Testamento pubblico: cos’è e come redigerlo?

 

Testamento pubblico: è un atto ufficiale redatto da un notaio in cui sono inserite le volontà del de cuius in merito alla destinazione dell’eredità.

Il testamento pubblico è un atto solenne redatto da un notaio e sottoscritto dal testatore alla presenza di testimoni, attraverso il quale un soggetto esprime le sue volontà e disposizioni di spartizione dei propri beni in favore degli eredi.

È solo una delle differenti tipologie di testamento previste dal nostro ordinamento caratterizzato da autenticità, validità legale e pubblicità.

L’autenticità e la validità legale sono garantite dal ricorso al notaio, che ne redige il contenuto e ne attesta il rispetto delle formalità legali. La pubblicità è garantita dalla natura stessa del testamento pubblico. La sua copia è depositata presso il notaio che ha redatto l’atto pubblico, presso gli archivi notarili e presso il Registro Generale dei Testamenti.

Chiunque ne abbia interesse può visionarlo (ma sempre dopo il decesso del testatore), recandosi presso gli uffici sopra indicati o, in alternativa, affidandosi a Tuttovisure.it che farà la ricerca per tuo conto ti invierà il documento via e-mail senza che tu debba spostarti da casa.

 

 

 

 

 

Le tipologie di testamento

Come specificato, il testamento è un atto solenne poiché richiede che sia redatto con una specifica forma ad substantiam (ovvero per avere valore legale deve rispettare precise regole formali).

Prima fra tutte, la forma scritta: il nostro ordinamento non prevede alcuna efficacia ai testamenti in cui le volontà del de cuius siano comunicate oralmente.

Sono, invece, previste due specifiche forme ordinarie di testamento (oltre ad altre forme speciali):
1. Il testamento olografo
2. Il testamento notarile

Il testamento notarile, inoltre, può essere pubblico o segreto.

Prima di concentrarsi sul testamento pubblico notarile, per il quale è possibile chiedere copia di atto notarile, illustriamo brevemente gli altri tipi di testamento.

 

 

 

Il testamento olografo

Il testamento olografo è di certo la forma più semplice e più riservata per esprimere le proprie volontà poiché è un documento scritto privatamente senza l’ausilio di un notaio. Proprio per questo, però, il nostro legislatore ha previsto paletti ben precisi di redazione.

Perché abbia efficacia e validità legale, tale scritto deve rispettare perentorie condizioni indicate dall’art. 602, comma 1, del Codice civile: “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”.

I requisiti, dunque, sono tre:

 

1) Il requisito dell’autografia

Il testamento deve essere scritto interamente a mano del testatore (la parola “olografo”, deriva dal greco “holos”, che tradotto vuol dire “tutto” e “grafia” che significa scrittura).
Non ha valore legale, quindi, ed è considerato nullo, un documento scritto a macchina o al pc e semplicemente sottoscritto.
Il testo deve essere interamente scritto dal testatore di suo pugno. La ragione è quella di accertare la veridicità dello scritto, proprio perché non si ricorre all’ausilio del notaio che ne certifica l’autenticità.

 

2) Il requisito della data

La data, sempre scritta a mano, deve essere comprensiva del giorno, del mese e dell’anno, oppure deve essere una data cosiddetta “per relationem”, ovvero che richiama un evento in particolare (ad esempio “Natale 2021”).
E’, comunque, preferibile la data estesa, in modo da ridurre il rischio di nullità del testamento.

 

3) Il requisito della sottoscrizione

Soprattutto la firma posta in calce alla scrittura privata deve essere scritta a mano dal testatore, poiché è l’elemento chiave per stabilire la paternità del documento. Non è necessariamente obbligatorio indicare il nome e cognome, perché sono ritenuti validi anche una sigla, un soprannome o uno pseudonimo che però, riconducano senza ombra di dubbio al testatore poiché utilizzati anche in vita.
Se il documento è composto da più fogli, la firma deve essere apposta su ciascuno di essi.

 

Se non vengono rispettati i requisiti dell’autografia e della sottoscrizione, il testamento è ritenuto nullo (“Il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo (…)”, art. 606, comma 1, c.c.).
È ritenuto annullabile se manca il requisito della data (“Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse”, art. 606, comma 2, c.c.).

 

 

Il testamento notarile segreto

Il testamento segreto è a metà strada tra il testamento olografo e quello pubblico. Del primo riprende la caratteristica, volendo, della riservatezza delle volontà e delle disposizioni contenute nel documento. Della seconda tipologia di atto, ne acquisisce la garanzia nella conservazione.

Il testamento segreto è composto di due parti:
1. La scheda testamentaria, ovvero la scrittura privata con le volontà del testatore
2. L’atto di ricevimento, ovvero il documento che attesta il deposito della scheda testamentaria presso il notaio.

Il testamento segreto presuppone la consegna al notaio, da parte del testatore, della scheda testamentaria in presenza di due testimoni e la sottoscrizione dell’atto di ricevimento da parte di questi ultimi, del testatore e del notaio stesso.

A differenza del testamento olografo, quello segreto può anche essere scritto a macchina, al pc o addirittura da un soggetto terzo, poiché la sola consegna al notaio implica, da parte del testatore, la volontà di disporre dei suoi beni. Dunque, tale scrittura privata può essere fatta anche da chi non sa scrivere. La legge impone solamente che il soggetto sappia o possa leggere in modo da verificare il contenuto della scheda testamentaria (devono ricorrere al testamento pubblico e non a quello segreto, ad esempio, chi non sa leggere né scrivere oppure i non vedenti).
Anche la data può non essere indicata nella scheda testamentaria poiché vale la data sull’atto di ricevimento.

 

I testamenti speciali

Per dovere di completezza, i testamenti speciali sono redatti quando si verificano particolari situazioni di emergenza o urgenza, tali per cui non sia possibile ricorrere a una forma ordinaria (malattie contagiose, calamità, testamenti di militari, ecc…). Altro esempio di testamento speciale è quello internazionale, che soggiace alla Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, ratificata nel nostro Paese con la Legge 29 novembre 1990, n. 387.

 

La successione legittima

Laddove non sia stato redatto alcun tipo di testamento, il nostro legislatore ha previsto l’istituto della successione legittima, che prevede la spartizione dei beni del de cuius tra i suoi eredi in base a precise quote, che variano in base alla tipologia e al numero degli eredi interessati.
Nella successione legittima non vi è, dunque, la scrittura di un testamento e, dunque, non esiste alcun atto da ricercare presso i notai, gli archivi notarili o in Conservatoria dei registri immobiliari (a meno che gli eredi, con atto pubblico successivo) non decidano di spartirsi in maniera differente l’eredità del de cuius.

 

Testamento pubblico

 

 

Il testamento pubblico

Il testamento pubblico è un atto pubblico, ovvero un “documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato” (art. 2699 c.c.).

Il testamento pubblico richiede maggiori formalità del testamento olografo, ma la presenza di un notaio garantisce la conservazione, l’integrità e, soprattutto, l’autenticità del documento.

Inoltre, non si corre il rischio che l’atto venga annullato o considerato nullo, oltre ad avere piena efficacia probatoria nei confronti dei soggetti terzi (salvo querela di falso relativa alle dichiarazioni del testatore).

Il testamento pubblico viene redatto dal notaio sulla base delle volontà oralmente espresse dal testatore e ne viene data lettura di fronte al testatore e a due testimoni (o quattro in alcuni casi). Viene poi sottoscritto dal testatore, dallo stesso notaio e dai testimoni (con l’indicazione del luogo, della data del ricevimento e dell’ora della sottoscrizione), per poi essere reso noto agli eredi, dopo la morte del testatore.

Il testamento notarile viene conservato negli archivi del notaio, oltre che essere depositato nell’Archivio Notarile e nel Registro Generale dei Testamenti.

Se si ha la necessità di ottenere un testamento pubblico (o un atto notarile in generale) è presso questi uffici che ci si deve recare. In alternativa, Tuttovisure.it può effettuare la ricerca per vostro conto senza che abbiate l’obbligo di spostarvi da casa. Per ricevere via e-mail un atto notarile o un testamento, compilate il form cliccando qui.

 

I requisiti di un testamento pubblico

L’art. 603 del nostro Codice civile e la Legge notarile stabiliscono i requisiti del testamento pubblico.

 

A. Dichiarazione orale di volontà al notaio

“Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà (…)”, in base al secondo comma dell’art. 603 c.c. Secondo l’art. 47 della Legge notarile, il notaio deve indagare la volontà del testatore e “sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto” senza, però, tradire né influenzare le volontà del soggetto che intende fare testamento.
Spetta sempre al notaio, inoltre, accertarsi dell’identità effettiva del testatore “e può raggiungere tale certezza (…) valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento”. A tale scopo può farsi coadiuvare “da due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni”

 

B. Presenza dei testimoni

“Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni” (art. 603, comma 1, c.c.). La loro presenza è una condizione di garanzia sul fedele riporto delle volontà e disposizioni del testatore, senza che questi abbia subito influenze da parte del notaio. Possono fare testamento anche i muti, i sordi o i sordomuti, con l’ausilio di un interprete e alla presenza di quattro testimoni, anziché due, se siano incapaci a leggere (art. 603, comma 4, c.c.)

C. Redazione scritta da parte del notaio

L’art. 603, comma 2, c.c. prevede che “Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso (…)”.

Con tale locuzione, il legislatore ha voluto esplicitare il fatto che l’atto deve essere redatto sotto la guida del notaio, ma non che sia da lui dattiloscritto personalmente. Tra l’altro, il Codice civile non prescrive che la scrittura debba avvenire in presenza del testatore e dei testimoni. Può essere redatto in un secondo momento alle dichiarazioni delle volontà, salvo poi essere letto alla presenza di testatore e testimoni. Ciò per garantire al testatore la rispondenza tra le disposizioni espresse e quanto scritto nell’atto

D. Requisiti di data e luogo

“Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione” (art. 603, comma 3, c.c.). A differenza del testamento olografo, è necessario indicare anche la data

E. Sottoscrizione

Deve essere effettuata “dal testatore, dai testimoni e dal notaio” (art. 603, comma 3, c.c.). “Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto” (art. 603, comma 3, c.c.). Se manca la dichiarazione di impossibilità di sottoscrizione preventiva, l’atto è considerato invalido e la mancata sottoscrizione viene considerata quale rifiuto alla sottoscrizione.

 

Testamento pubblico

 

Come richiedere un testamento pubblico

Come indicato nei paragrafi sopra, il testamento pubblico è un documento redatto da un notaio (o da altro pubblico ufficiale) autorizzato ad attribuirgli “pubblica fede” (art. 2699 c.c.).

Per “pubblica fede” si intende la pubblicità alla quale deve sottostare un atto affinché sia tutelato il diritto di informazione dei soggetti terzi che abbiano interesse a conoscere i dettagli di un atto.

Quando si parla di testamento, redatto da un notaio, copie di esso sono depositate nell’archivio personale del notaio stesso, negli archivi notarili competenti territorialmente e nei Registro Generale dei Testamenti.

Nel caso di bisogno, è in questi uffici che vanno ricercati i documenti.

Se nell’eredità sono presenti anche dei beni immobili, l’atto è depositato anche nella Conservatoria dei registri immobiliari.

La strada più indicata sembrerebbe quella di rivolgersi direttamente al notaio che ha redatto l’atto. Ciò, però, non sempre è possibile poiché il notaio potrebbe:
• essere sconosciuto al soggetto che ricerca l’atto
• essersi trasferito in un’altra città o regione
• non esercitare più a causa di decesso

Nei gli ultimi due casi, gli atti presenti nell’archivio del notaio, verrebbero trasferiti presso l’Archivio notarile, ma anche nel primo caso l’unica strada possibile sarebbe quella di recuperare il testamento presso gli archivi o i registri testamentari.

Trovare un testamento non è cosa semplice poiché occorre individuare gli uffici competenti. Inoltre, la ricerca comporterebbe uno spreco di energie e di tempo non indifferente.

Un’alternativa c’è: affidarsi a Tuttovisure.it, che è un’agenzia di intermediazione autorizzata, significa ottenere la copia del testamento pubblico direttamente via e-mail, senza rischiare di fare code in uffici sbagliati o di compilare moduli incompleti e inesatti.

 

 

 

Come ottenere un testamento pubblico con Tuttovisure.it

Per ottenere copia del testamento pubblico attraverso i servizi di Tuttovisure.it è semplice e veloce.

È sufficiente compilare un form di richiesta indicando i seguenti campi:
I. Tipo di atto: selezionare “Successioni con atto notarile” (si badi bene che in caso di successione senza testamento, non c’è l’esistenza di un atto pubblico, ma solo di una formalità negli uffici dell’Agenzia delle Entrate; tutt’al più ci sarebbe una nota di iscrizione in Conservatoria dei registri immobiliari se nell’eredità è presente un bene immobiliare)
II. Maggiori indicazioni: è un campo a testo libero in cui è possibile inserire note aggiuntive
III. Anno di sottoscrizione del testamento
IV. Nome del notaio
V. Sede delle Conservatoria degli uffici immobiliari (nel caso non si conoscesse è possibile trovare quella di competenza tramite una funzione apposita di Tuttovisure.it
VI. Scelta della ricerca per: persona fisica, persona giuridica, immobile; trattandosi di un testamento sarà necessario eseguire una ricerca per persona fisica
VII. Nome e cognome del de cuius (ovvero la persona che ha fatto il testamento)
VIII. Codice fiscale del de cuius (se non si conoscesse, sarebbe possibile utilizzare la funzionalità aggiuntiva del portale)
IX. Data e luogo di nascita del de cuius

Una volta inviata la richiesta e pagati il servizio, il testamento sarà spedito dai consulenti di Tuttovisure.it entro 3/4 settimane tramite e-mail o attraverso altre modalità a scelta del richiedente (raccomandata, corriere espresso o invio internazionale).

In caso di chiarimenti o di assistenza, è possibile contattare i consulenti di Tuttovisure.it in orario di ufficio tramite e-mail o via chat.

 

 

 

Veloce. Semplice. Affidabile.