Modifica articolo 1129 del codice civile
Le attuali disposizioni prevedono che sale a otto il limite minimo per cui è obbligatoria la nomina di un “gestore” del condominio.
Quindi nel caso in cui si decida o si è obbligati alla nomina di un amministratore di condominio, sempre secondo le nuove disposizioni, questa deve avvenire con la maggioranza dei partecipanti all’assemblea e rappresentanti almeno la metà del valore dell’edificio (ossia 500 millesimi).
Il legislatore definisce l’incarico affidato all’amministratore no come un contratto, ma come un mandato a termine con durata di un anno, rinnovabile di un altro anno. Così anche il rinnovo del mandato segue le regole di approvazione sopra delineate.
È obbligo per l’amministratore inviare una raccomandata con allegato il preventivo per la propria prestazione, con chiara indicazione del suo compenso controprestazione per la gestione del condominio.
In alternativa può indire una assemblea dei condomini, in cui accetterà il mandato, allegando al verbale di assemblea il preventivo che avrà in precedenza fatto visionare ai condomini.
Ulteriore obbligo per l’amministratore è comunicare nell’atto dell’assemblea le proprie generalità, indicando anche i recapiti dello studio.