Tasi, si paga a fine anno se il comune non delibera le aliquote entro il 31 maggio

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I correttivi Tasi approvati

Camera e Senato hanno detto sì ai correttivi Tasi e Tari. Per il tributo sui servizi indivisibili, il pagamento relativo all’abitazione principale ha incassato l’ok per un rinvio al 16 dicembre del pagamento qualora i comuni non riescano a pubblicare sul portale del federalismo fiscale le delibere con le aliquote assegnate entro il 31 maggio. Per gli altri immobili, invece, la data del versamento è fissata al 16 giugno per l’acconto del 50% del tributo ad aliquota standard dell’1 per mille. Una quota che rischia di dover essere restituita nei comuni che, per via dell’Imu già al 10.6 per mille, decideranno di non inserire su questi immobili la Tasi, o che applicheranno solo un’aliquota aggiuntiva fino allo 0.4 per mille. Senza dimenticare il rischio rincari dovuto dalla super Tasi, l’aliquota dello 0.8 per mille in più applicabile su abitazioni principali, o sugli altri immobili, o spalmata fra le due categorie, che i comuni possono introdurre per finanziare le detrazioni senza però il vincolo esplicito di destinare agli sconti tutto il gettito così ottenuto. Di fatto, il timore che il nuovo tributo si rivelerà più pesante della vecchia Imu soprattutto per le prime case di valore medio basso non è stato scongiurato.

Cosa si prevede per la Tari

Anche in tema di imposta sui rifiuti sono stati confermati alcuni correttivi. Se la base imponibile rimane la superficie dichiarata, il tributo perde l’esenzione prevista dal decreto originario per imprese e centri commerciali sui rifiuti speciali assimilati agli urbani e smaltiti autonomamente dai produttori. Nei calcoli delle tariffe 2014 e 2015 per le utenze domestiche, poi, si è deliberato che i comuni disporranno di maggior libertà nel fissare i parametri per quota fissa e variabile, mentre le detrazioni sociali aggiuntive potranno essere finanziate con risorse di bilancio anche se costano più del 7% del totale degli oneri di servizio.

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La Tasi in sintesi

La Tasi, ovvero il tributo sui servizi indivisibili che si applica su fabbricati (prima casa compresa) e su aree fabbricabili, si paga al 16 giugno ed al 16 dicembre di ogni anno. Grava sia sui possessori degli immobili che sugli inquilini (per questi ultimi la percentuale richiesta può variare a discrezione del comune dal 10 al 30%). Con le nuove regole approvate in parlamento, e per l’abitazione principale, l’imposta si può interamente versare entro il 16 dicembre a meno che il comune non abbia pubblicato la delibera sulle aliquote entro il 31 maggio. La base imponibile per la Tasi si determina con le stesse regole dell’Imu. L’aliquota base è pari all’1 per mille, mentre la massima va determinata in modo che la somma di Tasi e Imu non superi il 10.6 per mille. Nel 2014 l’imposta sui servizi indivisibili non potrà superare il 2.5 per mille, ma il comune può aumentare l’aliquota di un altro 0.8 per mille se fissa agevolazioni sull’abitazione principale tali da equiparare il carico della Tasi a quello dell’Imu.

Cos’è e come funziona l’Imu

L’imposta municipale, valida su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, va pagata solo dal proprietario o da chi vanta un diritto reale di godimento. Il versamento va effettuato in due rate, al 16 giugno e al 16 dicembre di ogni anno. La base imponibile si determina sulla rendita catastale rivalutata del 5%, da moltiplicare poi per i coefficienti stabiliti dalla legge per ciascuna tipologia immobiliare. Il valore di mercato del bene rappresenta invece l’imponibile per le aree fabbricabili. L’aliquota base è pari al 7.6 per mille, ma il comune può variarla da un minimo del 4.6 ad un massimo del 10.6 per mille. Da quest’anno l’Imu non è valida per le abitazioni principali non di lusso e per quelle ad esse assimilate (ad esempio in caso di comodato ai parenti stretti). Esenti sono anche gli alloggi sociali, gli immobili adibiti a ricerca scientifica degli enti non commerciali, ed i beni merce delle imprese costruttrici.

Come funziona la Tari

L’imposta che ha sostituito la Tares si applica su tutti gli immobili che generino rifiuti urbani, e va pagata alle scadenze stabilite dal comune che deve assicurare almeno due rate semestrali. Il tributo è costituito da una quota fissa (a copertura dei costi fissi del servizio) e da una variabile (utile per la fruizione del servizio da parte del contribuente). Le utenze domestiche pagano in funzione dei metri quadri e del numero di componenti del nucleo familiare, mentre le altre utenze, oltre ai metri quadrati, devono tener conto degli indici medi di produttività dei rifiuti. La Tari non viene pagata da superfici che producono rifiuti speciali e dalle aree scoperte pertinenziali. Entro il 30 giugno 2014 il ministero dell’ambiente dovrebbe approvare un regolamento per determinare le nuove tariffe della Tari.

Cos’è la Iuc

L’imposta unica comunale ingloba tre tributi diversi, Iuc, ovvero Imu, Tasi e Tari. La prima rappresenta la sua componente puramente patrimoniale, mentre le altre due gambe costituiscono quella della fruizione dei servizi comunali. Le scadenze di pagamento della Iuc sono quelle dell’Imu e della Tasi da un lato, e della Tari dall’altro. A coincidere per le tre parti che compongono la Iuc è solo la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione, ovvero il 30 giugno.

Simona Di Michele

Fonti Il Sole 24 Ore