudizievoli

Una ricerca mirata all’emersione di eventuali pregiudizievoli può avere differenti scopi.

1. Valutare se intraprendere o meno una nuova collaborazione imprenditoriale: prima di legarsi a un nuovo partner d’affari è doveroso compiere indagini sulla sua solvibilità e sulle cariche ricoperte precedentemente

2. Scegliere accuratamente fornitori e clienti: sono i soggetti inclusi nella catena commerciale e dalla loro capacità di adempiere deriva la solidità finanziaria di un’impresa. Una gestione dei flussi in entrata e in uscita minata da ritardi e insoluti potrebbe generare gravi rischi di crisi finanziarie

3. Conoscere la solidità del promissario acquirente in sede di compravendita immobiliare: se la persona che intende acquistare la nostra casa risulta essere segnalata al Tribunale, in Conservatoria o nelle centrali rischi, è bene valutare la convenienza di chiudere l’affare. Sottoscrivere un contratto immobiliare senza aver effettuato ricerche sull’acquirente potrebbe essere rischioso

4. Quando si vuole proporre azioni di recupero del credito è mandatorio informarsi sulla capacità patrimoniale e sulle condizioni di crisi del debitore. Grazie a un’indagine mirata è possibile sapere se un’impresa è in liquidazione, se di sono procedure concorsuali in corso o se vi siano altre situazioni pendenti in Tribunale.

A seconda delle informazioni che si vogliono ottenere è possibile ottenere:
– Una visura ipocatastale
– Un report persona fisica

Tuttovisure.it offre la possibilità di verificare la solidità e la reputazione creditizia del soggetto interessato grazie alla semplice compilazione di form.

Ecco come fare.

 

Scopri le pregiudizievoli con Tuttovisure.it

Tuttovisure.it consente di ottenere informazioni dettagliate e affidabili sul merito creditizio e sulla presenza di gravami e pregiudiziali a carico di una persona.

Tutte le informazioni ottenute sono ricavate da fonti ufficiali e secondo il rispetto della normativa sulla privacy.

Due dei diversi servizi offerti da Tuttovisure.it utili all’emersione delle pregiudizievoli sono:
• il report persona fisica
• la visura ipotecaria o ipocatastale

Sono due strumenti complementari che riportano dati da fonti differenti.

 

Report persona fisica

Il report persona fisica è un fascicolo che contiene dati di natura legale, economica e finanziaria riferiti a un soggetto.

Le informazioni sono tutte estrapolate da Conservatoria dei registri immobiliari, dal Tribunale e dalla Camera di Commercio.

Tuttovisure.it consente di ottenere due tipologie di report persona fisica, in base al livello di approfondimento che si vuole raggiungere nella ricerca.

 

Report base

Estrapola le informazioni dai sistemi telematici di Tribunali, Camere di Commercio e Conservatoria per evidenziare la presenza di gravami o pregiudizievoli, quali:
• Pignoramenti mobiliari e immobiliari (per il pignoramento conto terzi non esiste un registro dedicato)
• Protesti attuali o passati entri i 5 anni precedenti
• Ipoteche legali o giudiziarie
• Procedure concorsuali in corso
• Altre formalità negative

 

Report storico

Aggiunge al report base le informazioni estrapolate dalla Camera di commercio su:
• Cariche aziendali o qualifiche detenute nelle società il cui il soggetto svolge la sua attività
• Protesti e altre pregiudizievoli a carico delle società in cui il soggetto svolge la sua attività
• Procedure concorsuali in corso a carico delle imprese in cui il soggetto svolge la sua attività
• Altre formalità negative

 

 

Visura ipotecaria o ipocatastale

La visura ipotecaria o ipocatastale è un documento rilasciato dalla Conservatoria dei registri immobiliari che consente di:
• Conoscere tutte le informazioni riguardanti gli immobili posseduti da un soggetto
• Conoscere tutte le informazioni riguardanti un immobile indipendentemente dal proprietario attuale (sono incluse anche le notizie dei differenti passaggi di proprietà)

Nella visura, che è un documento probatorio dal valore legale, sono registrate tutte le formalità dei beni immobiliari, compresi i gravami e le pregiudizievoli.

Grazie a tale documento è possibile scoprire se una persona ha carichi negativi pendenti quali ipogteche, pignoramenti, fallimenti, ecc…

 

 

Per entrambe le indagini, Tuttovisure.it offre un servizio di ricerca semplice e veloce.

Basta solo inserire i dati anagrafici, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita del soggetto interessato per ottenere le informazioni richieste nel giro di sole due ore.

Se si ha urgenza di ricevere il plico, è possibile usufruire del servizio urgente che impiega circa 10 minuti per evadere la richiesta.

Per ogni dubbio o chiarimento, è possibile contattare i nostri consulenti in orario di ufficio via e-mail o via chat.

 

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