Supercondominio, le regole per convocare l’assemblea

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La questione del rappresentante d’assemblea

Per ogni condominio è necessario nominare un rappresentante d’assemblea che si occupi della gestione ordinaria delle parti comuni e della nomina dell’amministratore. Il ruolo del rappresentante, dunque, non può essere svolto dall’amministratore, ma è possibile designare come tale una persona terza estranea al condominio.
Qualora il condominio non arrivi a nominare nessuno come rappresentante, e uno dei partecipanti decida di ricorrere al giudice, quest’ultimo ha facoltà di decidere di assegnare la nomina ad un terzo estraneo. Il ricorso al contenzioso, del resto, con la nuova riforma rischia di diventare una probabilità molto più frequente, per l’alto quorum richiesto per nominare il rappresentante (serve la maggioranza di intervenuti che identifichi almeno i due terzi dei millesimi), il divieto di nominare l’amministratore come rappresentante e di conferirgli deleghe, ed il nuovo limite al conferimento di deleghe ai condomini.

Chi partecipa all’assemblea e come si vota

Premesso che i partecipanti all’assemblea sono tutti i condomini di tutti i numeri civici interessati, per capire chi vota bisogna dividere le questioni in ordinarie e straordinarie. Sulle prime sono chiamati a votare i rappresentanti, mentre sulle altre decidono personalmente i partecipanti.
Qualora dunque all’ordine del giorno siano presenti solo questioni straordinarie, è necessario che intervengano tutti i partecipanti, anche se sono meno di sessanta, mentre se da discutere sono sia questioni di gestione ordinaria che straordinaria, devono partecipare sia i rappresentanti (che discutono e votano solo sulle prime) che tutti i partecipanti (che discutono e votano solo sulle seconde).

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I termini per le impugnazioni

Per annullare le deliberazioni affette da vizi che riguardano il procedimento di convocazione e le maggioranze (procedura che può essere effettuata, per le decisioni di assemblea ordinaria, da ogni singolo partecipante del supercondominio senza possibilità di delega al rappresentante), si ha tempo fino a trenta giorni dalla data della deliberazione per dissenzienti ed astenuti, e dalla data di comunicazione della delibera per gli assenti. In quest’ultimo caso, l’iter deve passare attraverso il rappresentante, che è tenuto ad informare l’amministratore, il quale a sua volta dovrà trasmettere il verbale ai condomini.

Simona Di Michele

Fonti Il Sole 24 Ore