[dropcap]N[/dropcap]o al pignoramento dell’abitazione principale e al fermo amministrativo per i veicoli strumentali, ma sì all’ipoteca e al limite di un quinto per quanto concerne il pignoramento dei beni indispensabili all’impresa e al professionista. E’ quanto previsto dal decreto del fare in materia di riscossione sugli immobili.
Pignoramento sulle prime case e sui beni utili all’esercizio di impresa o delle professioni
Tra le novità più importanti apportate dal decreto del fare, il divieto di espropriazione della prima casa è sicuramente quello più significativo. La misura, per essere attuata, prevede però la presenza di alcune condizioni indispensabili. Anzitutto, l’immobile deve essere l’unico posseduto dal debitore, il quale deve risiedervi anagraficamente. La destinazione catastale dell’immobile, poi, deve essere abitativa (sono esclusi dunque gli immobili ad uso ufficio). La casa, infine, non deve essere né di lusso, né una villa (categoria A8), né un castello (categoria A9). Altre modifiche che agevolano il debitore in tema di pignoramenti riguardano l’innalzamento da 20mila a 120mila euro del limite minimo di importo scaduto in presenza del quale è ammessa l’espropriazione, e la necessità che l’espropriazione sia preceduta dal decorso di sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca. Se il pignoramento può essere evitato, l’ipoteca è tra l’altro ancora in agguato, in particolare in presenza di un debito superiore a 20mila euro.
Per quanto riguarda il pignoramento dei beni indispensabili all’esercizio d’impresa o delle professioni, lo stesso decreto del fare ne ha fissato il limite ad un quinto del loro valore, ma solo se l’ufficiale di riscossione non ha rinvenuto altri beni capienti, e anche se il debitore ha forma societaria. Qualora avvenga il pignoramento di questi beni, il debitore ne è sempre nominato custode e devono decorrere 300 giorni prima della vendita all’incanto.
Fermo amministrativo per i veicoli strumentali all’impresa e alla professione, e pignoramenti presso terzi
Altra novità del decreto riguarda il divieto dell’apposizione del fermo amministrativo per i veicoli strumentali all’impresa e alla professione, laddove il contribuente dimostra la qualifica di strumentalità entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fermo.
In merito al pignoramento presso terzi, il termine entro il quale il terzo pignorato deve versare le somme richieste è stato elevato da 15 a 60 giorni. Qualora ad essere pignorato fosse lo stipendio, l’espropriazione avrà effetti sugli stipendi che succederanno l’ultimo accredito sul conto corrente del dipendente. Con riferimento a quest’ultimo emolumento, il decreto ha disposto che il datore di lavoro può considerarsi libero da ogni obbligo.
Lavori in corso
Poiché è ancora da capire se le nuove disposizioni sull’espropriazione siano applicabili anche ai pignoramenti già eseguiti e per i quali la vendita all’asta non sia ancora avvenuta, Equitalia ha deciso di sospendere tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto. E’ poi previsto un ulteriore decreto delle finanze per capire quali saranno i beni, immobiliari e mobiliari, assolutamente impignorabili. Infine, è stato anticipato dal 31 dicembre al 30 settembre scorso il termine entro il quale avrebbe dovuto essere emanato il decreto delle finanze per le nuove regole sulla riduzione dell’aggio di riscossione. Per la somma che l’agente della riscossione percepisce per la sua attività di riscossione dei crediti si prevede, attualmente, che entro 60 giorni dalla notifica della cartella l’aggio sia a carico del debitore per il 4.65% e dell’ente creditore per il restante 4.35%. Oltre i 60 giorni, l’aggio è totalmente a carico del debitore nella misura di legge dell’8%. Questa percentuale aspetta di essere ulteriormente ridotta con l’adozione, appunto, di un decreto legge attuativo.
Simona Di Michele
Fonti Il Sole 24 Ore