Chi gode della sospensione al 17 giugno 2013
Per gli immobili registrati come seconda casa e per tutti gli altri fabbricati non sarà semplice calcolare l’acconto imu che va versato entro il 17 giugno 2013. La maggior parte dei comuni non ha ancora stabilito le aliquote da usare per il calcolo dell’imposta.
Infatti, le ultime disposizioni ufficiali confermano che é possibile scegliere l’aliquota fissata nel 2012 oppure quella più favorevole deliberata quest’anno dal comune di appartenenza.
Alcuni comuni hanno già da tempo pubblicato le regole per il calcolo dell’imposta, ma nella maggior parte dei casi, è opportuno calcolarla con le vecchie impostazioni.
Causa di questi rincari la difficile situazione delle casse comunali, che hanno visto congelare la fetta più grande del versamento IMU, quello sulla prima casa. Infatti già molti comuni avevano da tempo votato per una drastica diminuzione dell’imposta applicata sulla prima casa, lasciando invariata o rincarando l’aliquota per tutti gli altri casi.
In tutti questi casi risulta vantaggioso effettuare il calcolo dell’imposta unificata con la vecchia regolamentazione, ma in altri casi può essere conveniente riferirsi alle nuove disposizioni, come nel caso di un pensionato residente presso una casa di cura e proprietario di un immobile, questo avrà diritto alla sospensione dell’anticipo di giugno, oppure, come nel caso del comune di Pisa dove l’aliquota su i fabbricati D/1, ossia i capannoni, è scesa di 0,30 punti percentuali passando da 1,06% a 0,76%.
Per non sbagliare:
- Verifica la sospensione dell’acconto IMU per il tuo immobile: la sospensione vale solamente per le abitazioni principali e per le assimilazioni stabilite dai comuni. Infatti i comuni con delibera del 2012 o del 2013 hanno definito le assimilazioni, queste sono possibili per le abitazioni dei residenti all’estero iscritti all’Aire o per gli immobili non affittati di proprietà di disabili o anziani ricoverati in via permanente o residenti in case di cura. Ma vale anche in caso di divorzi o separazioni, in cui il coniuge ha diritto all’ex casa di famiglia, in questo caso non versa l’anticipo. Anche le case delle coop edilizie a proprietà indivisa o le case popolari godono della sospensione.
- Controllare i dati al Catasto: la sospensione di giugno comprende anche le pertinenze legate alla prima abitazione per un massimo di tre, una per ogni categoria di seguito elencata:
- C/2 – soffitte, cantine, magazzini
- C/6 – box auto
- C/7 – tettoie
L’acconto è sospeso anche per i terreni agricoli, anche incolti e per i fabbricati rurali strumentali. Questi ultimi sono classificati al Catasto come D/10, ma anche quelli con altre categorie godono della sospensione purché ci sia l’annotazione “R”.