Cosa potrebbe succede nel caso in cui le società che sono state costituite prima della fatidica data del 29 novembre 2008 non adempiano al rispetto dell’obbligo di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (la cosiddetta Pec) nel Registro Imprese?
Fino ad oggi le modalità sono le seguenti: nel caso in cui il Registro Imprese riceve da un’azienda una domanda che abbia lo scopo di modificare la propria posizione in merito alla sua iscrizione al registro, l’ufficio camerale ha il compito di tenere la domanda in sospeso, restando quindi in attesa dell’invio della Pec (nel caso in cui non fosse stata ancora denunciata). Inoltre il Consiglio di Stato, nel quarto mese di quest’anno, quindi nell’aprile 2013, ha affermato che, nel caso siano trascorsi tre mesi da quando è stata inoltrata la domanda di modifica e la Pec non sia ancora stata inviata, l’ufficio camerale dovrà necessariamente respingere la domanda. O almeno questa era l’unica sanzione prevista per la Pec secondo i giudici. Una sanzione che impediva di fatto la pubblicità di atti e fatti relativi alla società.
Il ministero ha stabilito che, a seguito di un adempimento, e quindi della mancata comunicazione della Pec, la società in questione non ha altresì adempiuto alla notifica dei dati e dei contenuti presenti nella modifica sospesa.
Oggi, invece, la Camera di Commercio conosce già questi dati, per questo motivo ha l’obbligo di dare avvio alla registrazione d’ufficio degli stessi dati «nel superiore interesse pubblico alla conoscenza di notizie relative a tutte le imprese».
La procedura in questione fa riferimento all’articolo 2190 del Codice civile, secondo il quale trascorsi i 90 giorni, la Camera di Commercio è obbligata ad inviare una lettera alla società in questione con la quale invita la stessa a ripresentare, entro breve termine, la domanda di modifica completa, quindi con tanto di Pec. Nel caso in cui la società risulti ancora inadempiente dopo il tempo massimo, l’ufficio avrà il compito di inviare il fascicolo al Giudice del registro, con tanto di sanzione dell’articolo 2630.