Equitalia, le nuove condizioni del pignoramento immobiliare
Tutti i [textmarker color=”C24000″]pignoramenti immobiliari[/textmarker] convalidati anche prima del 21 agosto 2013 – cioè prima dell’entrata in vigore del decreto del fare – saranno cancellati. E’ quanto ha disposto la corte di cassazione tramite la sentenza 19270/2014. Una decisione che, per il suo valore retroattivo, fa sì che i pignoramenti già avviati vengano cancellati, se la vendita dell’immobile non è ancora avvenuta, e se sussistono precise condizioni.
Casa, quando non è pignorabile
[paragraph_left][block][/block][block]Quando l’abitazione è l’unico immobile posseduto dal debitore, è la sua residenza anagrafica, ha finalità abitativa e non è di lusso, non può essere pignorata. Sono questi i requisiti che, secondo quanto disposto dal decreto del fare, rendono impignorabile un bene immobile. Condizione che è valida anche per i pignoramenti già avviati prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto. Inoltre, se il credito a ruolo non è pari ad almeno 120mila euro e se non sono ancora decorsi sei mesi dall’iscrizione di ipoteca (tempo entro il quale il debitore può ancora versare il credito dovuto ed evitare le procedure cautelari di pignoramento da parte di Equitalia), il pignoramento immobiliare non è fattibile.[/block][/paragraph_left]
Pignoramenti, cosa non è cambiato con il decreto del fare
Se la sentenza 19270 della corte suprema ha confermato certi requisiti di impignorabilità, non ha però modificato quelli sull’[textmarker color=”C24000″]ipoteca[/textmarker]. Ogni immobile, compresa la prima casa, continua infatti ad essere ipotecabile dall’agente di riscossione se l’importo a ruolo è pari ad almeno 20mila euro. Le decisioni sulle procedure cautelari non impediscono nemmeno ad Equitalia di intervenire nelle procedure di esproprio di altri creditori.
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Cosa cambia per i fermi amministrativi
Le novità del decreto del fare non riguardano solo i pignoramenti immobiliari, ma anche i [textmarker color=”C24000″]fermi amministrativi[/textmarker]. Se il debitore non versa quanto deve neanche dopo la notifica di preavviso del fermo, e dunque dopo l’invito a pagare il dovuto entro 30 giorni, Equitalia può iscrivere il fermo amministrativo del veicolo, ovvero vietare la circolazione del mezzo di proprietà del debitore, a pena della sua confisca.
Stop ai pignoramenti delle auto come beni strumentali
[paragraph_left][block][/block][block]Ma la novità apportata dal decreto del fare sta nel fatto che se il debitore, entro gli stessi 30 giorni dalla notifica, dimostra che il veicolo è strumentale (ovvero gli è indispensabile per esercitare la sua attività commerciale o la sua professione, e non è sostituibile con altri beni aziendali), il pignoramento è limitato ad un quinto del suo valore, e può essere eseguito solo se il debitore non ha altri beni su cui Equitalia può rifarsi per ottenere il credito dovuto. Nel caso di [textmarker color=”C24000″]veicolo strumentale[/textmarker], il pignoramento è valido per 360 giorni, e la vendita all’asta non può avvenire prima di 300 giorni dal pignoramento. Il debitore proprietario del mezzo così pignorato ne rimane custode, ovvero può continuare ad utilizzarlo secondo l’originaria destinazione d’uso.[/block][/paragraph_left]
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Vedi anche:
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Fonti Gruppo Equitalia, Il Sole 24 Ore
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