Nei comuni che hanno revisionato la rendita catastale nel 2013, il valore di quest’ultima ha efficacia solo dal 2014, e non potrà dunque essere usato per calcolare l’importo da pagare relativamente alla mini Imu. E’ quanto ha confermato ieri il Ministero dell’Economia e delle Finanze di fronte agli interrogativi di operatori e tecnici che hanno messo a punto il programma telematico per il calcolo dell’imposta. Il dilemma, molto pressante in casi come quello di Roma, dove nel 2013 è stata avviata la revisione catastale in diverse zone della città, scaturisce dal fatto che le nuove rendite sono state notificate ai contribuenti negli ultimi mesi del 2013. Il che ha accresciuto il dubbio su come calcolare la mini Imu, se sulla base del vecchio valore di rendita catastale, o su quello modificato da poco.
Cosa prevede la legge
Il ministero dell’economia, quando è stato sottoposto all’interrogativo, ha semplicemente richiamato la regola prevista dalla normativa Imu secondo cui è obbligatorio far riferimento alla rendita catastale vigente all’1 gennaio dell’anno di imposizione. Il che significa che le modifiche alla rendita catastale effettuate nel corso dell’anno avranno efficacia solo a partire dall’anno successivo.
[banners]La norma si applica anche nelle singole fattispecie.
Per quanto riguarda la capitale, per esempio, la regola non cambia di fronte alla procedura di revisione delle micro-zone, effettuata appunto dal comune di Roma, e la stessa disposizione coinvolge anche i casi di classamento incongruo.
Un’eccezione è invece prevista per gli immobili mai denunciati in catasto, o per le variazioni omesse, casi in cui la nuova rendita risulta efficace dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello indicato nella richiesta notificata dal comune (quando si è certi sulla data di omessa denuncia catastale), o dall’1 gennaio dell’anno in cui la richiesta è notificata.
Il ministero ha infine confermato l’impossibilità di sanzionare coloro che non ricevono in tempi utili il modello per la maggiorazione Tares, da versare entro il 24 gennaio. Il contribuente, secondo le dichiarazioni ministeriali, non può infatti ‘pagare’ per i ritardi e le omissioni dell’amministrazione.
Simona Di Michele
Fonti Il Sole 24 Ore