Rate mutuo: se non si pagano con regolarità, il mutuatario deve pagare gli interessi di mora e rischia la segnalazione come cattivo pagatore fino al pignoramento della casa
Ho saltato il pagamento delle rate del mutuo, cosa succede? È una domanda che potrebbe porsi una persona che ha acceso un mutuo fondiario per l’acquisto di una casa e che non riesce a versare le rate.
Soprattutto nella situazione economica attuale post pandemia, potrebbero essere molte le persone che versano in uno stato di difficoltà finanziaria.
Una situazione di crisi che non era prevedibile prima dello scoppio della pandemia e prima dei riflessi economici negativi che ne sono seguiti.
Quindi, è possibile che qualcuno abbia acceso un mutuo per l’acquisto di un’immobile prima del febbraio 2020 e che poi, a causa della frenata economica dovuta all’emergenza sanitaria da COVID-19, abbia visto ridurre notevolmente gli introiti se non addirittura abbia perso il lavoro.
Cosa accade, allora, quando non si riescono e rispettare le scadenze dei canoni? Conoscere i rischi e le conseguenze di eventuali inadempimenti è importante per adottare un “piano B”.
La prima e immediata conseguenza dei ritardi nei pagamenti è quella di dover aggravare il debito nei confronti delle banche con gli interessi di mora. Ma restare in una situazione di insolvenza potrebbe generare complicazioni ancor più maggiori: dalla segnalazione alla centrale rischi della banca d’Italia e dei SIC, fino ad arrivare alla vendita forzata all’asta della propria casa.
Ecco, allora, tutto ciò che serve sapere quando si ha difficoltà a rispettare le scadenze dei mutui.
Indice:
Rate mutuo: quando scattano gli interessi di mora
Se si paga una rata in ritardo, scattano gli interessi di mora.
È il primo effetto negativo dell’inadempimento e viene applicato per compensare il danno inflitto alla banca per il pagamento ritardato.
Gli interessi di mora cominciano a essere conteggiati solo dopo il 30esimo giorno di ritardo. Quindi, se la scadenza di una rata è fissata per il 1° del mese, si avrà tempo fino al giorno 30 dello stesso mese per non subire alcun pregiudizio.
Superati i 30 giorni, il mutuatario dovrà corrispondere una somma aggiuntiva alla rata e agli interessi del piano di ammortamento concordati.
Per calcolare l’ammontare degli interessi di mora occorre moltiplicare il numero dei giorni di ritardo per l’importo della rata e per il tasso di mora stabilito. Il risultato va diviso per 36500.
Il tasso di mora applicato deve essere espressamente indicato nel contratto di mutuo, ma in generale è compreso tra il 2% e il 4%. In ogni caso è maggiore al tasso ordinario proprio per disincentivare il mancato rispetto delle scadenze.
Come detto, l’applicazione degli interessi di mora è la prima delle azioni possibili che la banca compie per tutelarsi.
Però, quest’ultima non può avviare azioni esecutive finché il ritardo non superi i 180 giorni.
Dunque, per ritardi nei pagamenti delle rate del mutuo compresi tra i 30 e i 180 giorni, la banca può solo applicare gli interessi di mora senza poter ricorrere ad azioni espropriative.
Può, però, segnalare il mutuatario come cattivo pagatore nelle banche dati della Centrale rischi della Banca d’Italia o dei Sic (Sistemi di informazioni creditizie).
La segnalazione negativa è un successivo passo che il debitore subisce, che ha un effetto diretto sul suo merito creditizio e incide negativamente sulla possibilità futura di accedere al credito.
Rate mutuo: quando scatta la segnalazione come “cattivo pagatore”
Si è segnalati come “cattivo pagatore” quando non si pagano una o più rate del mutuo o si pagano con un ritardo di almeno due mesi.
Ecco che in periodi di crisi finanziaria, quando non si rispettano le scadenze prefissate, potrebbe essere possibile essere segnalati negativamente nelle banche dati di informazioni creditizie.
Avere una reputazione creditizia negativa produce tutta una serie di effetti pregiudizievoli nell’accesso al credito: le banche potrebbero non concedere un prestito o un fido, anche per piccoli importi e potrebbero negare una nuova carta di credito. Ma anche le finanziarie potrebbero non concedere finanziamenti, anche per l’acquisto a rate di componenti d’arredo, elettrodomestici, computer, ecc…
In sostanza, potrebbe diventare molto complicato poter pianificare progetti e investimenti finanziari.
Però, attenzione: essere segnalati nelle banche dati non significa essere per forza un “cattivo pagatore”. L’iscrizione del nominativo nella centrale rischi e nei Sic avviene contestualmente alla richiesta di un mutuo o di un finanziamento. La segnalazione diventa negativa solo se non si rispettano le obbligazioni sottoscritte.
Cosa sono la Centrale rischi e i SIC
La Centrale rischi e i Sic (Sistemi di informazioni creditizie) sono banche dati che raccolgono le informazioni finanziarie delle persone fisiche e giuridiche che richiedono o accendono dei mutui e dei finanziamenti.
Il loro scopo è quello di monitorare lo stato di salute del sistema finanziario italiano e forniscono indicazioni sul merito creditizio di privati e aziende.
Tramite l’interrogazione ai loro sistemi telematici, gli intermediari finanziari possono orientarsi nelle scelte di concessione di denaro in prestito.
Nel sistema italiano sono presenti la Centrale rischi, che è gestita direttamente dalla Banca di Italia e i Sic, che sono gestori di Sistemi di informazioni creditizie privati. I principali Sic italiani sono: Crif Eurisc, CTC ed Experian.
Il loro funzionamento è simile, ma i Sic sono sganciati dal controllo di Bankitalia e sottostanno alle regole inserite nel “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”.
Un’altra importante differenza è che la Centrale rischi riceve obbligatoriamente le informazioni relative ai mutui e ai prestiti richiesti e concessi dagli intermediari finanziari. I Sic, invece, ricevono tali dati solo in maniera facoltativa e solamente dagli intermediari aderenti al gestore.
Ciò significa che una persona o un’impresa, che ha un piano di rimborso in atto, possa essere segnalata in un Sic, ma non in un altro. Lo è sempre, invece, nella centrale rischi.
Quando e come avviene la segnalazione
Nel momento in cui una persona (sia fisica che giuridica) chiede un mutuo o un finanziamento, l’istituto di credito apre un’istruttoria.
Contestualmente, i dati del richiedente vengono trasmessi nelle banche dati della Centrale rischi e nei Sic a cui si aderisce.
Successivamente, e mensilmente, l’intermediario invia alle banche dati l’aggiornamento delle informazioni relative al rapporto finanziario delle posizioni aperte.
Una volta ricevuti gli aggiornamenti, anche Bankitalia e i Sic ritrasmettono le segnalazioni alle banche con l’indicazione di:
• Ammontare dell’indebitamento per ogni posizione aperta
• Il tipo di esposizione
• Segnalazioni sulla regolarità o morosità dei clienti
Per sapere se si è segnalati come “cattivo pagatore” è necessario interrogare i sistemi telematici della centrale rischi, del Crif, di CTC e di Experian.
Ma non tutti possono fare richiesta delle visure.
La domanda può essere presentata dal diretto interessato e dai soggetti indicati dall’art. 5 del codice di condotta citato:
– banche
– intermediari finanziari
– “altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (…) che operano in un quadro di reciprocità nello scambio di dati con gli altri partecipanti”.
A tali società, vanno aggiunti anche altri soggetti individuati sempre nell’art. 5 del Codice deontologico. Non hanno l’obbligo di trasmettere le informazioni alle banche dati, ma possono consultarle:
“• i fornitori di servizi di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato (tra cui, quindi, le società telefoniche)
• le imprese di assicurazione
• i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente”
Il diretto interessato, infine, può richiedere la visura direttamente o tramite delegato. Tuttovisure.it si pone come intermediario che può, quindi, estrapolare le segnalazioni per conto del richiedente. Ottenere le visure è semplice. Basta compilare l’apposito form, cliccando qui.
Le diverse tipologie di segnalazioni
Come scritto sopra, la segnalazione non è necessariamente sempre negativa. È tale quando non si rispetta il piano di rientro di un mutuo o di un finanziamento.
Quindi, la segnalazione può essere positiva o negativa e in base a ciò, dipende la sua durata di presenza negli archivi.
Soprattutto nel caso di segnalazioni negative, la permanenza del nominativo del cattivo pagatore varia a seconda del tipo di inadempimento.
Ecco, allora, le possibili durate delle segnalazioni in base alla loro tipologia:
• Durata di 180 giorni a partire dalla richiesta di finanziamento e non oltre i 90 giorni successivi alla rinuncia del mutuo da parte del richiedente o al rifiuto della concessione del prestito da parte dell’intermediario finanziario
• Durata di 60 mesi a partire dalla data di estinzione del debito (segnalazione positiva)
• Durata di 36 mesi a partire dalla data naturale di scadenza del mutuo (per segnalazioni negative dovute a morosità, grave inadempimento o sofferenza)
• Durata di 12 mesi a partire dalla regolarizzazione dei pagamenti nel caso di 1 o 2 rate pagate in ritardo, fermo restando che non vi siano stati altri ritardi
• Durata di 24 mesi a partire dalla regolarizzazione dei pagamenti nel caso di 3 o più rate pagate, fermo restando che non vi siano stati altri ritardi
In presenza di segnalazioni sia positive che negative, la durata della permanenza dell’annotazione è quella relativa alla segnalazione negativa.
La cancellazione delle segnalazioni
Le segnalazioni, sia positive che negative, non possono mai essere cancellate prima della loro scadenza (vedi le durate nel paragrafo precedente), a meno che non vi siano errori nelle annotazioni.
Solo una volta scaduto il termine, la segnalazione viene automaticamente eliminata dagli archivi.
Se ci si accorge di essere stati inseriti o indicati per sbaglio come cattivo pagatore nelle banche dati, è necessario rivolgersi all’istituto di credito che ha trasmesso i dati errati. Se non si ottiene alcun riscontro, è possibile chiedere alla centrale rischi o al gestore del sistema di informazioni creditizie di sollecitare l’intermediario finanziario ad apportare le necessarie modifiche tramite un aggiornamento corretto dei dati.
Ottenere le visure dagli archivi della Centrale rischi e dei Sic è importante anche per verificare che le informazioni contenute siano corrette.
Scopri se sei stato segnalato o si ci siano errori nelle iscrizioni cliccando qui.
Rate mutuo: quando scatta il pignoramento della casa
La segnalazione nella Centrale rischi della Banca d’Italia o nei Sic privato è di certo un effetto negativo dell’inadempimento, ma ancor più grave è il pignoramento della casa per la quale si è richiesto il mutuo non pagato.
Il pignoramento è la conseguenza peggiore dei mancati pagamenti delle rate del mutuo, che avviene a determinate condizioni.
Prima di arrivare a ciò, la banca può ricorrere alla risoluzione del contratto di mutuo.
Quando non si pagano le rate o si pagano con ripetuti ritardi, la banca può comunicare al mutuatario la risoluzione unilaterale del contratto e chiedere al debitore di saldare entro 10/15 giorni il debito residuo per intero.
Ma quando ciò può avvenire?
La banca può giuridicamente risolvere il contratto nel caso di:
• Mancato pagamento anche di una singola rata nell’arco di tutta la durata del contratto
• Ritardo di oltre 180 giorni nel pagamento anche di una singola rata
• Ritardo, compreso tra 30 e 180 giorni nel pagamento di almeno sette rate; il ritardo può anche non essere consecutivo
È evidente che il mancato versamento di una singola rata difficilmente comporterà il ricorso alla risoluzione da parte della banca (per una questione di costi correlati), anche se in teoria potrebbe farlo.
Lo stesso discorso vale anche per il ritardo nel pagamento di un canone per un periodo superiore a 180 giorni.
Differente, invece, è il caso del ritardo di più rate. Se si sono accumulati ritardi compresi tra 30 e 180 giorni nel pagamento di sei rate, occorre stare molto attenti perché al settimo canone non versato in tempo, il rischio che la banca richieda la risoluzione del contratto si fa molto concreta.
Con la stipula di un contratto di mutuo, in caso di inadempimento, la banca possiede a tutti gli effetti un titolo esecutivo per poter procedere con le azioni di recupero del credito, senza dover presentare ricorso per decreto ingiuntivo. Dunque, i tempi per ottenere un eventuale pignoramento sono più ridotti.
La risoluzione unilaterale del mutuo per inadempienza prevede l’invio, da parte dell’istituto di credito al debitore, di un atto di precetto con il quale la banca intima al mutuatario di saldare il debito, estinguendo il mutuo, in genere entro 10/15 giorni al massimo.
L’atto di precetto può essere notificato al debitore sia via Pec che tramite un ufficiale giudiziario.
Spesso il mutuatario che è in ritardo con le rate del mutuo, difficilmente riuscirà a saldare l’insoluto in un così breve lasso di tempo. Ma la banca procede con l’azione legale per poi procedere con il pignoramento e la vendita forzosa della casa.
Dopo aver notificato l’atto di precetto, infatti, l’intermediario finanziario ha 90 giorni di tempo per avviare il pignoramento.
Attenzione, però, che l’avvio del pignoramento non significa l’immediato esproprio dell’abitazione.
Affinché si proceda con il pignoramento dell’immobile e la sua messa in vendita all’asta giudiziaria, la banca deve attendere il mancato pagamento di almeno 18 rate del mutuo (in base al D.L. n.72/2016).
Prima, però, la banca potrebbe procedere con altri tipi di pignoramenti: quello mobiliare o presso terzi.
Il primo prevede la vendita forzosa di beni mobili e beni mobili registrati (autoveicoli, moto, barche, oggetti di valore, ecc…). Con il pignoramento presso terzi la banca può recuperare il suo credito trattenendo una parte dello stipendio, della pensione o una somma di denaro dal conto corrente del mutuatario.
Il pignoramento immobiliare notificato viene iscritto nella Conservatoria dei registri immobiliari per la sua pubblicità nei confronti dei soggetti terzi ed è rinvenibile tra le formalità elencate nella visura ipotecaria.
La notizia di un eventuale pignoramento, infatti, è recuperabile anche attraverso la richiesta di una visura ipocatastale estratta dagli archivi digitali della Conservatoria competente (ovvero quella che ha la stessa sede dell’immobile pignorato).
Solo dopo l’iscrizione, che è costitutiva e ha valore legale, la banca può procedere con la messa all’asta della casa del debitore.
Patto marciano
L’art. 2 del Decreto-legge 59/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento l’articolo 48 bis del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993).
La nuova norma disciplina il cosiddetto “patto marciano”, ovvero la possibilità per l’istituto di credito di ottenere una garanzia maggiore al proprio prestito.
Tale garanzia consiste nel trasferimento della proprietà dell’immobile, oggetto di mutuo, dal mutuatario alla banca nel caso in cui l’inadempimento si protragga per almeno nove mesi.
Grazie al patto marciano (detto anche “clausola di inadempimento”), l’intermediario finanziario può soddisfare il suo credito diventando proprietario della casa per la quale ha concesso il finanziamento.
Ciò significa che, in caso di mancato pagamento di nove rate da parte del mutuatario, la banca può liquidare l’immobile soggetta ad ipoteca fondiaria senza dover attendere i tempi del pignoramento e della vendita all’asta.
I tempi di recupero del credito sarebbero così più veloci per l’istituto di credito e il mutuatario perderebbe la proprietà dell’unità immobiliare a fronte del solo inadempimento.
Una volta venduto direttamente l’immobile, se il ricavato è superiore al debito residuo dovuto dal mutuatario, la differenza viene versata a quest’ultimo. In caso contrario, ovvero se il ricavato è inferiore all’insoluto, la banca è comunque costretta a considerare il debito estinto.
Il patto marciano, va detto, è applicabile solo se entrambe le parti sono d’accordo ad inserirla nel contratto di mutuo.
Soluzioni per evitare il pignoramento della casa
Completato il quadro delle conseguenze negative derivanti dal mancato pagamento delle rate del mutuo, ecco qualche consiglio per evitare il pignoramento della casa.
La sottoscrizione di un’assicurazione sul mutuo
Al momento della stipula del contratto di mutuo è bene sottoscrivere un’assicurazione sul mutuo in modo che il mutuatario si tuteli dall’eventuale impossibilità di rimborsare parte del prestito a causa di eventi improvvisi e non previsti (perdita del lavoro, ecc…). La sottoscrizione della polizza è facoltativa e il costo non è proprio irrisorio (in media è pari al 5% del finanziamento ottenuto). Tuttavia, è un ottimo strumento di tutela da inadempimenti futuri.
Se, però, non si è firmata una polizza assicurativa, è possibile procedere con un cambiamento delle condizioni del mutuo.
La rinegoziazione del mutuo
Esistono strumenti per rinegoziare le condizioni del prestito, in modo da superare eventuali momenti di crisi finanziaria. Il primo passo, in ogni caso, è quello di rivolgersi al proprio istituto di credito per esporre la propria situazione economica attuale. Lo scopo è quello di discutere le diverse soluzioni che potrebbero consentire una ripresa del piano di ammortamento conveniente per entrambe le parti: il mutuatario potrebbe ottenere condizioni migliori e alla propria portata finanziaria, la banca si assicurerebbe il pagamento regolare delle rate senza il bisogno di avviare azioni legali di recupero del credito
Il primo strumento è la rinegoziazione mediante la quale il mutuatario chiede direttamente all’istituto di credito che gli ha concesso il prestito di ridiscutere le condizioni del mutuo. Le modifiche possono riguardare:
– la tipologia di tasso (può passare da variabile a fisso o viceversa)
– il valore del tasso di interesse applicato (andando ad agire sullo spread)
– la durata del mutuo (può essere abbreviata per ridurre il numero di rate e, di conseguenza, gli interessi, oppure allungata per ottenere valori dei canoni minori e maggiormente sostenibili seppur con un aggravio di interessi maggiori)
Un altro vantaggio della rinegoziazione, oltre a quello di strappare condizioni più favorevoli per uscire dal momentaneo periodo di crisi finanziaria, è quello dell’economicità. Infatti, lo strumento non costa nulla.
Va detto, però, che la banca non è obbligata ad accettare la proposta del mutuatario anche se, così facendo, potrebbe rischiare di avere un cliente insolvente oppure un cliente che si rivolga ad altro istituto di credito tramite surroga.
La surroga
La surroga consiste nel trasferimento ad altro istituto di credito del residuo del debito dovuto.
È uno strumento che può essere utile quando:
• L’istituto che ha concesso il prestito non ha voluto rinegoziare le condizioni del mutuo
• Le condizioni offerte dalla banca concorrente sono più vantaggiose e più sostenibili (ciò avviene, ad esempio, quando i tassi di interesse sono in calo)
Consiste nella portabilità del mutuo, possibile grazie al “Decreto Bersani” sulle liberalizzazioni dei servizi.
Gli unici paletti da rispettare nella surroga sono il divieto di modificare l’importo residuo dovuto e il nominativo del mutuatario (è vietato, in altre parole, intestare il mutuo a soggetti terzi, compreso il coniuge).
Anche la surroga è uno strumento economicamente vantaggioso per il mutuatario poiché l’unico costo a suo carico è la tassa ipotecaria, mentre le spese per il trasferimento del prestito (per l’istruttoria, la perizia, il notaio e le imposte) sono interamente a carico del nuovo istituto di credito.
Per questo, in genere, la banca concede la surroga al di sopra di un certo ammontare del debito residuo, in modo da rientrare dei costi della procedura e ottenere un guadagno accettabile.
La sostituzione
Con tale strumento si accende un nuovo mutuo e si estingue anticipatamente quello precedente. Lo scopo evidente è quello di stipulare un nuovo contratto ex novo con condizioni molto più favorevoli. Le condizioni, quindi, possono essere tutte variate: dalla tipologia di tasso al suo valore, dalla durata del finanziamento all’importo del mutuo fino all’intestatario del debitore e addirittura dell’immobile.
Con il nuovo prestito ottenuto si salderebbe quello precedente, decurtato degli interessi che sarebbero dovuti sull’importo residuo nel caso fosse proseguito il piano di ammortamento e si pagherebbero nuove rate e interessi più convenienti.
Lo svantaggio è quello di dover riaffrontare a proprio carico le spese di istruttoria, peritali e notarili.
La sospensione delle rate del mutuo
È uno strumento importante per far fronte all’impossibilità di pagare le rate del mutuo in periodi di crisi finanziaria.
Il legislatore, per supportare sia i mutuatari che richiedono la sospensione, sia gli istituti di credito, ha istituito, con la Legge n. 244/2007, il Fondo di solidarietà gestito dal Consap, sotto la direzione del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Successivamente, proprio a causa dell’epidemia da COVID-19, il fondo è stato potenziato con il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (meglio noto come “Cura Italia”).
In pratica, richiedendo la sospensione delle rate avvalendosi del fondo di solidarietà, il mutuatario può richiedere di rinviare il pagamento di al massimo 18 rate. Nel frattempo, gli interessi relativi alle rate sospese, con esclusione dello spread, vengono corrisposti agli istituiti di credito dal fondo (pari al 50% degli interessi dovuti). Terminato il periodo di sospensione, il mutuatario riprende a versare i canoni per un periodo maggiorato della durata di sospensione.
La sospensione, quindi, non cancella l’obbligo di pagare le rate concordate, ma “congela” i canoni per un massimo di 18 mesi. Una volta ripresi i pagamenti, il piano di ammortamento iniziale si allungherà di un periodo pari alla durata della sospensione.
Possono avvalersi della sospensione delle rate del mutuo coloro che acquistano una “prima casa” che si trovino in una situazione di crisi finanziaria temporanea dovuta a:
• cessazione del rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) non dovuto a dimissioni del dipendente o per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
• cessazione del rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale o di collaborazione coordinata e continuativa
• morte o riconoscimento di grave handicap (con una percentuale di invalidità civile non inferiore all’80%).
A fronte dell’emergenza da COVID-19, il Governo Conte ha previsto correttivi all’istituito del fondo di solidarietà, prevedendo:
1. un rifinanziamento per il 2020 di 400 milioni di euro
2. l’estensione dei benefici ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno visto ridurre il fatturato di oltre il 33% a partire dal 21 febbraio 2020
3. l’esenzione dalla presentazione della situazione economica equivalente (ISEE)
Le deroghe alla normativa (Legge n. 244/2007) inserite dal Cura Italia, per quanto riguarda i punti 2) e 3), hanno avuto validità per 9 mesi.
La convenienza della sospensione va valutata poiché, alla ripresa delle rate, il mutuatario dovrà versare il restante 50% degli interessi che si sarebbero dovuti versare nel periodo di sospensione (e non coperti dal fondo) che saranno spalmati nelle rate successive alla sospensione.
Vendita dell’immobile ed estinzione o passaggio del mutuo
Se si pensa che la crisi non sia momentanea, ma possa perdurare per un tempo nettamente maggiore, l’ultima spiaggia potrebbe essere quella di vendere la propria casa estinguendo il mutuo oppure avvalendosi di un passaggio di mutuo.
Se si opta per l’estinzione del mutuo, il mutuatario est8ingue il debito con la banca con i soldi ricavati dalla vendita dell’immobile. Così facendo, l’istituito di credito deve cancellare l’ipoteca sull’unità immobiliare senza aggravio di costi per il debitore.
Se si opta per il passaggio del mutuo, il nuovo acquirente si accolla le rate restanti del prestito. Se, però, il valore dell’immobile dovesse aver subito un ribasso e il prezzo di vendita non fosse in grado di coprire tutto il debito con la banca, tale differenza di valore resterà a carico del venditore.
Il presupposto di base per il ricorso a tali strumenti (soprattutto per la surroga) è che il debitore non sia stato segnalato alla centrale rischi della Banca d’Italia o nei SIC. Appare evidente la difficoltà di ottenere un nuovo prestito o un trasferimento di mutuo se si è bollati come “cattivo pagatore”.
Per scoprirlo, prima di decidere come muoversi, è consigliabile ottenere una visura “cattivo pagatore”.
Scopri se sei stato segnalato con Tuttovisure.it
Scoprire se si è stati segnalati nel Crif o in altri Sic è molto semplice con Tuttovisure.it.
È sufficiente inserire i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita e i dati di residenza e, appena possibile, si otterrà un report con le visure estratte dalle banche dati dei gestori privati dei sistemi di informazioni creditizie e una visura protesti e pregiudizievoli.
I tempi di consegna delle visure non dipendono da Tuttovisure, ma dalle modalità di lavorazione delle informazioni da parte dei Sic.
Ecco cosa contiene il report “cattivo pagatore” di Tuttovisure.it:
1. Visura protesti e pregiudizievoli: contiene informazioni estrapolate dal sistema telematico della Conservatoria dei registri immobiliari. Nel documento ottenuto sono elencate le formalità (o note) che riguardano i gravami e le pregiudizievoli a carico di un immobile o di una persona (a seconda che si compia una ricerca per immobile o per persona). In aggiunta, nel plico inviato da Tuttovisure.it, sono presenti informazioni su eventuali protesti in corso o registrati entro i 5 anni precedenti, per l’emissione di “assegni in bianco” o per cambiali tratte o pagherò non pagati.
I tempi di consegna della visura protesti e pregiudizievoli è di sole due ore dal pagamento del servizio
2. Visura Crif-Euris: è il sistema di informazioni creditizie privato più conosciuto e spesso viene paragonato alla Centrale rischi della Banca d’Italia. La visura estratta dalla sua banca dati è disponibile entro una decina di giorni e sarà inviata al richiedente via e-mail assieme alle indicazioni sui tempi di cancellazione (nel caso fosse presente una segnalazione negativa)
3. Visura CTC: è il “Consorzio per la tutela del credito” ed è un gestore privato che, a differenza degli altri Sic, svolge la sua attività senza scopo di lucro. La visura CTC è disponibile entro 10/15 giorni lavorativi.
4. Visura Experian: offre la possibilità di ottenere informazioni su segnalazioni presenti nella sua banca dati, ma l’invio del documento è diverso da quello degli altri Sic. Intanto l’invio è diretto al richiedente, senza l’intermediazione di Tuttovisure.it. Inoltre, avviene tramite posta elettronica solo se il richiedente possiede un indirizzo e-mail. Altrimenti, la visura sarà inviata via posta ordinaria all’indirizzo di residenza del richiedente. I tempi di consegna, quindi, possono essere differenti a seconda della modalità di spedizione del documento che, comunque, si riceve in circa 10/15 giorni lavorativi
Per qualsiasi dubbio sul ricevimento dei documenti o sulla lettura delle visure, i consulenti di Tuttovisure.it sono disponibili in orario di ufficio e offrono consulenza via e-mail o via chat.
Servizi aggiuntivi
Tuttovisure.it, però, offre la possibilità di ottenere servizi aggiuntivi.
Le segnalazioni potrebbero non essere presenti nei Sistemi di informazioni creditizie privati, poiché non vi è nessun obbligo, per gli intermediari finanziari, di inviare loro i dati relativi ai propri correntisti.
L’obbligo, però, vige nei confronti della Centrale rischi della Banca d’Italia. Per questo motivo, accanto alle visure dei Sic privati, il richiedente può ottenere anche quella della Centrale rischi. I tempi di attesa sono di 5 giorni (se la visura viene inviata via Pec) oppure di 15 giorni (se l’invio avviene tramite posta ordinaria).
Inoltre, per una visione complessiva del merito creditizio è possibile richiedere, sempre facoltativamente, la visura CAI. CAI è l’acronimo di “Centrale allarme interbancario” e nella sua banca dati sono presenti le segnalazioni su assegni scoperti, e sulle carte elettroniche (di debito e di credito) bloccate, rubate o smarrite. Anche la CAI è gestita dalla Bankitalia. I tempi di ricezione della visura CAI sono di circa 5-10 giorni lavorativi.
Dati i differenti tempi di attesa, Tutovisure.it consente di essere avvisati via SMS nel momento in cui una visura sia disponibile. Per attivare questa opzione, è necessario flaggare in corrispondenza alla scritta “Avvisami via SMS”.
Tutovisure.it consente di ricevere, compilando un singolo form, tutte le visure necessarie per verificare se si è stati segnalati come cattivo pagatore o per scoprire se una persona con la quale abbiamo rapporti economici lo sia. Senza spostarsi da casa e in maniera rapida è possibile ottenere quanto richiesto cliccando qui.