Cos’è il decreto ingiuntivo
Si tratta di un provvedimento che tutela il diritto al credito di chi ne fa ricorso, permettendo di ottenere con rapidità il titolo utile ad avviare un atto di esecuzione forzata nei confronti di un [textmarker color=”C24000″]debitore[/textmarker].
Quando si può ricorrere al decreto ingiuntivo
Ci si può avvalere del decreto ingiuntivo per tutelare il proprio [textmarker color=”C24000″]credito [/textmarker]solo se quest’ultimo è determinato, fungibile, esigibile e liquido, laddove si tratti di somma di denaro. L’esistenza del credito va inoltre provata presentando [textmarker color=”C24000″]documentazione scritta[/textmarker], ad esempio tramite l’esibizione di cambiali o assegni, o estratti autentici delle scritture contabili.
A cosa serve ricorrere ad un decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo viene emanato dal [textmarker color=”C24000″]giudice[/textmarker] competente, su richiesta di un creditore che vanti un credito certo, per obbligare il debitore a saldare il dovuto entro quaranta giorni dalla notifica del decreto stesso.
Il sottoposto a decreto, a sua volta, deve riceverne notifica per copia autentica da parte di chi ne ha fatto richiesta entro sessanta giorni dalla sua emissione, pena l’inefficacia del provvedimento.
Ad un decreto ingiuntivo ci si può anche opporre, entro i quaranta giorni dalla notifica, qualora si possa dimostrare di non aver alcun debito nei confronti del richiedente.
Opposizione al decreto ingiuntivo
Il debitore può opporsi al decreto ingiuntivo citando in giudizio chi lo ha richiesto, davanti all’ufficio giudiziario del giudice che ha emesso l’atto.
L’opposizione può essere fatta entro quaranta giorni dalla notifica ricevuta e prevede che nell’atto di citazione il debitore indichi e provi le ragioni che confutino il diritto al credito del richiedente originario.
Impugnando l’atto, il procedimento passa a giudizio secondo ordinario processo, davanti al giudice o al tribunale.
Come fare ricorso al decreto ingiuntivo
Il ricorso al decreto ingiuntivo va fatto presso il tribunale o l’ufficio del giudice di pace, e deve contenere l’indicazione di parti, oggetto, motivi e conclusioni della richiesta, della residenza o domicilio del richiedente, dell’ufficio giudiziario coinvolto nella causa, nonché la descrizione e gli allegati delle prove documentali che si producono per attestare l’esistenza del credito.
Possibili esiti del ricorso al decreto ingiuntivo
Il giudice che valuterà il ricorso e le relative prove ha facoltà di sospendere la richiesta se queste ultime non sono sufficienti – e chiedere al presunto creditore di presentarne di ulteriori –, o rigettare l’istanza con motivato decreto.
Se invece non riscontra problematiche o mancanze, lo stesso giudice può accogliere la domanda presentata, emettere il decreto ingiuntivo ed ordinare al debitore di pagare il dovuto.
Ricorso decreto ingiuntivo online
Il ministero della giustizia ha dedicato una sezione del proprio sito alla possibilità di compilare il ricorso per decreto ingiuntivo online.
Come compilare il ricorso online
[paragraph_left][block][/block][block]Cliccando su ‘Compila il ricorso’ per ‘Decreto ingiuntivo’, e specificando, tra quelli attivi, l’ufficio del giudice di pace a cui va presentata l’istanza, basterà compilare i campi richiesti per completare la procedura.Si inizia con i dati anagrafici del (o dei) creditori, quelli dell’assistente legale da cui ci si fa eventualmente assistere (aggiungendo il patrocinante principale e completando le relative sezioni), e i dati anagrafici del (o dei) debitori.
Proseguendo, si possono indicare il tipo di decreto (pagamento somme, consegna beni, pagamento somme e consegna beni oppure oneri condominiali), l’esecutorietà (istanza di esecuzione provvisoria), il valore richiesto (solo per pagamenti in solido), il valore della causa ed il contributo unificato.
Si può poi decidere se procedere con la compilazione della sola nota d’iscrizione a ruolo, provvedendo in autonomia a stilare il ricorso, o fare anche quella del ricorso.[/block][/paragraph_left]
Dati del ricorso online
Tramite il form online che si ha di fronte a questo punto della procedura, oltre ai dati precedentemente inseriti, ci si può avvalere di caselle di testo modificabile per inserire le ragioni della domanda (nella casella ‘Espone/Espongono’), le conclusioni chieste al magistrato (nella casella ‘Voglia la S.V. Ill.ma’), la descrizione delle prove scritte presentate per dimostrare l’esistenza del credito, come fattura, assegno, cambiale e così via (nella casella ‘Si producono’), l’eventuale stampa della procura a margine o in calce al ricorso se si è assistiti da un legale.
Arrivati fin qui, il sistema fornisce all’utente un codice da digitare nell’apposita casella per motivi di sicurezza per confermare i dati inseriti.
Fonte Studio Cataldi, Giustizia.it