Visura protesti: cos’è e a cosa serve

Visura protesti: è un documento che ci permette di capire se una persona è un “cattivo pagatore” o se è in grado di onorare i debiti. Ma serve anche per conoscere la propria reputazione finanziaria.

Come fare per sapere se una persona che ci chiede un prestito o che ci paga con un assegno sarà in grado di restituire i nostri soldi o di onorare il debito?

La sola fiducia non basta. Il passo da compiere è quello di effettuare delle verifiche preventive in modo da valutare se la persona che abbiamo di fronte sia affidabile oppur un “cattivo pagatore”.

Tra le diverse informazioni che si possono recuperare nelle banche dati degli organi ufficiali presenti nel nostro Paese ci sono quelle che riguardano i protesti.

Grazie alla richiesta di una semplice visura protesti è possibile sapere se il nostro potenziale debitore si sia già rifiutato in passato di pagare quanto dovuto.

È un’informazione indispensabile per le banche che devono valutare se concedere o meno un fido.

È utile alle aziende e ai liberi professionisti che vendono beni ed erogano servizi a fronte di un corrispettivo. Per loro è una questione di introiti sapere se il fornitore o il cliente sarà in grado di pagare.

È una verifica da compiere se si vuole ottenere un prestito o un finanziamento, per saggiare la propria reputazione finanziaria nei confronti dei soggetti terzi.

La visura protesti è uno strumento valido in tutte quelle occasioni in cui è necessario farsi un’idea sulla solvibilità di qualcuno.

Vediamo allora cos’è il protesto e la visura protesti, quali sono gli effetti civili e come è possibile cancellare un protesto.

 

 

COS’E’ IL PROTESTO?

Il protesto è un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale (anche detto ufficiale levatore) con il quale si attesta la mancata accettazione o il mancato pagamento di un titolo di credito.

Ciò accade quando il debitore (detto anche protestato) si rifiuta di accettare o pagare una cambiale tratta o un vaglia cambiario, oppure il creditore non riesce a incassare un assegno bancario o postale per mancanza di fondi (si parla di assegno scoperto o “assegno in bianco”).

Quando ciò avviene, il creditore può tutelarsi rivolgendosi a un pubblico ufficiale in modo da procedere con la levata di protesto.

Alla fine di ogni mese, il pubblico ufficiale comunica i nominativi dei protestati al Tribunale che, a sua volta, li trasmette alla Camera di Commercio.

Nell’atto di protesto, in base alla Legge n. 349/1973, devono essere indicate le seguenti informazioni:
• la data in cui il creditore ha richiesto il pagamento del debito
• i dati anagrafici del creditore che ha avanzato istanza di protesto
• il luogo in cui è stata effettuata la levata di protesto
• il titolo di credito o di pagamento di cui si è richiesta la corresponsione
• i dati anagrafici del debitore (o la ragione sociale per le società)
• la residenza del debitore (o sede per le società)
• il luogo e la data di nascita del debitore
• la motivazione del rifiuto ad accettare o a pagare il titolo di credito

 

Gli effetti civili del protesto

Il protesto è utile al creditore perché fa decorrere gli effetti civili dell’inadempimento:
• interrompe i termini di prescrizione
• permette la costituzione in mora del debitore e inizia il conteggio degli interessi di mora
• è possibile avviare un’azione di recupero del credito al fine di ottenere un pignoramento
• rende possibile l’azione di regresso nei confronti del traente, del girante o dell’avallante; attenzione, però, perché tale diritto decade se non si fa istanza di protesto entro i termini stabiliti per legge in base al titolo emesso (vedi il paragrafo “Cos’è la levata di protesto?”)

In caso di assegno scoperto, il protesto fa sì che si applichi anche una sanzione amministrativa a carico del debitore se questi non effettua il pagamento entro 60 giorni dal protesto.

 

I titoli per cui si può chiedere il protesto

Il protesto può essere richiesto relativamente ai seguenti titoli:

• la tratta o cambiale tratta: è un titolo con cui il debitore ordina a un’altra persona di versare una determinata somma di denaro a un soggetto terzo (A ordina a B di pagare tot euro a C); nella cambiale tratta, dunque, compaiono tre soggetti:
– il traente: colui che ordina e garantisce il pagamento
– il trattario: colui che è obbligato al pagamento (a fronte della sua accettazione all’obbligazione)
– il beneficiario: colui a vantaggio del quale viene effettuato il pagamento (a volte beneficiario e traente possono coincidere)

• il vaglia cambiario o pagherò: è un titolo con cui il debitore promette in maniera incondizionata di pagare a un altro soggetto una determinata somma di denaro in un luogo e ad una scadenza stabilita (A promette a B di pagare tot il giorno X); i soggetti coinvolti sono:
– l’emittente: colui che effettua la promessa di pagamento e che consegna il titolo al beneficiario
– il beneficiario: è il creditore che riceve il titolo e che ha diritto alla sua riscossione alla scadenza (oppure alla girata per traferire il diritto ad altri soggetti)

• l’assegno bancario o postale: è un titolo di pagamento che sostituisce il contante ed è immediatamente incassabile

Una volta effettuata la levata di protesto, come detto, il nominativo viene comunicato al Tribunale e alla Camera di Commercio, finendo nel Registro informatico dei protesti.

 

COSA CONTIENE IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI

Il Registro informatico dei protesti è un elenco tenuto dalla Camera di Commercio esclusivamente in formato digitale e la sua consultazione è necessariamente telematica.

È accessibile al pubblico presentandosi agli sportelli delle Camere di Commercio oppure attraverso i servizi online forniti dal sito Registro Imprese o Telemaco.

Le informazioni recuperabili interrogando il Registro protesti sono:
• il numero di repertorio, la data e il luogo della levata di protesto
• il nome, il cognome, il domicilio, la data di nascita o il codice fiscale se il protestato è una persona fisica
• la ragione sociale, il codice fiscale o la partita Iva e la sede della società se il protestato è una persona giuridica
• la tipologia del titolo per la quali il debitore è stato protestato con la specifica indicazione se si tratti un assegno bancario o postale, una cambiale tratta o un vaglia cambiario
• la data di scadenza del titolo che non è stato accettato o che non si è pagato
• la somma dovuta dal pignorato indicata sul titolo
• il motivo del mancato pagamento

Nulla viene indicato nel registro sul creditore. Non è possibile risalire, dunque, alla sua identità.

Il registro protesti fornisce, a chi lo richiede, la visura protesti. È un documento di carattere pubblico poiché il protesto è un atto che vuole rendere pubblicità allo scopo di tutelare coloro che intendono intrattenere relazioni commerciali o finanziarie con un altro soggetto.

Per questo motivo interrogare il Registro Informatico dei protesti è indispensabile per avere informazioni su chi abbiamo di fronte.

 

COS’E’ LA LEVATA DI PROTESTO?

La levata di protesto è l’atto con il quale un pubblico ufficiale abilitato (detto ufficiale levatore) procede alla redazione di un titolo esecutivo che attesta la mancata accettazione o il mancato pagamento di un titolo di credito.

In base alla nostra normativa (Legge 12 giugno 1973, n. 349) sono ufficiali levatori:
• l’ufficiale giudiziario
• il notaio;
• il segretario comunale, se nel Comune non sono presenti notai o ufficiali giudiziari o se questi non sono disponibili per legittimo impedimento

Quando il debitore non adempie alla propria obbligazione, il creditore può rivolgersi a un ufficiale levatore consegnando il titolo di credito o di pagamento rimasto insoluto. Quest’ultimo si reca presso il domicilio del debitore per richiedere il versamento di quanto dovuto.

Nel caso di mancato pagamento, il pubblico ufficiale redige la levata di protesto e la trasmette al Tribunale della circoscrizione competente.

A sua volta, il Tribunale inoltra alla Camera di Commercio, il primo giorno del mese successivo, l’elenco dei protesti. Infine, entro 10 giorni dalla ricezione, la CCIAA pubblica i nominativi nell’Elenco Ufficiale dei Protesti.

 

I tempi per la levata di protesto

Per ottenere una levata di protesto bisogna rispettare tempi ben definiti a seconda del titolo di credito.

Per le cambiali a vista, occorre provvedere entro un anno data di emissione del titolo, mentre per le cambiali a data certa il tempo si riduce ai due giorni successivi.

Per gli assegni si deve rispettare la scadenza utile del termine per la loro presentazione che è pari a:

• 8 giorni se il titolo di pagamento è incassabile nello stesso Comune dell’emissione
• 15 giorni se il titolo di pagamento è incassabile in un Comune differente da quello di emissione
• 20 giorni se il titolo di pagamento è incassabile in un Paese straniero, ma localizzato nello stesso continente
• 60 giorni se il titolo di pagamento è incassabile in un Paese straniero localizzato in un altro continente

Può capitare che la levata di protesto sia illegittima. Ciò può avvenire per vizi di forma o vizi di merito.

Saperlo, non serve solo per far depennare il proprio nominativo dagli elenchi, eliminando la pubblicità negativa che ne consegue. È utile anche perché una segnalazione ingiusta può dar diritto a un risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale proprio per aver subito un pregiudizio alla propria reputazione personale o professionale.

 

Levata del protesto illegittimità per vizi di forma

Se si riscontrano dei vizi di forma è possibile richiedere la cancellazione del protesto dal Registro (art. 4, comma 2, della Legge n. 77/1955).

In base alla norma citata possono effettuare la richiesta:
• Il protestato
• Il pubblico ufficiale che ha redatto la levata di protesto
• La banca o istituto di credito che hanno proceduto alla levata

La richiesta va indirizzata alla Camera di Commercio, la quale ha il potere di verificare se vi siano stati errori o vizi di forma.

Sul punto val la pena di sottolineare che i vizi di forma sono degli errori di carattere procedurale e non riguardano nel merito l’esistenza o il contenuto delle obbligazioni tra debitore e creditore che, invece, possono generare vizi sostanziali.

Levata del protesto illegittimità per vizi di merito

Cosa ben diversa è l’illegittimità per vizi di merito che riguardano il contenuto delle obbligazioni reciproche tra protestato e creditore.

In questo caso la Camera di Commercio non ha i poteri per intervenire nella eventuale controversia. La cancellazione dal Registro informatico dei protesti può avvenire soltanto dopo che si sia espresso il Tribunale competente, organo deputato all’accertamento della sussistenza o meno delle motivazioni della levata di protesto.

È il tipo di illegittimità che può essere sollevata da coloro che siano stati segnalati per sbaglio o nonostante abbiano pagato il loro debito regolarmente.

Da questo punto di vista, richiedere una visura protesti può servire per verificare di non essere stati segnalati nonostante si siano rispettati gli impegni.

Ma cos’è la visura protesti e cosa contiene?

COS’E’ LA VISURA PROTESTI

La visura protesti è un documento rilasciato dalla Camera di Commercio che permette di sapere se si è stati protestati o se lo è stata un’altra persona con la quale abbiamo un rapporto economico.

Il certificato è estrapolato dal  tenuto dalla CCIAA che contiene l’elenco dei nominativi di coloro che hanno emesso un assegno scoperto oppure non hanno rispettato le scadenze di pagamento di cambiali tratte o vaglia cambiari.

I nominativi sono visibili per la durata di 5 anni a decorrere dalla loro pubblicazione nel registro. Dopo tale termine scatta la decadenza e il nominativo viene eliminato anche se il debito non è stato pagato.

Ciò significa che se un soggetto non è presente nel Registro informatico dei protesti non vuol dire che non sia un “cattivo pagatore” poiché potrebbe non aver rispettato i suoi impegni finanziari in un periodo antecedente ai 5 anni. Ad ogni modo, ottenere una visura protesti permette di avere informazioni relative all’ultimo lustro fornendo una fotografia della situazione nel passato recente.

Durante i 5 anni è possibile richiedere la cancellazione della segnalazione, ma solo a fronte del pagamento del dovuto e rispettando le procedure previste in base al titolo e alla tempistica del versamento (vedi il paragrafo “Visura protesti: quando è possibile la cancellazione dal Registro?”).

 

Le informazioni contenute nella visura protesti

Nella visura protesti sono presenti le seguenti informazioni:
• Nome e cognome del protestato (o ragione sociale in caso di società)
• Residenza del protestato
• Codice fiscale o partita Iva (nel caso di società)
• Indice dei protesti che indica il numero dei protesti iscritti sul nominativo indagato
• Elenco dei protesti che gravano sul protestato

Per ogni protesto elencato sono presenti le seguenti informazioni:
• Tipologia di titolo di credito o di pagamento
• Importo del titolo di credito o di pagamento
• Data e luogo di levata del titolo di credito o di pagamento
• Il numero di repertorio
• La data di iscrizione del Registro protesti
• L’indicazione della Camera di Commercio che ha rilasciato la visura protesti
• Motivi della mancata accettazione o del mancato pagamento del titolo di credito o di pagamento

Fax simile elenco visura protesti – Fonte: Tuttovisure.it

 

PERCHE’ RICHIEDERE UNA VISURA PROTESTI?

La visura protesti è uno dei tanti documenti che ci consentono di ottenere informazioni su una persona allo scopo di farci un’idea sulla sua affidabilità. È un certificato che contiene informazioni pubbliche e, quindi, non si lede alcun diritto alla privacy.

Allora perché non sfruttarlo?

Richiedere una visura protesti può essere utile in diverse situazioni e per diversi soggetti:

• Le banche e gli intermediari finanziari svolgono accurate indagini prima di concedere un prestito, un finanziamento o un mutuo. Un’indagine preliminare consente loro di assicurarsi che il cliente non sia un “cattivo pagatore”

• Le aziende dovrebbero indagare la solidità di un nuovo potenziale fornitore prima di intraprendere una collaborazione di scambio commerciale

• I liberi professionisti dovrebbero informarsi sui loro clienti per evitare di prestare i loro servizi per poi non essere remunerati

• I privati che vogliono stipulare un contratto con un altro privato (ad esempio, di compravendita, ma anche banalmente per la vendita della propria auto) dovrebbero verificare se la controparte sia in grado di adempiere alle sue obbligazioni

• I diretti interessati potrebbero avere interesse a conoscere se si è stati segnalati o meno nel Registro informatico dei protesti se si intende chiedere un mutuo o un finanziamento

Ottenere una visura protesti è semplice, veloce e poco costoso. Richiederla mette al riparo da errori che, al contrario, potrebbero rivelarsi molto cari.

VISURA PROTESTI: QUANDO È POSSIBILE LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO?

Il protesto produce effetti negativi sull’affidabilità finanziaria del soggetto che ne è stato colpito. D’altra parte, il Registro informatico dei protesti ha proprio la funzione di fornire ai terzi informazioni utili in merito alla solvibilità di una persona.

Se si è inseriti nell’elenco dei nominativi del registro difficilmente si potrà ottenere prestiti e finanziamenti, se non a fronte di maggiori garanzie.

Per tale motivo è bene sapere cosa prevede la normativa non soltanto sui motivi di segnalazione nel registro protesti, ma anche sulle modalità di cancellazione dal registro stesso.

L’iter per cancellare un protesto non è sempre uguale, ma prevede percorsi differenti a seconda che si tratti di un assegno o di una cambiale, oppure in base a quando il protestato provvede a pagare quanto dovuto.

La cancellazione, però, può avvenire anche per protesti illegittimamente o erroneamente levati e, ancora, la segnalazione decade trascorsi 5 anni dalla pubblicazione del protesto.

In definitiva, esistono quattro tipologie di cancellazione:
• Cancellazione del protesto per le cambiali
• Cancellazione del protesto per gli assegni
• Cancellazione del protesto illegittimamente o erroneamente levato
• Decadenza del protesto

Una volta che vi sia stata la cancellazione definitiva della segnalazione dal Registro informatico, il protesto si considera come se non fosse mai avvenuto.

 

La cancellazione del protesto per le cambiali

L’iter di cancellazione di un protesto nel caso di emissione di cambiali è leggermente differente da quello previsto per gli assegni.
Non solo. La procedura varia anche a seconda di quando è stato onorato il debito. La normativa prevede una distinzione tra titoli pagati entro un anno e titoli pagati oltre un anno.

Per le cambiali tratte o vaglia cambiari pagati entro un anno dalla levata di protesto è possibile richiedere la cancellazione del proprio nominativo dal Registro informatico dei protesti depositando un’apposita istanza presso la Camera di Commercio competente (ovvero quella dove risiede il protestato).

La richiesta da depositare prevede:
• la consegna della cambiale protestata e dell’atto di protesto in originale (o in alternativa un estratto dell’atto rilasciato dall’Ufficiale Levatore)
• la consegna della quietanza di pagamento in originale (o in alternativa una liberatoria rilasciata dal creditore)
• la consegna della copia dei documenti di identità del protestato e del creditore
• l’applicazione di una marca da bollo e il pagamento dei diritti di segreteria

Per le cambiali tratte o vaglia cambiari pagati oltre un anno dalla levata di protesto è sempre possibile richiedere la cancellazione del proprio nominativo dal Registro informatico dei protesti, ma solo dopo aver ottenuto la riabilitazione. Per ottenerla, il protestato dovrà presentare un’apposita domanda al Tribunale della provincia di residenza fornendo la prova di aver saldato il debito. Solo dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione, potrà depositare la domanda di cancellazione al Registro protesti presentando i documenti sopra elencati.

In entrambi i casi, se l’istanza viene accolta, la segnalazione nell’elenco protesti sarà cancellata entro i 20 giorni successivi.

 

La cancellazione del protesto per gli assegni

La cancellazione del protesto a causa di un “assegno in bianco” non può mai essere immediata (salvo che per errori o illegittimità), anche se il protestato ha prontamente pagato il debito.

Ciò poiché il legislatore ha voluto dare agli assegni un peso differente rispetto alle cambiali. Se queste ultime sono titoli di credito (quindi l’emittente potrebbe non avere la disponibilità di denaro al momento dell’emissione), l’assegno bancario è un titolo di pagamento che presuppone che chi lo emette abbia già la disponibilità dei soldi in banca o in posta.

Di qui, la ragione di una procedura più rigorosa per il mancato pagamento o la mancata accettazione degli assegni.

La normativa prevede che anche se l’assegno protestato viene pagato entro 60 giorni dalla data di presentazione all’incasso, evitando le sanzioni amministrative, il nominativo deve apparire nell’elenco dei protestati per un anno senza che possa essere chiesta la cancellazione.

Lo scopo è quello di rendere noto ai terzi il comportamento inadempiente del protestato. Solo dopo un anno, si potrà richiedere la cancellazione. Ma anche qui, la procedura è più stringente poiché prima di fare richiesta di depennamento alla Camera di Commercio, occorre ottenere il provvedimento di riabilitazione dal Tribunale competente.

L’unica possibilità che viene data al protestato che abbia pagato il debito è quella di chiedere alla Camera di Commercio l’inserimento dell’annotazione “pagato” associata al proprio nominativo.

 

La cancellazione del protesto illegittimamente o erroneamente levato

Può capitare che il proprio nominativo sia inserito per errore o per motivi illegittimi nel Registro protesti.

In questo caso la cancellazione del nominativo può essere richiesta:
• dal soggetto protestato
• dalla banca o intermediario finanziario
• dal pubblico ufficiale che ha redatto l’atto di protesto

Si ricorda che la Camera di Commercio può decidere sull’erroneità o sulla illegittimità del protesto solo da un punto di vista formale della levata, ma non da quello sostanziale la cui decisione spetta al giudice ordinario.

In altre parole, se viene richiesta la cancellazione per motivi che riguardano i rapporti tra debitore e creditore, la Camera di Commercio non ha poteri decisionali, a differenza delle ipotesi in cui ci siano vizi di forma.

La decadenza del protesto

La decadenza è cosa ben diversa dalla richiesta di cancellazione, ma l’effetto è comunque quello dell’eliminazione del nominativo del protestato dal Registro protesti.

La decadenza è l’estinzione del protesto indipendentemente dal fatto che il debito sia stato pagato.

Il nostro legislatore (art. 4 della Legge n. 235/2000) ha previsto che dopo 5 anni dalla pubblicazione, il protesto viene automaticamente cancellato dal Registro senza che ci sia alcun intervento da parte del debitore e senza la necessità che questi abbia saldato il suo debito.

Trascorsi i 5 anni, quindi, il protesto è come se non ci fosse mai stato. Ciò non toglie, però, che il creditore possa soddisfarsi attraverso azioni legali di recupero del credito per ottenere il pagamento.

 

Visura protesti

 

CANCELLAZIONE D’UFFICIO CAUSA COVID-19

Esclusivamente con riferimento al periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 settembre 2021, le Camere di Commercio (tramite la società InfoCamere) hanno provveduto a cancellare d’ufficio i protesti levati in tale periodo.

La ragione di tale scelta governativa è stata legata al COVID-19. In piena pandemia molte attività hanno risentito i contraccolpi economici dovuti alle restrizioni e alle chiusure imposte per contenere i contagi. Ugualmente, molti privati cittadini si sono potuti trovare nella difficoltà di non poter rispettare gli impegni presi a causa di mancati introiti reddituali.

Per sostenere le imprese e i cittadini in difficoltà, il Governo (mediante l’art. 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) ha previsto fino al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini per:
• la presentazione al pagamento di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito
• la levata del protesto
• il pagamento tardivo dell’assegno bancario o postale

Dal 9 marzo al 31 agosto 2020 non era possibile, dunque, levare il protesto per gli assegno assegni portati all’incasso e non accettati o per i mancati pagamenti di cambiali e pagherò.

Il comma 3 del decreto-legge citato ha, inoltre, stabilito che “I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d’ufficio alla loro cancellazione”.

Dunque, è stata prevista non solo sospensione dei termini, ma anche la cancellazione dell’eventuale protesto già pubblicato nel registro a partire dal 9 marzo 2020.

Con il perdurare dello stato di emergenza, il Governo è intervenuto nuovamente sulla tempistica delle sospensioni e cancellazioni automatiche (da ultimo con l’art. 13, comma 7-bis, della Legge 106/2021) procrastinando le misure fino al 30 settembre 2021.

 

VISURA PROTESTI: I SERVIZI OFFERTI DA TUTTOVISURE.IT

Tuttovisure.it è distributore ufficiale di InfoCamere, il che garantisce report da fonte ufficiale in tempi rapidi.

Ma la visura protesti non è il solo servizio che viene offerto. Per valutare se una persona sia affidabile o sia un “cattivo pagatore” ci sono anche altri strumenti aggiuntivi che è possibile utilizzare per un’analisi più completa.

Partendo da una ricerca base per procedere verso indagini più approfondite è possibile usufruire dei seguenti servizi:
1. Visura protesti
2. Visura protesti + pregiudizievoli
3. Visura protesti + pregiudizievoli + Crif Eurisc + CTC + Experian (in aggiunta è possibile ottenere anche una visura presso la Banca d’Italia e non solo presso i SIC privati)

La prima scelta da compiere è se indagare su una persona fisica oppure un’azienda.
Nel primo caso occorre fornire il nome, il cognome, il codice fiscale e la data e il luogo di nascita della persona. Nel secondo caso occorre indicare la ragione sociale e la partita Iva o il codice fiscale dell’impresa.

Ultimo chiarimento: il terzo servizio offerto è destinato esclusivamente ai diretti interessati e non ai soggetti terzi poiché i SIC (Crif Eurisc, CTC, Experian) sono regolati dal “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” che vieta il rilascio di informazioni a soggetti terzi.

Vediamo cosa prevedono i differenti servizi e quali sono le informazioni che forniscono.

Visura Protesti

Presso tutte le Camera di Commercio presenti in Italia è tenuto il Registro informatico dei protesti che contiene l’elenco dei protesti levati nei confronti dei soggetti che hanno emesso un “assegno in bianco” oppure che non hanno pagato una cambiale o un vaglia cambiario.

Come detto, Tuttovisure.it è distributore ufficiale di InfoCamere e può interrogare facilmente il registro.

Fornendo i dati di una persona è possibile ottenere l’elenco dei protesti a suo carico registrati negli ultimi cinque anni. Il costo base del servizio fornisce fino a un massimo di 10 risultanze (ovvero le registrazioni dei soggetti), che possono aumentare a blocchi di 10 con un costo aggiuntivo di soli 3 euro.

Se non dovessero comparire segnalazioni a carico di una persona, si riceverà una visura negativa. Attenzione, però, che la mancanza del nominativo nell’elenco non significa automaticamente che la persona non sia mai stata protestata. Se c’è stata una cancellazione definitiva dal Registro informatico dei protesti o se è trascorso il periodo previsto per legge per la pubblicità sul registro stesso, il protesto si considera come mai avvenuto e, quindi, il nominativo viene depennato.

 

Visura protesti + Pregiudizievoli

Assieme alla visura protesti è possibile ottenere anche l’elenco delle pregiudizievoli a carico di un soggetto.

Le pregiudizievoli sono gravami a carico di una persona quali un’ipoteca giudiziale o un pignoramento.

Sono informazioni che si possono reperire presso la Conservatoria dei registri immobiliari e nel Catasto tavolare (nel caso di ipoteca giudiziale, pignoramento immobiliare o fallimento) oppure nei Tribunali e nelle Camere di Commercio (protesti e pignoramenti).

Le note di trascrizione presenti nelle Conservatorie e le informazioni presenti nei Tribunali e nelle Camere di Commercio sono pubbliche. Sono, quindi, consultabili non solo dai diretti interessati, ma da chiunque ne abbia interesse.

Scegliendo questo servizio si otterrà un report più approfondito poiché oltre a verificare la presenza o meno di protesti, si viene a conoscenza di eventuali gravami che pesano sul patrimonio immobiliare e finanziario di un individuo. È una visione più ampia di indagine che consente di analizzare in maniera più profonda l’affidabilità di qualcuno e la sua capacità di adempiere agli impegni finanziari presi con le banche e istituti di intermediazione finanziaria, con le assicurazioni e con le società di leasing.

Nel report non sono, tuttavia segnalati i debiti che la persona ha contratto con altri privati o con le aziende poiché le informazioni presenti in Conservatoria e nel Catasto tavolare sono ricavabili da atti notarili e nei Tribunali da atti giudiziari. Scritture private o contratti societari non sono atti pubblici e, come tali, non sono soggetti a pubblicità.

Per poter usufruire di tale servizio, oltre a indicare i dati anagrafici del soggetto da indagare, è necessario inviare una copia del proprio documento di identità. È comunque garantito l’anonimato della ricerca nei confronti della persona per la quale si richiede il report.

 

Protesti + Pregiudizievoli + Crif Eurisc + CTC + Experian

È un servizio rivolto esclusivamente ai diretti interessati. Ciò significa che il servizio non può essere attivato per ricevere un report su una persona terza o su un’azienda.

Questo perché dal 1° gennaio 2005 i SIC (Sistemi di informazione creditizia) sono regolamentati dal “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, che non consente il rilascio di informazioni su terzi.

È il tipo di indagine più completo che ingloba i due servizi precedenti con l’aggiunta di un’interrogazione alle centrali rischi private. In aggiunta è possibile richiedere un controllo anche alla Centrale dei Rischi, ovvero la banca dati gestita direttamente dalla Banca d’Italia.

È un servizio utile per capire quale sia la propria “reputazione pubblica” da un punto di vista finanziario o se si è stati bollati come “cattivo pagatore”, soprattutto se si è in procinto di chiedere un prestito o un finanziamento.

È ancor più importante indagare se ci è stato rifiutato un prestito perché si è stati iscritti erroneamente nelle centrali rischi oppure il nostro nominativo non è ancora stato cancellato.

 

I tempi del report

Il report ottenibile è corposo e ricco di informazioni che provengono da forti ufficiali differenti. Per questo la tempistica di ricevimento dei documenti è articolata nel modo seguente:

Entro 2 ore dal pagamento del servizio (e all’interno degli orari di ufficio) si riceve via e-mail il report contenente la visura protesti e l’eventuale elenco delle pregiudizievoli ricavate da Conservatoria, Catasto tavolare, Tribunali e Camera di Commercio

In circa 2 giorni dalla conferma di lavorazione della pratica (che arriva per posta elettronica) si ottiene la visura della banca dati CTC, salvo ritardi imputati ai SIC

In circa 5 giorni si ottengono le visure delle banche dati di Crif e di Experian, salvo ritardi imputati ai SIC

In aggiunta, è possibile richiedere anche una visura sulla banca dati della Centrale rischi della Banca d’Italia e la visura presso la CAI (Centrale allarme interbancaria), ovvero un archivio informativo, sempre della Banca d’Italia, in cui sono presenti segnalazioni su assegni e carte di credito.

Richiedere il report è più semplice a farsi che a dirsi. Compilando il form di richiesta sul sito e dopo aver pagato il servizio, riceverai immediatamente al tuo indirizzo di posta elettronica i documenti da compilare e firmare. Riceverai contestualmente anche tutte le informazioni di cui hai bisogno per proseguire con la procedura di ricerca.

Niente paura. Tuttovisure.it fornisce assistenza via e-mail o via chat in orario di ufficio e i nostri consulenti sono a tua disposizione nel caso avessi bisogno di ulteriori chiarimenti sulla compilazione della domanda.

Veloce, Semplice, Affidabile