Procedure concorsuali: cosa sono e come ottenere una visura online

 

Visura procedure concorsuali in corso: è un documento rilasciato dalla Camera di commercio che consente di scoprire se vi siano in atto procedimenti, scioglimenti o cancellazioni a carico di un’impresa.

Conoscere lo status di un’impresa è fondamentale se si ha l’intenzione di avviare uno scambio commerciale con una società o se si sta valutando di farla diventare un nostro partner.

Non solo, se si vantano dei crediti nei confronti della stessa società, è doveroso avviare le azioni legali più opportune a cominciare con una ricerca che indichi se ci siano già procedimenti in corso di cui non si hanno conoscenza. Soprattutto in questo caso è essenziale scoprirlo, poiché i tempi per insinuarsi eventualmente nello stato passivo del debitore sono stretti e in parte dipendono dal tipo di status in cui versa l’impresa sulla quale si effettua la ricerca.

Partendo con la richiesta di una visura procedure in corso, possono essere avviate azioni mirate al recupero del credito, oppure valutazioni di natura commerciale.

 

 

Ecco, allora, tutto ciò che serve sapere sulla visura procedure in corso, sulle procedure concorsuali previste dal nostro ordinamento e su come ottenere le informazioni necessarie online.

 

 

Cos’è una visura procedure in corso

Una visura procedure in corso è un documento rilasciato dalla Camera di commercio che fa emergere eventuali procedimenti concorsuali a carico di un’impresa.

Le procedure concorsuali previste dal nostro ordinamento sono quelle inserite nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta Legge fallimentare), poi rimodellate da normative successive.

Sono tutte procedure che vengono avviate, con modalità differenti, nel momento in cui un’attività commerciale è in stato di insolvenza.

Tale stato, però, non deve essere occasionale o momentaneo. È una condizione costante e durevole nel tempo e che conclama l’impossibilità per l’imprenditore di rispettare i propri impegni finanziari.

Le procedure concorsuali sono state disciplinate allo scopo di tutelare i creditori, seppur con un’ottica che nel tempo si è modificata.

E dato che le imprese compongono il tessuto economico del nostro Paese, il legislatore ha compiuto diverse modifiche alla Legge fallimentare guardando anche alle società stesse, allo scopo di gestire i risvolti economici e sociali derivanti da un dissesto delle aziende.

Il recente frutto di tali riforme è il “Codice della crisi di impresa e insolvenza” che, oggetto di diverse proroghe, dovrebbe entrare in vigore il prossimo 15 luglio 2022.

L’interesse per lo stato di solvenza non è solo statale, ma anche e soprattutto dei soggetti terzi che entrano in contatto con una società, nelle vesti di fornitore, cliente, investitore, finanziatore…

Conoscere la solidità di un’azienda è la base di partenza per conoscere l’eventuale partner in affari.

Grazie a una visura procedure in corso, quindi, è possibile valutare la convenienza di un rapporto commerciale. Ciò anche perché il documento consente di scoprire, oltre alla presenza di procedimenti fallimentari, anche i casi di scioglimento o cancellazione di un’azienda.

 

Il Codice della crisi di impresa e insolvenza

Con l’introduzione del “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” il legislatore ha intenzione di prevenire i casi di crisi irreversibili di società e professionisti.

Grazie all’individuazione di specifici “segnali di allarme”, l’imprenditore dovrebbe essere in grado di agire tempestivamente sulle criticità di gestione in modo da risanare l’impresa in ottica di continuità aziendale.

Il Codice, introdotto con il Decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14 (in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155), favorisce un’analisi della gestione aziendale su dati di tipo previsionale, favoriti a quelli consultivi.

Agire prime e per tempo potrebbe rappresentare la salvezza di tante attività economiche.

Nella pratica, gli imprenditori e gli amministratori dovranno modificare lo stile manageriale, adottando un sistema di programmazione, pianificazione e controllo nella gestione aziendale e compiendo attività di monitoraggio dei flussi finanziari.

L’intento del Codice della crisi di impresa e insolvenza, quindi, è quello di tenere sotto controllo i conti, prevenire le crisi conclamate e i fallimenti e agire in anticipo per risolvere le criticità e trovare accordi con gli eventuali creditori.

Ad oggi, però, il Codice della crisi di impresa e insolvenza non è ancora entrato in vigore, complici anche i differimenti causa COVID-19.

L’ultima data fissata era quella del 16 maggio 2022, ma con il decreto di attuazione del PNRR approvato il 13 aprile scorso dal Consiglio dei ministri, la data ha subito un ulteriore slittamento.

La nuova data di entrata in vigore sarà, dunque, il 15 luglio 2022.

Nel frattempo, resta in piedi l’assetto attuale del fallimento e delle procedure concorsuali.

 

Cosa sono le procedure concorsuali

Durante lo svolgimento delle attività, un’impresa può attraversare periodi di crisi economico-finanziarie.

Se tali crisi si aggravano a tal punto che l’imprenditore non riesca più a far fronte alle proprie obbligazioni e si versi in uno stato di insolvenza perdurante, scattano le procedure (o procedimenti) concorsuali.

Il nostro ordinamento prevede le seguenti procedure:
– Fallimento
– Concordato preventivo
– Liquidazione coatta amministrativa
– Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Tali procedimenti scattano nel momento in cui a carico dell’imprenditore siano conclamati:
• Uno stato d’insolvenza
Gravi irregolarità di gestione
Difficoltà ad adempire alle obbligazioni societarie

Lo scopo di tutte le procedure concorsuali è la liquidazione del patrimonio dell’imprenditore e la successiva e conseguente soddisfazione di tutti i creditori che vantano dei crediti insoluti.

La normativa di riferimento è il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare, che disciplina le procedure concorsuali) e dai successivi D.lgs. 5/2006 e D.lgs. 169/2007 che hanno introdotto modifiche all’impianto iniziale (come, ad esempio, stabilendo nuovi e più ampi limiti alle dimensioni aziendali affinché si apra il fallimento).

Nonostante le peculiarità di ciascuna procedura, esistono due specifiche caratteristiche comuni:
– L’universalità: i procedimenti coinvolgono tutti i beni e il patrimonio dell’imprenditore
– La concorsualità: i procedimenti coinvolgono tutti i creditori che vantano diritti sul debitore nel momento in cui si apre la procedura concorsuale ed esiste una parità di trattamento tra di loro (la cosiddetta par condicio creditorum), salvo cause legittime di prelazione

Come accennato sopra, la legge fallimentare è stata revisionata nel tempo e ha già subito un’importante riforma che ha segnato il passaggio da una visione liquidatoria dell’impresa e una sanzionatoria a carico dell’imprenditore/debitore, ad una visione conservativa dei beni produttivi dell’azienda e mirata al salvataggio delle imprese in crisi.

Tale cambio di impostazione è stato attuato tramite alcune variazioni agli istituti quali, ad esempio:
1. L’ampliamento dei soggetti esclusi dall’applicabilità del fallimento
2. Maggiore rilevanza e poteri al curatore fallimentare e al comitato dei creditori
3. Ridimensionamento dei poteri dei giudici delegati
4. Riduzione dei tempi di svolgimento delle procedure concorsuali

Va detto che con il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, il legislatore ha ancora più valorizzato il nuovo cambio di rotta. Tant’è che il termine “fallimento” sarà sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale”, proprio per scongiurare il danno morale e sociale derivante dall’appellativo “fallito”.

Conoscere se un’impresa sia soggetta a una procedura concorsuale è molto semplice: basta ottenere la “visura procedure in corso” rilasciata dalla Camera di Commercio territorialmente competente.

Per ritirare il documento è possibile recarsi personalmente presso gli sportelli dalla CCIAA oppure, più agevolmente, è possibile richiederla online tramite l’apposito form di Tuttovisure.it, cliccando qui.

Vediamo, allora, le caratteristiche e le peculiarità delle differenti procedure fallimentari, a partire da quella più nota: il fallimento.

 

Fallimento

 

Procedure concorsuali: il fallimento

Il fallimento è la procedura concorsuale più conosciuta, disciplinata dalla Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942). Lo scopo è il soddisfacimento coattivo dei creditori (o almeno di una parte di loro) che vantano crediti nei confronti di un’impresa che versa in uno stato di crisi e che non riesce ad adempiere ai suoi debiti.

L’art. 5 della Legge Fallimentare definisce lo stato di insolvenza che determina il fallimento:

“L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito.
Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Il fallimento, dunque, si fonda sul presupposto dello stato di insolvenza, ma anche su due presupposti, uno soggettivo e uno oggettivo.

 

Il presupposto soggettivo e oggettivo del fallimento

Il presupposto oggettivo

Non tutti sono soggetti al fallimento. In base all’art. 1 del R.D. 267/1942 lo sono solo “gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”, gli imprenditori agricoli e chi svolge attività professionale.

Ma ciò non è sufficiente. Sempre lo stesso articolo, così come è stato novellato dal D.lgs. 169/2007, stabilisce delle condizioni che, se provate, mettono al riparo dal fallimento:

1. Attivo patrimoniale annuo non superiore ai 300 mila euro nei 3 anni precedenti alla data del ricorso per fallimento, oppure dall’inizio dell’attività se l’avvio è avvenuto in un tempo inferiore
2. Ricavi lordi annui non superiori a 200 mila euro, realizzati sempre negli archi di tempo individuati nel punto 1.
3. Esposizione debitoria complessiva (compresi i debiti non scaduti) non superiori a 500 mila euro

Tali condizioni, però, devono essere tutte contemporaneamente rispettate. Viceversa, il ricorso di fallimento è possibile.

In base a un ulteriore criterio (detto dell’indebitamento minimo), sono in ogni caso escluse dalla procedura le imprese per le quali risulta, in sede di istruttoria prefallimentare, un ammontare totale dei debiti scaduti e non onorati di 30 mila euro.

Infine, va sottolineato il fatto che il fallimento riguarda le società piccole e medie, perché per quelle di dimensioni maggiori sono previste altre procedure concorsuali, come la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria.

 

Il presupposto oggettivo

Il presupposto oggettivo è lo stato di insolvenza, così come delineato dal secondo comma dell’art. 5 della Legge Fallimentare (citato sopra).

L’incapacità di assolvere alle proprie obbligazioni non deve essere sporadica od occasionale. Deve essere “regolare” e deve indicare che i redditi derivanti dall’attività di produzione di beni e servizi non riescono a compensare i debiti e le coperture finanziarie necessarie per lo svolgimento della gestione aziendale.

 

Come avviene la dichiarazione di fallimento

Il fallimento non avviene automaticamente con l’emergere dello stato di insolvenza, ma deve essere presentato un apposito ricorso da parte di uno dei seguenti soggetti:
L’imprenditore indebitato: in genere accade quando l’impossibilità di adempiere agli impegni sia così grave che si correrebbe il rischio di essere imputati per bancarotta semplice
Uno o più creditori
Il pubblico ministero, quando venga a conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore attraverso procedimenti civili o penali che vedono come imputato lo stesso imprenditore

A fronte del ricorso per fallimento, il Tribunale competente territorialmente (ovvero quello ubicato nella stessa circoscrizione della sede dell’impresa) pronuncia la sentenza dichiarativa di fallimento e si apre di fatto la fase istruttoria prefallimentare.

Il debitore e i creditori (con l’aggiunta del pubblico ministero nel caso sia stato lui a presentare il ricorso) devono comparire in udienza, che viene convocata entro i 45 giorni successivi dal deposito del ricorso, ma non prima di 15 giorni dalla notificazione al debitore. Entro un minimo di 7 giorni dall’udienza, le parti coinvolte possono presentare memorie, documenti e relazioni tecniche, mentre l’imprenditore citato ha l’obbligo di depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.

Al termine dell’istruttoria prefallimentare il giudice può:
Respingere l’istanza con decreto motivato
Dichiarare il fallimento con sentenza motivata

In caso di sentenza, il Tribunale indica nel giudizio:
• Il nominativo del giudice tutelare
• Il nominativo del curatore
• L’ordine per l’imprenditore di fornire i bilanci, le scritture contabili e un elenco dei creditori entro 3 giorni
• L’udienza per l’esame dello stato passivo
• Il termine entro il quale (generalmente 30 giorni) i creditori o soggetti terzi possono insinuarsi nel procedimento per rivendicare diritti creditizi; sempre entro lo stesso termine il giudice delegato dovrà nominare il comitato dei creditori
Contro la sentenza può essere proposto un reclamo da parte del debitore o da parte di chiunque ne abbia interesse entro 30 giorni dalla data della sentenza di fallimento.

 

Gli organi del fallimento

Sono coloro che svolgono determinate funzioni all’interno della procedura concorsuale:
1. Tribunale fallimentare: spetta al giudice di primo grado dichiarare il fallimento e a dirigere la procedura
2. Il giudice delegato: a fronte del ridimensionamento dei suoi poteri, oggi ha la funzione di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento della procedura concorsuale
3. Il curatore: è il vero dominus del procedimento; amministra il patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento del procedimento, sotto il controllo del giudice delegato e del comitato dei creditori
4. Il comitato dei creditori: è un organo collegiale formato dall’insieme dei creditori che si sono insinuati nel fallimento, che vigila sull’operato del curatore e fornisce pareri su richiesta del Tribunale o del giudice delegato; il comitato può in ogni momento chiedere chiarimenti al curatore e visionare i documenti contabili

 

Gli effetti del fallimento

La sentenza di fallimento genera effetti sia sul fallito, sia sui creditori.

Gli effetti nei confronti dell’imprenditore possono essere:
• Patrimoniali: il fallito perde il possesso dei propri beni che vengono gestiti dal curatore. Restano nella disponibilità dell’imprenditore i beni strettamente necessari al mantenimento proprio e della propria famiglia. Sono, inoltre, inefficaci verso i creditori tutti gli atti compiuti dal fallito riguardanti i beni spossessati
• Personali: l’imprenditore subisce una limitazione della libertà di circolazione (dovendo dare comunicazione al curatore dell’eventuale cambiamento di residenza o domicilio), della libertà del segreto epistolare (dovendo consegnare al curatore tutta la corrispondenza, anche via e-mail, riguardante il fallimento) e la perdita della capacità processuale (dovrà subentrare il curatore nelle controversie legali che hanno ad oggetto il patrimonio del fallito)
• Penali: l’imprenditore può essere perseguito penalmente per i reati penali collegati al fallimento (come, ad esempio, la bancarotta o il ricorso abusivo al credito)

Sul fronte dei creditori, gli effetti sono legali alla concorsualità tra essi. Il primo e più importante effetto, dunque, è quello che il creditore non può agire singolarmente per il recupero dell’insoluto che lo riguarda, neppure per crediti contratti durante il procedimento fallimentare stesso.

Un secondo effetto è legato al criterio della par condicio creditorum: tutti i creditori devono essere soddisfatti in egual misura. Tale parità, però, incontra un limite se vi è la presenza di creditori che vantano dei diritti prelazione. In questo caso si avranno:
1. I creditori privilegiati, che hanno un diritto di prelazione nel soddisfare i loro crediti, derivante da cause legittime come il privilegio, il pegno o l’ipoteca
2. I creditori chirografari, ovvero coloro che non hanno alcun diritto di prelazione

 

L’accertamento e la ripartizione del patrimonio del fallito

La prima fase compiuta dal curatore è l’accertamento del passivo e l’apposizione di sigilli sul patrimonio dell’imprenditore.
Per quantificare l’ammontare del patrimonio, il curatore redige un inventario che comunica ai creditori.
Come detto in precedenza, entro 30 giorni dalla sentenza, tutti i soggetti che vantano un credito possono insinuarsi nel fallimento e, trascorso tale termine, il curatore predispone l’elenco definitivo dei creditori, distinguendoli tra privilegiati e chirografari.
Entro 60 giorni dall’inventario, infine, il curatore predispone il programma di liquidazione e, in base a quanto deciso, compie tutti gli atti necessari per ripartire il patrimonio tra i creditori.

 

La chiusura del fallimento

Il fallimento si conclude quando:
– Non ci sono domande di insinuazioni al passivo da parte dei creditori
– Sono stati estinti tutti i debiti
– Sia stata effettuata la totale ripartizione dell’attivo recuperato dal patrimonio del fallito, anche se i creditori non siano stati soddisfatti integralmente
– Quando l’attivo dell’imprenditore sia talmente insufficiente da rendere sostanzialmente inutile la prosecuzione del procedimento di fallimento

Con la conclusione del fallimento, termina anche l’effetto della par condicio creditorum. Questo significa che il creditore che non sia stato totalmente soddisfatto dal procedimento, possa intraprendere azioni legali individuali per il recupero del credito mancante. Ciò, però, non è possibile se l’imprenditore, persona fisica, si sia avvalso dell’istituto dell’esdebitazione, introdotto negli ultimi anni (artt. 142-145 Legge fallimentare), in base al quale il viene liberato dai crediti residui a determinate condizioni. Nel caso in cui un creditore, però, non abbia recuperato nulla, l’esdebitazione non può applicarsi.

Il concordato fallimentare

Una soluzione differente alla vendita dell’attivo è il ricorso al concordato fallimentare.

Tramite questo istituto, all’interno della procedura fallimentare, è possibile stipulare un accordo tra debitore e creditori che consente al primo di ottenere uno sconto sui debiti, e ai secondi di ottenere maggiore soddisfazione dei propri crediti.

Grazie a tale accordo, l’attivo non viene liquidato, ma si ricorre a una ristrutturazione del debito.

In base all’art. 124 L.f., il concordato fallimentare può prevedere:
• La distinzione dei creditori in base a differenti classi
• Trattamenti differenti in base alla classe di appartenenza
• Una ristrutturazione dei debiti, tramite azioni differenti dalla liquidazione dell’attivo

Il procedimento si apre con una proposta di concordato, avanzata da:
– Uno o più creditori (o da un soggetto terzo)
– Fallito, dopo che sia trascorso un anno dalla dichiarazione di fallimento ed entro due anni dal decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo

 

 

 

Procedure concorsuali: il concordato preventivo

È uno strumento alternativo al fallimento, tramite il quale un’impresa in crisi può evitare la dichiarazione di fallimento e la liquidazione dell’impresa stessa.

Non bisogna confonderlo con il concordato fallimentare che, come visto, ha lo scopo di chiudere una procedura di fallimento già avviata. Il concordato preventivo, invece, essendo appunto tale, mira proprio ad evitare l’avvio del fallimento.

Nel concordato preventivo, il fallimento viene evitato grazie a un accordo tra debitore e creditori.

Esistono tre presupposti, però, affinché si possa ricorrere al concordato preventivo:
1. Possono proporre domanda gli imprenditori che svolgono attività commerciale
2. L’impresa deve aver superato i limiti stabiliti nell’art. 1, comma 2, della Legge fallimentare (che sono gli stessi del fallimento), ovvero: attivo patrimoniale superiore a 300 mila euro nei tre esercizi precedenti o dall’inizio dell’attività, ricavi lordi superiori a 200 mila euro nei tre esercizi precedenti o dall’inizio dell’attività ed esposizione debitoria complessiva superiore a 500 mila euro
3. La sussistenza di uno “stato di crisi” che identifica sia uno stato di insolvenza, ma anche quello di una crisi momentanea e non irreversibile

Il concordato preventivo può essere richiesto al Tribunale competente territorialmente (ovvero quello del luogo dove ha sede la società) dal debitore, che deve presentare un “piano di risanamento”, ovvero un progetto mirato alla ristrutturazione del debito e al soddisfacimento dei creditori “attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché’ a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito”.

La domanda di ricorso al concordato preventivo deve contenere, oltre al piano di risanamento, i seguenti documenti (art. 161 L.f.):
“a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta”.

Affinché si proceda con il concordato preventivo, sono necessari:
I. L’approvazione del piano di risanamento della maggioranza dei creditori che vantino degli insoluti in una data antecedente al ricorso per concordato preventivo
II. L’omologazione da parte del Tribunale, che avviene dopo aver preso atto dell’approvazione dei creditori e aver vagliato la regolarità della procedura; in caso contrario, il Tribunale, su richiesta di almeno uno dei creditori o del pubblico ministero, dichiara il fallimento. Si procede al fallimento anche nel caso di inadempimento degli obblighi del piano di risanamento da parte del debitore (risoluzione) oppure nel caso in cui quest’ultimo attui comportamenti fraudolenti (annullamento)

 

Procedure concorsuali: la liquidazione coatta amministrativa

A differenza del fallimento, la liquidazione coatta amministrativa non viene disposta dal Tribunale, ma da un organo della pubblica amministrazione.

La ragione di ciò è che ad essere assoggettati a questa procedura concorsuale non sono le imprese commerciali, ma determinate tipologie di società che operano in settori di interesse pubblico, come le banche, le assicurazioni, ecc…

In generale, quindi, tali aziende non sono soggette al fallimento, ma alla liquidazione coatta amministrativa. Se, però, possono essere soggette ad entrambe (come le cooperative), la procedura che viene avviata per prima esclude che poi possa essere applicata l’altra (criterio della prevenzione).

Rispetto al fallimento ci sono le seguenti differenze:
– Le funzioni del Tribunale e del giudice delegato sono svolte dall’autorità amministrativa di vigilanza competente nel settore di attività dell’impresa per la quale scatta la procedura
– Al posto del curatore fallimentare vi è il commissario liquidatore
– Invece che il comitato dei creditori c’è un comitato di sorveglianza, composto di 3 o 5 esperti del settore

La procedura viene avviata tramite un provvedimento di liquidazione emesso dall’autorità amministrativa di vigilanza, che nomina il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza.

L’accertamento dello stato di insolvenza, però, è a carico del Tribunale territorialmente competente.

Lo stato passivo è formato d’ufficio dal commissario liquidatore, mentre per il riparto dell’attivo si seguono le stesse regole del fallimento.

 

Procedure concorsuali: l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi riguarda, appunto, le società e le imprese commerciali dio grandi dimensioni, anche individuali, che si trovano in stato di insolvenza.

Ma l’attenzione del legislatore, in questo caso, è maggiormente rivolta al risanamento dell’azienda più che al soddisfacimento dei creditori. Ciò per le implicazioni sul piano economico e sociale derivanti da un fallimento.

Le imprese soggette all’amministrazione straordinaria sono, infatti, quelle che registrano:
a) Un numero di dipendenti di almeno 200 unità in forza nell’ultimo anno
b) Un ammontare complessivo dei debiti non inferiore ai 2/3 del totale dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi indicati nell’ultimo bilancio di esercizio
c) Uno stato di insolvenza
d) Effettive possibilità di un risanamento

La procedura prende avvio dalla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza, a cui deve seguire un’attenta analisi della situazione economico-finanziaria dalla quale desumere che vi sia una concreta possibilità di recupero dell’attività.

Se l’analisi ha risultato positivo, allora l’amministrazione straordinaria può procedere e, come per la liquidazione coatta amministrativa, l’autorità amministrativa di vigilanza nomina un commissario liquidatore e un comitato di vigilanza.

Lo scopo della procedura concorsuale, si è detto, è quello di ristabilire un equilibrio dei conti della società. Tale finalità deve essere raggiunta attraverso un programma di risanamento biennale.

 

Fallimento

 

Cosa contiene una visura procedure in corso

Una visura procedure in corso è di agevole lettura. Al suo interno sono presenti due sezioni:
1. Il frontespizio
2. Il prospetto dello status dell’impresa

 

Il frontespizio

Nel frontespizio sono presenti due parti:
1. Dati anagrafici della società, con l’indicazione dell’indirizzo della sede legale, la PEC, il numero REA, il codice fiscale e la partita IVA, la forma giuridica, la data dell’atto di costituzione, la data di iscrizione al registro imprese, le procedure in corso, la data dell’ultimo protocollo e il nominativo dell’amministratore delegato (o unico)
2. Dati sull’attività, con l’elenco della data di inizio dell’attività, la tipologia di attività svolta, il codice ATECO e il codice NACE, eventuali attività di import/export, contratti di rete, albi ruoli e licenze e albi e registri ambientali

La parte di maggior rilievo è la seconda che contiene informazioni dettagliate su scioglimento, procedure concorsuali o cancellazione relativa alla società.

Per ciascuno degli eventi presenti sono elencati:
– La data dell’atto o della procedura
– La data di iscrizione dell’atto o della procedura
– Il Tribunale che ha emesso il provvedimento, la sua data e il suo numero
– Il nominativo del giudice delegato
– La data dell’udienza dell’esame dello stato passivo
– La data del termine della domanda di ammissione
– Il luogo dell’udienza
– Ulteriori informazioni sull’udienza dell’esame dello stato passivo e sulla domanda di ammissione per i creditori
– Il nome e i dati anagrafici e di contatto del curatore (o liquidatore) fallimentare, nonché la data della sua nomina e della sua iscrizione

È tale seconda parte il centro della visura procedura in corso. Se si hanno bisogno di ulteriori informazioni su come ottenerla è possibile contattare i consulenti di Tuttovisure.it, oppure basta semplicemente cliccare qui.

 

Gli “status” dell’impresa nella visura procedure in corso

Quando si effettua una visura camerale per verificare se ci sia a carico di un’impresa una procedura concorsuale, l’informazione che emerge dal documento varia a seconda della fase in cui si trova il procedimento.

Nel Registro imprese, infatti, sono possibili le seguenti annotazioni che riguardano:

– L’amministrazione, con la distinzione tra amministrazione controllata, amministrazione giudiziaria o amministrazione straordinaria
– La bancarotta, con indicazione se sia semplice o fraudolenta
– Il concordato, con distinzione tra concordato fallimentare o concordato preventivo
– La liquidazione, che può essere volontaria, giudiziale o coatta amministrativa
– Lo scioglimento, con espressa indicazione se sia con o senza messa in liquidazione o per atto dell’autorità

L’esplicita notazione dello “status” di un’impresa è di vitale importanza per capire quale sia la portata del dissesto dell’azienda indagata e per predisporre azioni legali mirate nel caso si vantino dei crediti insoddisfatti nei suoi confronti.

 

Come ottenere la visura procedure in corso con Tuttovisure.it

Tuttovisure.it consente di ottenere in maniera semplice e veloce la visura procedure concorsuali in corso.

Come visto, i procedimenti vengono attivati, a seconda delle condizioni specifiche, quando un’azienda è insolvente in maniera cronica e non riesce più a onorare i suoi debiti. A causa di ciò, scattano i procedimenti che hanno lo scopo di tutelare gli interessi dei creditori.

Grazie alla visura procedure in corso è possibile verificare quale sia lo stato di salute di un’impresa, sapere cioè se vi siano procedimenti a suo carico, come il fallimento, il concordato preventivo, l’amministrazione coatta amministrativa oppure un’amministrazione straordinaria. Non solo, si scopre l’esatto status in base all’annotazione riportata (vedi il paragrafo “Gli “status” dell’impresa nella visura procedure in corso”.

Saperlo è essenziale prima di intraprendere un qualunque tipo di rapporto commerciale con una società. Effettuare una ricerca preventiva sullo stato di solidità di un’azienda, mette al riparo da conseguenze negative per il proprio equilibrio finanziario.

Effettuare una ricerca è semplice. Tuttovisure.it interroga per tuo conto la banca dati della Camera di commercio in qualità di agente intermediario autorizzato di InfoCamere.

I nostri consulenti sono in grado di estrarre dal sistema telematico della CCIAA le informazioni utili su tutte le aziende iscritte al Registro imprese. Un’unica precisazione: la visura procedure in corso è richiedibile per tutte le imprese, tranne che per le ditte individuali. Non è possibile, invece, se l’indagine riguarda i professionisti. Per ottenere informazioni in merito a una persona è possibile effettuare un’indagine persona fisica, cliccando qui.

 

Come compilare il form di richiesta

Compilare il form di Tuttovisure.it è immediato e servono pochi dati:
1. Ragione sociale della società sulla quale si effettua la ricerca
2. La Partita Iva della società
3. Il codice fiscale (che coincide con la partita Iva nel caso di società di capitale)

Compilati i campi, è possibile inviare una richiesta e se si vuole approfondire la ricerca, è possibile richiedere in aggiunta un “report aziende”, che permette di valutare la serietà e la solvibilità di una società.

Con il report aziende si può scoprire l’esistenza di protesti e pregiudizievoli, oltre che la composizione della compagine sociale, i soggetti che ricoprono cariche al suo interno e le eventuali partecipazioni.
Per saperne di più leggi l’articolo “Report aziende: come verificare online la solidità di un’impresa”

Se vuoi scaricare anche un report aziende, clicca qui.

Una volta effettuato il pagamento, il documento arriverà via e-mail nel giro di sole due ore. Se si vuole essere avvisati non appena la visura sia disponibile, basta flaggare sull’opzione integrativa “Avvisami via SMS”,
Ad ogni modo, i consulenti di Tuttovisure.it sono sempre disponibili a fornire ulteriori informazioni in orario di ufficio via e-mail o via chat.

 

 

Veloce. Semplice. Affidabile.