Come fare una visura ipotecaria e a cosa serve? Ecco una mini guida

 

Visura ipotecaria: è il giusto strumento per conoscere il nome dell’attuale proprietario di un immobile o di un terreno, se ci sono altri diritti reali sulla proprietà o se gravano su di essa mutui, ipoteche o pignoramenti.

Mai comprare un immobile al buio. Si potrebbe rimettere molto di più di una caparra o di un acconto.

Prima di firmare un contratto preliminare di vendita (noto anche come compromesso), e consegnare contestualmente un assegno di decine di migliaia di euro, è necessario indagare se le informazioni fornite dal venditore sullo status giuridico dell’immobile siano vere o se ci siano altri dati a noi non noti.

Esiste uno strumento che in Italia consente di conoscere in maniera sintetica gli atti relativi all’unità immobiliare interessata: la visura ipotecaria.

Cosa diversa rispetto alla visura catastale, la visura ipotecaria (detta anche ipocatastale) permette di visionare l’elenco delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni relative a un determinato bene immobiliare o a una determinata persona (sia fisica che giuridica).

Con una semplice di richiesta di visura ipotecaria è facile risalire al proprietario di un fabbricato (sia persona fisica che giuridica), al tipo di atto che ha generato il passaggio di proprietà (compravendita, donazione, successione, ecc…) e se ci siano eventuali gravami sulla proprietà.

Tale indagine si può effettuare nella Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio o attraverso il servizio fornito da Tuttovisure.it.

 

 

COS’E’ LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI

La Conservatoria dei Registri immobiliari, ora Ufficio di Pubblicità immobiliare, è uno specifico dipartimento che dipende direttamente dall’Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio).

Ha il compito di conservare tutti gli atti e le scritture relative agli immobili presenti sulla quasi totalità del territorio nazionale (ad esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano, quelle di Gorizia e Trieste e sporadici Comuni delle province di Brescia, Belluno, Vicenza e Udine) nei quali è presente il catasto tavolare.

Inoltre, l’Ufficio di Pubblicità immobiliare è deputato all’iscrizione di ipoteche, di privilegi agrari e speciali.

È presente un ufficio in ogni regione (con sedi nelle diverse circoscrizioni) e in ciascuno di essi sono depositati i documenti relativi agli edifici ubicati all’interno della regione stessa.

Lo scopo della Conservatoria è duplice: da una parte quello di registrare tutte le variazioni che intervengono sullo stato di diritto di un edificio e dall’altra fornire un servizio di pubblicità appannaggio dei soggetti terzi.

Si ricorda, infatti, che la Conservatoria deve gestire i “pubblici” registri immobiliari, nel senso che le informazioni (di natura “pubblica”) che detiene devono essere messe a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Riassumendo, le funzioni della Conservatoria dei Registri immobiliari sono due:
1. Registrare le formalità (trascrizioni, iscrizioni e annotazioni) relative agli edifici preservando le informazioni del patrimonio immobiliare italiano

2. Trasmettere le informazioni depositate nei registri a chiunque ne faccia espressa richiesta

Per ottemperare a entrambe le funzioni, il legislatore ha previsto che ogni atto e ogni scrittura privata che modifichino lo stato di un immobile debbano essere necessariamente trascritti nei pubblici registri della Conservatoria in modo che possano essere messi a disposizione dei soggetti terzi.

L’articolo 2658 del Codice civile sancisce che “La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l’originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall’archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall’articolo precedente”.

In altre parole, il legislatore ha prescritto che vi sia corrispondenza tra lo stato reale di diritto con quanto registrato in Conservatoria. Se così non fosse e si eludesse una trascrizione, l’immobile non potrebbe essere oggetto di una successiva cessione.
Per essere certi, in fase di compravendita, della correttezza dello status di un immobile è necessario richiedere una visura ipotecaria.

 

COSA SI PUO’ RICHIEDERE ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI?

È un registro pubblico che conserva, pubblica e rende noto a chi lo richiede tutti gli atti e le scritture private relative ad un determinato immobile in modo da tenere traccia e soprattutto prova del trasferimento dei diritti reali tra le parti di un contratto immobiliare.

Il nostro Codice civile, all’art. 2650, prescrive che se “un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto”. In altre parole, se l’unità immobiliare che abbiamo appena comprato non è stata precedentemente registrata, attraverso la trascrizione dell’atto notarile presso la Conservatoria, non è possibile effettuare la trascrizione del nostro rogito.

Non è una cosa da poco. Prima di sottoscrivere un contratto di compravendita immobiliare è doveroso conoscere se il venditore ha precedentemente effettuato la trascrizione della casa che ci si accinge a comprare, se il venditore è il titolare del diritto di proprietà o, ancora, se sull’immobile gravano ipoteche, mutui o pignoramenti a noi sconosciuti.

La soluzione, immediata e necessaria, è ottenere una visura ipotecaria da richiedere direttamente in Conservatoria o attraverso il nostro form senza ulteriori sprechi di tempo e riducendo il margine di errore nella domanda della documentazione.

A chi lo richiedesse, è possibile recuperare rapidamente presso le Conservatorie all’interno dell’intero territorio nazionale:

• la visura ipotecaria (o visura di conservatoria dei registri immobiliari) che contiene informazioni complete in merito alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni relative a una determinata unità immobiliare; è un documento che fornisce la certezza della proprietà e delle eventuali pregiudizievoli che gravano sull’immobile (l’elenco delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni dell’immobile oggetto di ricerca è generalmente composto da 30 formalità per visura)

• la copia dell’atto notarile per cui si è fatta la trascrizione. Va detto, però, che in questo caso sarebbe meglio utilizzare il differente servizio di richiesta copia atto notarile (per saperne di più leggi l’articolo “Come ottenere la copia di un atto notarile”).

Concentrandosi sulla visura ipotecaria (o visura ipocatastale), vediamo cos’è e quali informazioni contiene.

 

COSA CONTIENE UNA VISURA IPOTECARIA?

Alla Conservatoria dei registri immobiliari è possibile richiedere una visura ipotecaria, ovvero un documento di carattere probatorio che contiene l’elenco delle prime 30 formalità trascritte e registrate negli archivi pubblici che possono riguardare sia:
• un edificio o un terreno
• una persona fisica o una persona giuridica

Ma cosa sono di preciso le “formalità”? Sono tre e sono la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione.

La trascrizione è la formalità deputata a registrare il passaggio di proprietà di un bene immobiliare da un soggetto a un altro, che può avvenire tramite:
• Compravendita immobiliare
• Donazione
• Successione
• Pignoramento

Le trascrizioni consentono di risalire alla tipologia di atto pubblico che ha consentito il passaggio di proprietà e, quindi, il motivo per cui vi è stato l’acquisto del diritto reale sull’immobile oggetto di ricerca. E’ un dettaglio di notevole importanza, soprattutto quando si intende comprare una casa precedentemente oggetto di donazione o successione.

Le iscrizioni sono le formalità che riguardano gli eventuali gravami che pendono in capo all’immobile e che forniscono una garanzia per i creditori, come:
• Ipoteche legali o giudiziali
• Mutui
• Pignoramenti

Infine, le annotazioni. Sono le formalità che registrano modifiche e variazioni delle trascrizioni o delle iscrizioni (come, ad esempio, la cancellazione di un’ipoteca o la cancellazione di un mutuo).

Come specificato, gli atti devono essere obbligatoriamente trascritti o iscritti in Conservatoria dei registri immobiliari. Ma l’onere della registrazione è differenza a seconda che gli atti siano:

– di natura volontaria, con il consenso del titolare del diritto trascritto o iscritto; i casi classici sono la compravendita, l’accensione di mutui (o la cancellazione di ipoteche), dove vi è la volontà dell’acquirente di comprare una casa, magari con l’ausilio finanziario di una banca o di un istituto di intermediazione finanziaria

– di natura pregiudizievole, dove l’origine è di natura legale e prevede gravami sull’immobile e/o su chi vanti dei diritti sull’immobile; lo sono, ad esempio, le ipoteche giudiziarie (ottenute tramite decreti ingiuntivi con formula esecutiva) e le citazioni (atto con cui un soggetto contesta la titolarità di un diritto su un immobile o richiede che si stipuli il rogito dopo aver sottoscritto un compromesso di vendita)

Quando si parla di visura catastale e visura ipotecaria possono sorgere dei dubbi e, a volte, possono essere utilizzati erroneamente come fossero sinonimi. Non è così, sia da un punto di vista sostanziale (cioè le informazioni che sono contenute), sia da un punto di vista legale (ovvero la capacità di essere un documento utile ai fini della prova) e, infine, anche da un punto di vista amministrativo (i due documenti sono emessi da Uffici differenti anche se entrambi facenti capo all’Agenzia delle Entrate).

Se Catasto e Conservatoria vengono confusi, c’è il rischio di non riuscire a trovare le informazioni di cui si ha bisogno.

 

visura_catastale

 

LA DIFFERENZA TRA VISURA IPOTECARIA E VISURA CATASTALE

Se fosse una proporzione matematica si potrebbe affermare che il Catasto sta alla visura catastale come la Conservatoria dei registri immobiliari sta alla visura ipotecaria.

Il punto di contatto tra i termini è che è possibile fare indagini sullo stesso immobile nei due uffici differenti e per ricavare informazioni diverse, ma complementari.

La prima e importante differenza riguarda la tipologia di informazioni ricavabili.

Come descritto, nella Conservatoria si ottengono le informazioni sullo status giuridico di un bene immobile. Grazie all’esame delle formalità elencate nella visura ipotecaria è possibile sapere:
• quali siano stati i passaggi di proprietà di un immobile o di un terreno
• quali immobili o terreni sono posseduti da un soggetto (sia persona fisica che giuridica)
• quale tipo di atto pubblico ha generato il passaggio di proprietà
• quali atti sono stati compiuti relativamente a gravami, diritti o a limitazioni della proprietà
• le modifiche avvenute nel tempo sulle note di trascrizione e iscrizione

Sono tutte informazioni che riguardano lo status giuridico e le note presenti nella visura ipotecaria o ipocatastale forniscono la titolarità giuridica di un bene, di un diritto o di un aggravio.

Il Catasto è l’ufficio deputato a registrare tutti gli immobili ubicati sull’intero territorio nazionale.

Conserva e pubblica gli atti, gli elementi grafici e i disegni relativi a un determinato terreno o immobile.

È una sorta di inventario del patrimonio immobiliare italiano.

Gestito agli inizi del nuovo secolo dall’Agenzia del Territorio, è stato poi inglobato nell’Agenzia delle Entrate con il D.lgs. n° 95/2012.

Ciò che si può richiedere al Catasto è la visura catastale, che fornisce informazioni in merito a:
• i dati identificativi catastali di un bene immobile (o dei terreni): il Comune, il foglio, la particella, il subalterno, la sezione amministrativa e urbana (per il solo Catasto fabbricati) e la sezione censuaria (per il solo Catasto terreni)
• i dati di classamento sugli immobili del Catasto fabbricati: l’indirizzo, la zona censuaria, la categoria catastale, la classe e la consistenza espressa in vani e in metri quadrati (dal 2015 hanno fatto il loro ingresso in visura le misure della superficie totale dell’unità immobiliare e la superficie al netto delle aree scoperte, espresse in metri quadrati)
• i dati sui terreni del Catasto terreni: la qualità (intesa come tipo di macrocoltura agraria), la classe e la superficie (espressa in ettari, are o centiare)
• la rendita catastale (per i fabbricati)
• il reddito dominicale e il reddito agrario (per i terreni)
• i dati anagrafici delle persone (sia fisiche che giuridiche) che hanno la titolarità dell’immobile
• la mappa catastale (nel caso dei terreni)
• le planimetrie (nel caso delle unità immobiliari)
• le monografie dei punti fiduciali e dei vertici della rete catastale
• l’elaborato planimetrico (elenco subalterni e rappresentazione grafica)
• gli atti di aggiornamento catastale.

Così come per la Conservatoria, anche le informazioni catastali sono pubbliche, quindi possono essere richieste da chiunque ne faccia richiesta. Soltanto la planimetria è consultabile dai soli titolari dei diritti sugli immobili e non dai terzi. Ma il loro scopo è differente.

La visura catastale fornisce una fotografia dello stato di fatto del fabbricato o del terreno. Indica l’ubicazione, la classificazione e l’immagine della distribuzione dello spazio che occupa. Nulla viene fornito in merito allo status giuridico, su quale sia l’atto che ha permesso il passaggio di proprietà o su eventuali gravami in capo al bene immobiliare.

Visura ipotecaria e visura catastale hanno, dunque, funzioni diverse: la prima fornisce indicazioni sullo stato “giuridico” del bene immobiliare fornendo informazioni sui dati identificativi dell’immobile e sui suoi proprietari; la seconda fornisce indicazioni sullo stato “fisico” attraverso planimetrie e rappresentazioni grafiche.

Non solo. La visura ipotecaria è uno strumento che serve a dimostrare gli eventuali diritti e oneri in capo a un bene immobile, la visura catastale è uno strumento fiscale, nel senso che sulla base degli elementi riportati (in primis la rendita catastale) vengono calcolate le tasse relative ai beni immobili (IMU, Tari, ecc…).

Per questo gli enti preposti a fornire informazioni sono differenti. Anche se entrambi sono inglobati nell’Agenzia delle Entrate, la visura ipotecaria, abbiamo visto, è rilasciata dalla Conservatoria dei registri immobiliari, mentre la visura catastale è rilasciata dal Catasto (fabbricati o terreni).

Infine, c’è l’aspetto legale. La visura ipotecaria rilasciata dalla Conservatoria è probatoria, nel senso che fornisce una prova certa della titolarità giuridica dei diritti e degli oneri che ricadono sul bene immobile. Può essere utilizzata, dunque, come prova in sede legale.

La visura catastale rilasciata dal Catasto, invece, non è probatoria, ma solo consultativa. Tra l’altro, in caso di compravendita, il Catasto potrebbe anche non essere aggiornato poiché mancante di voltura. Per recuperare il nome del titolare attuale dell’unità immobiliare bisognerebbe ottenere una visura ipotecaria dalla Conservatoria e, successivamente, richiedere l’apertura della nota di trascrizione dell’atto di compravendita.

Ad ogni modo, anche la visura catastale è molto importante, pur non essendo probatoria. Oltre alla valenza fiscale per il calcolo della base imponibile delle tasse sulla casa, è essenziale in sede di acquisto immobiliare per verificare che sul bene ci sia la conformità catastale (ovvero lo stato di fatto deve corrispondere a quanto riportato nei documenti catastali).

COME LEGGERE UNA VISURA IPOTECARIA

Una volta conosciuto il significato dei dati, leggere una visura ipotecaria risulta semplice.
Le principali ispezioni sono quelle per immobili e per soggetto.

Nel frontespizio del documento sono riportati (figura 1):
• i dati della sede della Conservatoria competente
• la data del rilascio della visura ipocatastale
• l’ora del rilascio della visura ipocatastale
• il numero totale dei fogli di cui si compone il documento

 

Figura 1 – Fonte: Tuttovisure.it

 

Nella sezione successiva sono riportati (figura 2):
• la tipologia dell’ispezione telematica (per immobile, per soggetto, per azienda)
• il numero e la data dell’ispezione
• il nome del richiedente

Figura 2 (Ispezione per soggetto) – Fonte Tuttovisure.it

 

 

Il campo successivo è dedicato ai dati della richiesta (figura 3):
• in caso di richiesta per immobile: sono presenti le informazioni indicate dal soggetto richiedente sul Comune in cui si trova l’immobile oggetto della ricerca, il tipo di catasto (fabbricati o terreni), la sezione, il foglio, la particella e il subalterno
• in caso di richiesta per soggetto: sono indicati dalla persona richiedente il nome, il cognome, il sesso, il luogo e la data di nascita della persona su cui si intende indagare

Figura 3 (Ispezione per immobile) – Fonte: Tuttovisure.it

Figura 3 (Ispezione per immobile) – Fonte: Tuttovisure.it

 

La sezione subito dopo rileva la situazione di aggiornamento, con la specifica del periodo informatizzato nel caso di ispezione telematica.

Nella la visura ipotecaria per immobili, il campo seguente fornisce l’elenco degli immobili risultanti in archivio in base ai dati della richiesta, con la specifica (figura 4):
• del Comune di ubicazione
• del tipo di Catasto
• la sezione (urbana o censuaria)
• il foglio, la particella e il subalterno

Nella visura ipotecaria per soggetti, il campo fornisce l’elenco degli omonimi e i volumi repertori.

Figura 4 (Ispezione per immobili) – Fonte: Tuttovisure.it

 

Infine, compare l’elenco delle formalità in ordine cronologico.
Per ogni nota è indicato:
• il tipo di formalità (trascrizione, iscrizione, annotazione)
• il numero del registro particolare e generale
• il pubblico ufficiale che ha firmato l’atto pubblico e il numero di repertorio
• la tipologia dell’atto pubblico (atto di compravendita, atto per causa di morte, ipoteca giudiziale)
• l’indicazione della disponibilità della nota in formato elettronico (se così fosse sarebbe possibile richiedere, sempre telematicamente, l’apertura di nota)

Figura 5 (Ispezione per immobili) – Fonte: Tuttovisure.it

Nel caso di ricerca per immobile, le formalità riguardano tutte le informazioni inerenti al bene immobiliare, indipendentemente dalle parti coinvolte nell’atto. Nella ricerca per soggetto, le formalità sono relative alla persona indagata per tutti gli atti pubblici in cui è coinvolto.
Ciascuna visura ipotecaria presenta blocchi da 30 formalità. Se si necessita di risalire alle formalità ancora precedenti in ordine cronologico è possibile richiedere le note precedenti, sempre in blocchi da 30.

 

VISURA IPOTECARIA: LE INDAGINI DI TUTTOVISURE.IT

Con Tuttovisure.it è semplice poter ottenere la visura ipotecaria stando comodamente a casa.

È sufficiente compilare il form apposito presente nella sezione del sito dedicata alla Conservatoria e cliccare sul servizio “Visura ipotecaria”.

Otterrai l’ispezione ipocatastale, ovvero un elenco sintetico delle formalità relative all’immobile prescelto o al soggetto indicato.

Grazie alla ricerca, potrai visualizzare le note di trascrizione, istruzione o annotazione depositate in ordine cronologico.

Le informazioni che otterrai sono relative allo status giuridico dell’unità abitativa di tuo interesse e del soggetto “indagato”:
• la tipologia di atto pubblico che ha generato un passaggio di proprietà (compravendita, donazione, successione, pignoramento)
• la tipologia di atto pubblico che ha generato un’iscrizione (ipoteca fondiaria o giudiziaria, mutuo, pignoramento, ecc…)
• le annotazioni, ovvero gli atti che hanno modificato i dati delle trascrizioni o delle iscrizioni (la cancellazione di un mutuo, di un’ipoteca o di un pignoramento, ecc.)
• la data degli atti elencati
• i dati anagrafici del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto pubblico
• il numero del registro particolare e generale

L’ispezione ipotecaria viene rilasciata dalla Conservatoria dei registri immobiliari, ora denominata Ufficio di Pubblicità immobiliare, che è un apposito sportello dell’Agenzia delle Entrate.

Per richiedere una visura ipotecaria, dunque, è possibile interrogare direttamente la sede dell’amministrazione finanziaria competente, oppure ricorrere al servizio online di Tuttovisure.it.

Il nostro servizio online offre l’ulteriore vantaggio di non dover sprecare tempo nelle ricerche. Ogni Conservatoria ha una data di meccanizzazione differente, il che significa che i dati sono stati digitalizzati in periodi diversi, comunque in generale circa 20 anni fa.

Laddove non si potessero reperire le informazioni nell’archivio digitale, soprattutto in merito al patrimonio immobiliare prima dei due decenni passati, occorrerà procedere con una ricerca nell’archivio cartaceo. Tuttovisure.it lo farà per te.

La ricerca può essere svolta per:

persona fisica: i dati richiesti sono il nome, il cognome e il codice fiscale. Attraverso tale indagine si può venire a conoscenza delle formalità a carico della persona indicata senza che sia specificato l’immobile a cui la nota si riferisce (ad esempio, si può scoprire che Tizio ha acceso un mutuo fondiario oppure è stata iscritta un’ipoteca giudiziale a suo nome, ma senza conoscere a quale delle sue proprietà si riferiscono

per immobile: innanzitutto si deve indicare se l’indagine si riferisce a un terreno o a un fabbricato; successivamente si devono indicare la provincia e il Comune in cui è ubicato il bene oggetto della richiesta e i dati catastali (mappale o particella, foglio, subalterno e sezione). E’ possibile indicare più numeri di subalterno, a patto che foglio e particella siano uguali. Ma in tal caso il risultato della ricerca sarà un elenco di formalità relative ai dati indicati senza che venga specificato a quale subalterno si riferiscano le note. Ne risulterà un elenco di massimo 30 note che riguardano la cronistoria dell’immobile (o del terreno), indipendentemente dai soggetti coinvolti di volta in volta

per azienda o impresa: è una ricerca simile a quella per persona fisica con la differenza di dover inserire la ragione sociale, la Partita Iva e il codice fiscale

per formalità: è una ricerca specifica mirata ad aprire una particolare formalità, avvenuta in un anno specifico. In questo caso si interpella la Conservatoria per risalire a una trascrizione, un’iscrizione o un’annotazione specifiche relative a un immobile o a una persona (sia fisica che giuridica).

L’ispezione per formalità è un servizio aggiuntivo alle altre indagini che, a partire dall’elenco delle note, punta a esaminare e a ricevere informazioni aggiuntive rispetto a una sola di esse.

Tramite l’apertura delle note, si potrà conoscere ulteriori informazioni inserite in quattro quadri distinti e indicati dalle prime lettere dell’alfabeto:

A. la tipologia dell’atto pubblico e i relativi dati generali (grazie a tali informazioni è possibile risalire al numero di protocollo di un atto pubblico ed è possibile successivamente richiedere la copia di atto notarile)

B. i dati catastali che identificano il fabbricato o il terreno oggetto dell’indagine

C. i soggetti coinvolti nella trascrizione, istruzione o annotazione (ad esempio, nella compravendita sono l’acquirente e il venditore; nell’accensione di un mutuo, il mutuatario e il mutuante; nel pignoramento, il debitore e il creditore, ecc…)

D. eventuali altre informazioni quali il valore dell’oggetto della trascrizione o istruzione (ad esempio, il prezzo di compravendita, l’ammontare di un’ipoteca o di un pignoramento, ecc…)

A volte potrebbe capitare di non sapere a quale Conservatoria rivolgersi sia perché, pur conoscendo dove è ubicato l’immobile, non si sa a quale sede rivolgersi, sia perché si potrebbe non conoscere l’ubicazione di una proprietà del soggetto sul quale si vuole fare una ricerca.

Nessun problema.

Nel primo caso, l’iter di ricerca prevede di poter risalire alla sede corretta cliccando sulla scritta “Non la conosci?” e, selezionando la provincia e Comune, si ottiene come risultato automatico l’ufficio della Conservatoria competente. Nel secondo caso è possibile richiedere un’ispezione nazionale in Conservatoria, superando l’ostacolo; in questo caso si otterrà l’elenco degli uffici in cui sono presenti formalità riferite al soggetto indagato.

Non sempre è semplice capire quale sia la Conservatoria competente poiché nelle città metropolitane come Roma, Milano, Napoli o Torino potrebbero essere presenti più sedi. Altre volte, la circoscrizione per la quale è competente uno specifico ufficio della Conservatoria non corrisponde necessariamente con la provincia.

Affidandosi a Tuttovisure.it è possibile ottenere la visura ipotecaria o ipocatastale il cui costo include i colli fino a 30 formalità. Se le trascrizioni dovessero essere maggiori, è possibile visionare i successivi elenchi (sempre di 30 formalità ciascuno) con un minimo supplemento.

La richiesta è evasa in tempi rapidi: riceverai via e-mail la visura ipocatastale entro due ore dal pagamento. In caso di urgenza, anche dopo circa 10 minuti.

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