Split payment sull’Iva
Il primo provvedimento in ottica [textmarker color=”C24000″]anti evasione[/textmarker] è lo split payment, che coinvolge i fornitori delle pubbliche amministrazioni a partire dalle fatture emesse già da gennaio 2015. Il meccanismo evita che i fornitori della pa ricevano il pagamento dell’Iva da parte del cliente, perché sarà la stessa pubblica amministrazione a versarla allo stato.
In pratica, gli enti pubblici che pagano le fatture ricevute dai fornitori dividono il versamento, cedendo l’imponibile al fornitore e l’Iva all’erario. Se le fatture contengono anche importi non soggetti ad Iva, il fornitore incasserà il corrispettivo al netto dell’imposta.
Obbligo fattura elettronica Iva
Dal 31 marzo 2015 si amplia la platea di enti pubblici obbligati a ricevere solo fatture elettroniche. Se dal 6 giugno 2014 erano coinvolti esclusivamente i ministeri, gli enti di previdenza e le agenzie fiscali, adesso si terrà presente l’intero elenco Istat delle pa.
A dover accettare la fatturazione telematica saranno dunque circa [textmarker color=”C24000″]20.000 enti pubblici[/textmarker], e quasi [textmarker color=”C24000″]2 milioni e mezzo di fornitori[/textmarker]. Lo scopo non è solo quello di risparmiare sui costi di gestione, ma anche di poter ricavare numerosi dati strutturati ed elaborabili in modo automatico.
Rimborsi Iva 2015
Per i rimborsi di importi fino a 15.000 euro non sarà più richiesta alcuna garanzia, non necessaria nemmeno se, al di sopra di tale soglia, i contribuenti presentano la dichiarazione con visto o sottoscrizione alternativa, o che autocertifichino la propria solidità patrimoniale e la regolarità nei versamenti contributivi ed assistenziali. Coloro che invece non presenteranno tali documenti, o che non potranno redigere l’autocertificazione, dovranno continuare a presentare la garanzia.
Reverse charge
Con la nuova legge di stabilità, [textmarker color=”C24000″]l’inversione contabile dell’Iva[/textmarker] viene ampliata ad altre prestazioni. La procedura che scambia il debitore d’imposta nel committente anziché, come di consueto, nel prestatore, sarà valido infatti anche per i servizi di pulizia, di demolizione, d’installazione di impianti e di completamenti edilizi, nonché per i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e di certificati relativi al gas ed all’energia elettrica.
Fonti Il Sole 24 Ore
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