Visura cariche aziendali: come scoprire le posizioni attuali e storiche

 

Visura cariche aziendali: è un documento che consente di conoscere in quali società una persona ricopre o ha ricoperto cariche sociali.


Tali informazioni sono necessarie in ambito commerciale, per verificare che le parti che sottoscrivono un contratto abbiano effettivamente il potere di firma.

Serve anche per indagare il curriculum di una persona alla quale si vorrebbe affidare un incarico, in modo da vagliare le sue esperienze pregresse e le sue competenze.

Ottenere una visura cariche aziendali è facile. O si richiede alla Camera di Commercio competente, oppure, ancor più semplicemente si può ottenere tramite il servizio apposito di Tuttovisure.it.

Ma cos’è la visura cariche aziendali e quali informazioni sono reperibili?

 

 

Cosa e quali sono le cariche aziendali?

Le cariche aziendali sono i ruoli ricoperti da specifiche persone che svolgono l’attività all’interno di un’azienda. Si tratta di posizioni di rilievo a cui sono attribuite le funzioni di direzione, seppur con responsabilità e obiettivi differenti.

All’interno di una società vi sono innanzitutto i soci e gli azionisti (nel caso di società per azioni e di società in accomandita per azioni). Sono loro che conferiscono il capitale sociale grazie al quale avviare un’impresa. Detto anche “capitale di rischio”, il capitale sociale rappresenta il patrimonio dell’azienda che deve essere gestito per ottenere rendimenti positivi, ma può essere anche eroso da una gestione fallimentare. Di qui, appunto la locuzione di “capitale di rischio”.

Al vertice di un’azienda vi sono il presidente e l’amministratore unico o delegato e a seguire il resto dei componenti del management.

Vediamo, quindi, le principali cariche aziendali e le loro funzioni.

 

I soci

I soci di una società sono coloro che la fondano e conferiscono un apporto per la sua costituzione: tale apporto può essere di natura fisica (conferimento di immobili, impianti, ecc…), di lavoro o, come spesso avviene, di capitale.

In base alle dimensioni dell’azienda, i soci possono ricoprire anche cariche amministrative, soprattutto nelle piccole e medie imprese, o costituire l’assemblea dei soci che nomina uno o più amministratori a cui conferiscono il compito di gestire l’impresa.

Nel momento in cui i soci costituiscono una società, creano una nuova persona giuridica, ovvero un organismo che ha propri poteri obbligazionari, doveri e capitali. Tra gli aspetti della personalità giuridica c’è l’autonomia patrimoniale che indica il grado di distinzione tra patrimonio della società e quello dei soci.

 

L’autonomia patrimoniale delle società

Il concetto di autonomia patrimoniale si lega a quello della responsabilità patrimoniale dei soci verso i creditori.

Per autonomia patrimoniale si intende la capacità delle persone giuridiche di avere un proprio patrimonio grazie al quale poter svolgere le attività di impresa. Tale patrimonio è slegato da quello personale dei soci con un diverso grado di autonomia a seconda che la società sia di capitale o di persone.

Per responsabilità patrimoniale si intende la responsabilità che grava sui soci nei confronti dei creditori. Il dispositivo dell’art. 2740 Codice civile, infatti, recita: “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Ma anche in tale ambito la responsabilità ha due differenti gradi a seconda che la società sia di capitale o di persone.

 

L’autonomia patrimoniale e la responsabilità delle società di persone

Una caratteristica fondamentale delle società di persone è la tipologia della responsabilità dei soci che è solidale e illimitata.

È solidale nel senso che ciascuno dei soci singolarmente può essere chiamato a rispondere (anche interamente) dei debiti nei confronti dei creditori, salvo poi ricorrere al diritto di rivalsa. Tale sussidiarietà non può avere dei limiti, salvo che nel caso della società semplice e per i soci accomandanti nella società in accomandita semplice.

Nella società semplice, ad esempio, è possibile pattuire delle limitazioni alla responsabilità per alcuni soci e tale patto è opponibile ai creditori solo se questi ne siano a conoscenza.
Nella società a nome collettivo, invece, le limitazioni delle responsabilità di alcuni soci non è mai possibile, neppure attraverso un patto reso noto ai terzi.

La responsabilità si dice, invece, illimitata poiché i soci rispondono per le obbligazioni contratte non solo con il capitale della società, ma anche con il proprio patrimonio personale. I creditori, infatti, devono aggredire in via prioritaria i beni dell’azienda e, se non ancora soddisfatti, in seconda battuta possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci.

Dunque, in base al fatto che i soci rispondano o meno con il proprio patrimonio personale, la responsabilità si dice illimitata o limitata.

Una particolare eccezione vale per le società in accomandita semplice. Il nostro legislatore identifica due tipologie di soci:
• Soci accomandatari
• Soci accomandanti

I soci accomandatari sono coloro che amministrano la società e hanno la rappresentanza legale, i soci accomandanti sono coloro che conferiscono capitale, ma non hanno funzioni amministrative o potere di firma a nome dell’impresa.
I primi hanno una responsabilità illimitata verso i creditori, ovvero rispondono prima con il patrimonio della società e poi con quello personale. Mentre i soci accomandanti rispondono solo con la quota di capitale conferita alla società.

Legata al tipo di responsabilità è l’autonomia patrimoniale, ovvero la capacità dell’azienda di separare il proprio patrimonio da quello dei soci.
Nei casi in cui vi sia una responsabilità illimitata da parte dei soci, l’autonomia patrimoniale della società di dice imperfetta. Se vi è netta separazione tra capitale societario e patrimonio dei soci si parla di autonomia patrimoniale perfetta.

 

L’autonomia patrimoniale e la responsabilità delle società di capitale

La caratteristica delle società di capitale è l’autonomia patrimoniale perfetta, ovvero la netta divisione tra capitale sociale e patrimonio dei soci o azionisti. I creditori, in caso di debiti o di fallimento di un’impresa, possono rivalersi esclusivamente sul capitale e sui beni dell’azienda non potendo rivalersi in alcun modo, anche se non pienamente soddisfatti, sul patrimonio dei soci o degli azionisti.

Tale trattamento di tutela per i soci e azionisti ha come contraltare l’obbligo da parte dei soci di dover conferire una quota minima di capitale sociale il cui importo varia a seconda che si tratti di società a responsabilità limitata (10 mila euro) o società per azioni o accomandita per azioni (120 mila euro). Ciò per tutelare gli eventuali creditori.

Capitolo a parte va fatto per le società a responsabilità limitata semplificata per le quali basta un solo euro di capitale conferito, ma può essere costituita rispettando alcune specifiche condizioni.

Tutti i soci o azionisti delle società di capitali hanno una responsabilità limitata, il che significa che il loro patrimonio personale non potrà essere aggredito anche in caso di fallimento dell’azienda. Ciò vale sia per i soci che abbiano semplicemente investito nella società i propri risparmi (spesso sotto forma di azioni), sia per i cosiddetti “soci di comando”, ovvero per coloro che hanno il potere di amministrare l’azienda.

 

Il Presidente (Chairman)

Il presidente è colui che presiede il consiglio di amministrazione di una società e rappresenta, all’interno dell’organigramma aziendale, la carica più alta assieme all’amministratore delegato.

In alcuni casi può trattarsi di una carica non operativa, ma in ogni caso svolge una funzione di alto rilievo all’interno della società.
In genere, il presidente del CDA (ovvero il consiglio di amministrazione) riveste un ruolo di rappresentanza e di garanzia all’interno dei rapporti con i soci e con gli azionisti.

 

L’amministratore delegato (Chief Executive Officer – CEO)

È la carica più importante in una società ed è a capo del Consiglio di Amministrazione (Board of directors).

Il CDA è presente soltanto nelle società di capitali (S.p.a., S.r.l. e S.a.p.a.) e rappresenta l’organo composto dalla totalità degli amministratori che hanno il compito di gestire l’azienda. Tra loro, viene nominato l’amministratore delegato (art. 2381 c.c.) che risponde unicamente e direttamente ai soci, ovvero a coloro che hanno conferito il capitale sociale e su cui grava il rischio di impresa.

È la figura che riveste la maggiore responsabilità all’interno dell’azienda poiché a lui spetta il compito di:
• Delineare la vision aziendale sui cui progettare gli obiettivi
• Organizzare le aree di gestione aziendale
• Definire le strategie in tema di produzione, di allocazione delle risorse, di mercati da raggiungere, di investimenti e di partnership
• Coordinare i manager che hanno funzioni di direzione operativa in base alla vision e alle strategie decise dall’amministratore delegato

Lo scopo principale dell’amministratore delegato è quello di far fruttare il capitale sociale dei soci o degli azionisti, raggiungendo gli obiettivi di redditività in ottica di continuità aziendale e garantendo la solidità aziendale nel tempo.

Infine, non bisogna confondere il ruolo di amministratore delegato con quello di consigliere delegato. Quest’ultimo è, infatti, un membro del consiglio di amministrazione, ma che ha una delega limitata nello svolgere una particolare funzione.

 

Il sindaco

Il sindaco di una società è uno dei componenti del collegio sindacale, ovvero l’organo deputato al controllo della gestione compiuta dagli amministratori. In base all’art. 2421 del c.c. “L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”.

Al collegio sindacale, o al singolo sindaco, sono demandati i compiti di controllo dell’attività degli amministratori, della corretta tenuta dei libri contabili e della veridicità della formazione del bilancio di esercizio.

Per svolgere le loro funzioni, i sindaci assistono alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e, nel caso di deliberazioni contrarie alla legge o all’atto costitutivo, possono impugnarle. Infine, hanno il potere di chiedere dagli amministratori tutte le informazioni necessarie per verificare la correttezza del loro operato.

 

Il liquidatore

Il liquidatore è la persona fisica o giuridica che ha il compito di traghettare una società verso la cessazione delle sue attività.

Svolge, in sostanza, tutti i compiti necessari per monetizzare i beni aziendali, per rispettare tutti gli impegni creditizi e per riscuotere i crediti.
Il liquidatore entra in gioco al momento dello scioglimento della società e termina le sue funzioni alla chiusura effettiva di essa.

 

Il procuratore

È un ausiliario dell’imprenditore e, nome di quest’ultimo e “in base a un rapporto continuativo”, ha “il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso” (art. 2209 c.c.).

Il procuratore della società, secondo il nostro legislatore, è un ausiliario subordinato che non è, però, posto a capo dell’impresa o di una sede secondaria. Il suo potere è circoscritto in una determinata area gestionale dell’impresa e ad alcune funzioni.

Non ha neppure la rappresentanza processuale al posto dell’imprenditore, neanche per gli atti da lui compiuti. A differenza dei soci, degli amministratori o dei consiglieri, non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

Alcune tipologie di procuratori sono:
• Il responsabile delle risorse umane (o HR manager)
• Il direttore marketing (Chief Marketing Officer – CMO)
• Il Direttore Finanziario (Chief Financial Officer, CFO)
• Il responsabile della sicurezza (Chief Security Officer – CSO)

 

Il responsabile delle risorse umane (o HR manager)

È un ruolo di primaria importanza nelle aziende poiché le sue scelte influiscono direttamente sul capitale umano di un’azienda. Per questo è una figura chiave all’interno dell’organigramma aziendale e svolge le sue funzioni a stretto contatto con i vertici della società.

Si occupa di selezionare, formare e gestire il personale da inserire nelle differenti aree gestionali dell’impresa in base alle esigenze e alle richieste degli altri manager dell’azienda.

La sua competenza è ampia: deve conoscere a fondo le dinamiche e le caratteristiche principali dei compiti assegnati ai differenti dipendenti per selezionare coloro che siano adatti a svolgere le mansioni richieste dal management.

Nella fase di selezione, il responsabile delle risorse umane vaglia non solo le competenze tecniche, ma anche le soft skills che meglio sposano la vision e la mission dell’azienda.

Il suo ruolo non si esaurisce solamente nell’introduzione di nuova forza lavoro, ma prosegue con la gestione del personale sia da un punto di vista economico, predisponendo un resoconto dei costi e dei rendimenti, sia da un punto di vista relazionale.

Il responsabile delle risorse umane, infatti, è colui che influenza il clima interno, monitorando il livello di soddisfazione dei dipendenti e adottando strategie per aumentare la loro motivazione e produttività.

 

Il direttore marketing (Chief Marketing Officer – CMO)

È una figura immancabile in ogni realtà aziendale poiché da essa dipendono le scelte strategiche relative al target di mercato, alle strategie di sviluppo e di promozione dei prodotti.

Proprio per la sua centralità, il direttore marketing è presente sia nelle aziende più grandi, sia in quelle di minor dimensione.

Si può affermare che gran parte del successo e di redditività dell’azienda dipende dal CMO poiché:
• Studia il mercato e la sua segmentazione per definire il target
• Ricerca nuove opportunità presenti sul mercato
• Definisce le scelte strategiche di distribuzione dei prodotti o dei servizi
• Definisce le scelte strategiche di promozione dei prodotti o dei servizi
• Si occupa di definire la strategia di comunicazione aziendale attraverso le differenti forme di marketing

 

Il Direttore Finanziario (Chief Financial Officer, CFO)

Il direttore finanziario è il “tesoriere” della società poiché si occupa di pianificare e gestire le finanze di un’azienda e di monitorare i flussi di cassa.

La sua funzione è duplice: da una parte deve controllare che le previsioni di entrate finanziarie e i budget di spesa siano rispettati dalle singole aree di gestione; dall’altra si occupa della pianificazione finanziaria, stabilendo strategie di investimento e di finanziamento.

A lui è demandato il compito di preparare e redigere i report finanziari da inviare agli amministratori che dovranno redigere l’annuale bilancio di esercizio.

 

Il responsabile della sicurezza (Chief Security Officer – CSO)

Il responsabile della sicurezza è colui che, intuitivamente, si occupa di valutare i potenziali rischi alla sicurezza del capitale umano, tecnico e tecnologico che potrebbero verificarsi durante il normale svolgimento delle attività aziendali. Analizza, quindi, i potenziali pericoli e adotta misure in grado di minimizzarli.

È deputato alla predisposizione di specifici protocolli da utilizzare per garantire la sicurezza dei lavoratori e per rispettare le normative in tema di sicurezza sul posto di lavoro.

Ma il suo compito, nell’era digitale, si è notevolmente ampliato inglobando anche la sicurezza informatica di un’azienda.

Il suo campo d’azione, dunque, spazia nel:
• Analisi dei rischi aziendali
• Monitoraggio quotidiano dei fattori di rischio aziendali
• Gestione delle crisi nel momento in cui si verificano
• Definizione dei protocolli da seguire per le differenti aree gestionali in base agli specifici rischi potenziali in modo da minimizzare i rischi
• Adozione di misure che proteggano i dati informatici aziendali
• Verificare il rispetto delle leggi in materia di sicurezza sul posto di lavoro, di salute e privacy dei lavoratori e di sicurezza informatica

 

 

Visura cariche aziendali

La differenza tra cariche aziendali e mansioni aziendali

Usati a volte impropriamente come sinonimi, le locuzioni “cariche aziendali” e “mansioni aziendali” sono concetti differenti.

Come si è visto, per carica aziendale si identifica il ruolo ricoperto da una persona all’interno di un’organizzazione. Nello specifico, si tratta di posizioni di rilievo all’interno della compagine sociale scelte in base alle conoscenze e alle competenze specifiche.

Per “mansioni aziendali” si intendono i compiti che vengono svolti da chi assume una carica aziendale o dai dipendenti. All’interno dell’area delle risorse umane può essere predisposto un mansionario. È un documento composto da poche pagine in cui sono descritte le caratteristiche, le competenze e i compiti relativi a un lavoro specifico. In altre parole, è una illustrazione delle attività da svolgere in base al ruolo ricoperto.

Ricoprire una carica aziendale non significa solo ricoprire un ruolo all’interno della società. Significa anche essere il referente dell’impresa, per quanto compete il proprio campo d’azione, nei confronti dei terzi che interagiscono con essa. Clienti, fornitori, istituti finanziari e, in generale, tutti coloro che hanno avviato un rapporto commerciale con una società hanno il diritto di sapere se la persona che sottoscrive un contratto per conto di un’impresa abbia il potere e la rappresentanza per farlo.

Per verificare la veridicità di una carica aziendale è necessario richiedere una visura cariche aziendali.

Ma cos’è una visura e cariche aziendali e come ottenerla?

 

Cos’è la visura cariche aziendali?

La visura cariche aziendali è un documento rilasciato dalla Camera di commercio su richiesta. Prima di illustrare cos’è e come è fatta, è necessario fare una premessa sul perché tali dati siano reperibili alla CCIAA.

 

Iscrizione nel registro delle imprese

Il primo comma dell’articolo 2195 del Codice civile sancisce che: “Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti”.

Sono, dunque, obbligati a iscriversi nel registro delle imprese tutti gli imprenditori e le società che svolgono un’attività commerciale. Ma il nostro legislatore ha previsto lo stesso obbligo anche per:
• Le società cooperative (anche se non svolgono attività commerciale)
• I consorzi
• I gruppi europei di interesse economico (GEIE)
• Gli enti pubblici che hanno come oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale

L’iscrizione della società deve effettuarsi nel registro delle imprese della Camera di Commercio e lo scopo di ciò si deve ricondurre a una esigenza di informazione e di trasparenza nei confronti delle aziende che operano sul mercato. Il registro è, dunque, uno strumento di tutela per chi entra in contatto con una società e vuole ottenere informazioni su di essa.à

 

Le sezioni del registro delle imprese

Il registro delle imprese è composto da due sezioni:
1. Una sezione ordinaria in cui si devono iscrivere gli imprenditori commerciali, le società, i consorzi, i gruppi europei di interesse economico e gli enti pubblici. La sezione ha effetto costitutivo se l’iscrizione ha ad oggetto l’atto costitutivo della società o della cooperativa, mentre ha effetto di pubblicità legale se l’azienda o la cooperativa sono già iscritte
2. Una sezione speciale in cui si devono iscrivere i piccoli imprenditori, le imprese artigiane, gli imprenditori agricoli e le società semplici
Tempistica dell’iscrizione al registro delle imprese

L’iscrizione al Registro delle imprese deve avvenire in via telematica entro:
• 30 giorni dall’inizio dell’attività nel caso di impresa commerciale
• 30 giorni dalla stipula dell’atto costitutivo nel caso di società di persone
• 20 giorni dalla firma dell’atto costitutivo per le società di capitali

Grazie all’iscrizione nel registro delle imprese, la Camera di Commercio ottiene tutte le informazioni inerenti a una società, in modo da poterle poi mettere a disposizione di chiunque abbia necessità di richiedere una visura cariche aziendali.

 

Cosa contiene la visura cariche aziendali

La visura cariche aziendali è un documento rilasciato dalla Camera di Commercio che permette di risalire a tutte le cariche sociali, sia attuali che passate, ricoperte da una persona all’interno di una o più aziende. Nel documento viene specificato anche la tipologia di carica assunta.

A fronte di quanto detto nel paragrafo precedente, per ottenere una visura cariche aziendali è necessario che le società, per le quali la persona fisica ricopra una posizione al suo interno, siano registrate al registro delle imprese.

La visura cariche catastali è composta di due parti:
1. Nella prima parte si trova la scheda persona completa
2. Nella seconda parte di trova l’elenco e le descrizioni delle cariche aziendali attuali e passate

 

La scheda persona completa

Nella prima parte della visura, vi sono due sezioni:
1. La prima sezione contiene i dati anagrafici della persona fisica indagata: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e domicilio
2. La seconda sezione presenta un prospetto riassuntivo in cui sono presenti le indicazioni:
– sulle cariche attuali e le imprese in cui è presente (specificando in quante di esse è rappresentante di impresa
– le informazioni storiche, distinguendo tra le cariche recesse e le imprese in cui etra presente

 

Visura cariche aziendali

Esempio di visura cariche aziendali – Fonte: Tuttovisure.it

Cariche aziendali attuali e passate

Mentre nella seconda sezione della prima parte sono contenuti valori quantitativi sulle cariche attuali e passate, la seconda parte illustra nello specifico i dati delle società nelle quali le posizioni sono o sono state ricoperte.

Anche la seconda parte della visura è divisa in due parti, una dedicata alle cariche attuali e l’altra alle cariche storiche.

1. Nella sezione delle cariche aziendali attuali, all’inizio è presente una tabella che sinteticamente elenca le società per cui la persona fisica ricopre delle funzioni e la tipologia di tale posizione; subito sotto è presente l’elenco dettagliato delle società e delle nomine:
– relativamente alla società viene fornita la tipologia (S.n.c., S.r.l., S.p.a., ecc…), la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec), il codice fiscale, il numero REA (ovvero il numero che viene attribuito alla società al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese), la data d’inizio attività dell’impresa e il codice ATECO d’appartenenza dell’azienda
– relativamente alla persona fisica viene indicata, per ogni posizione ricoperta, la tipologia di carica aziendale, la data della nomina e la durata della carica
Tali informazioni vengono riportate per ciascuna società in cui attualmente il soggetto svolge funzioni di rilievo

 

Visura cariche aziendali

Visura cariche aziendali – Fonte: Tuttovisure.it

 

2. Nella sezione delle informazioni storiche sono illustrate le cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte.
Anche in questo caso vi è prima una tabella riassuntiva e successivamente i dettagli delle imprese e delle cariche (come da punto 1. precedente).
Richiedendo una visura cariche aziendali è possibile risalire alla “carriera” aziendale di un soggetto.

Ma è bene sottolineare il fatto che la visura è possibile solo per i soggetti che lavorano presso società iscritte nel registro imprese. Non è possibile effettuare una simile ricerca per i liberi professionisti, che sono iscritti all’albo professionale di competenza, e per coloro che operano nelle associazioni sportive.

 

Visura cariche aziendali

Visura cariche aziendali – Fonte: Tuttovisure.it

A cosa serve la visura cariche aziendali?

Ottenere una visura cariche aziendali significa conoscere tutte le posizioni ricoperte attualmente e in passato da una persona fisica e in quali società.

Ma perché può essere utile saperlo?

Controllo del potere di firma

In ambito commerciale, avvengono quotidianamente contratti stipulati tra società firmati rispettivamente dai legali rappresentanti. Soprattutto per affari di una certa entità, è indispensabile essere certi che la controparte che sottoscrive un accordo abbia effettivamente i poteri per farlo.

Ad esempio, nelle società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, coloro i quali hanno il potere di firma sono solo i soci accomandatari e non gli accomandanti. Come stabilisce l’art. 2320 del Codice civile: “I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso…”.

Dunque, il socio accomandante che illegittimamente abbia sottoscritto un accordo perderebbe il vantaggio di avere una responsabilità limitata (dovendo rispondere, in caso di azioni di recupero del credito da parte dei creditori, anche con il proprio patrimonio).

Ma cosa accadrebbe al contratto?

Lo conferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22666 del 5 novembre 2015: gli atti sottoscritti da un socio accomandante non vincolano la società, salvo che il contratto non venga poi ratificato dagli accomandatari. In altre parole, i contratti non avrebbero efficacia poiché firmati da un falso procuratore.

La distinzione tra socio accomandatario e socio accomandante deve essere indicata nell’atto costitutivo della società in accomandita (art. 2316 c.c.) e deve essere iscritta nel registro delle imprese. Tramite una visura cariche aziendali, dunque, è possibile sapere se chi abbiamo di fronte abbia o meno il potere di firma, per evitare che un accordo sia privo di efficacia.

 

Assunzione di un manager

La visura cariche aziendali è utile anche quando una società intende assumere un manager.

Grazie a questa verifica è possibile sapere se effettivamente, il candidato abbia ricoperto le posizioni vantate e per quali tipi di società.
Non solo, grazie a tale interrogazione al registro delle imprese è possibile conoscere anche la durata degli incarichi in modo da farsi un’idea più precisa delle capacità della persona che si vorrebbe integrare nel management.

Visura cariche aziendali: il servizio offerto da Tuttovisure.it

Per ottenere una visura cariche aziendali è necessario conoscere della persona sulla quale si vuole richiedere un’interrogazione:
• i dati anagrafici
• il codice fiscale
• il luogo e la data di nascita
• la provincia e il Comune di residenza

Dopo aver inserito i dati richiesti e aver inviato la richiesta, si ottiene via e-mail il documento che Tuttovisure.it ha estrapolato dal registro delle imprese.

Come descritto nel paragrafo precedente “Cos’è la visura cariche aziendali?”, grazie a tale documento è possibile conoscere:
• le cariche aziendali attuali e storiche di una persona all’interno delle società
• i dati delle aziende in cui il soggetto ha ricoperto incarichi sociali (ragione sociale, partita Iva e codice fiscale, sede legale, indirizzo pec, e numero REA

Il servizio è rapido: la visura cariche aziendali viene inviata entro le 2 ore successive al pagamento andato a buon fine.

Se si volessero ottenere ulteriori informazioni sulla persona indagato oppure sulle società indicate nella visura cariche aziendali sarebbe possibile approfondire la ricerca richiedendo i seguenti servizi aggiuntivi:
Visura partecipazioni in società storica: elenca le partecipazioni attuali e passate di un soggetto nelle differenti imprese
Visura protesti: consente di verificare la presenza di gramami e pregiudizievoli a carico di una persona o azienda
Visura camerale: permette di ottenere tutte le informazioni legali, amministrative ed economiche relative a una società

 

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