Certificato penale a tutela dei minori, obbligatorio anche nel volontariato

[custom_frame_center shadow=”on”]Certificato penale minori obbligatorio anche per enti volontariato[/custom_frame_center]

Cosa prevede il provvedimento sul certificato penale per i minori

Il certificato penale del casellario giudiziale va richiesto obbligatoriamente da tutti i datori di lavoro pubblici e privati agli assunti dal 6 aprile scorso (previa loro consenso) che entrino in contatto regolare e continuativo con dei minori. La disposizione è finalizzata a verificare l’eventuale presenza di condanne per reati quali prostituzione minorile (articolo 600-bis del codice penale), pornografia minorile (articolo 600-ter), detenzione di materiale pornografico (articolo 600-quater), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-quinquies), adescamento di minorenni (articolo 609-undecies), e quella di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che prevedano contatti diretti e regolari con minori.

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Chi deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per i minori

Ad essere coinvolti nell’obbligo non sono solo coloro che assumono per attività professionali, ma anche gli enti e le associazioni che svolgono volontariato in maniera organizzata e non occasionale, e che per far ciò stipulano contratti di lavoro subordinato o parasubordinato. Se tali enti usufruiscono dell’opera di volontari veri e propri, dunque, l’obbligo della richiesta del certificato non sussiste.
Sono tenuti a richiedere il documento anche i datori che impiegano un collaboratore a progetto, un associato in partecipazione o un titolare di partita Iva. E ancora, coinvolte nella disposizione sono anche le associazioni culturali organizzatrici di corsi a cui possono iscriversi i minorenni, e tutte le professioni o attività quali l’insegnante, l’allenatore, l’operatore scolastico, il pediatra, l’autista di scuolabus, l’educatore, l’addetto alla mensa scolastica.

Simona Di Michele

Fonti Il Sole 24 Ore