Certificato penale minori, obbligo solo per chi instaura un rapporto di lavoro

[custom_frame_center shadow=”on”]Certificato penale minori obbligatorio dal 7 aprile[/custom_frame_center]

Cosa si è stabilito

Una serie di circolari del ministero della giustizia ha corretto il tiro circa gli adempimenti previsti dal decreto 39/2014 contro gli abusi sessuali sui minori. Il decreto, in linea con la relativa direttiva europea, farà entrare in vigore da domenica 6 aprile l’obbligo di acquisire il certificato penale del casellario giudiziale dei lavoratori che si troveranno a contatto diretto e regolare con i minori.  A seguito dei chiarimenti diffusi dall’ufficio legislativo della giustizia, appare ormai certo che l’obbligo di presentazione del certificato penale sussista solo ed esclusivamente nei casi di rapporto di lavoro definito. Il datore di lavoro deve dunque ottenere il certificato per il soggetto con cui ha stipulato un contratto a partire dal 7 aprile 2014. Misura che esonera dal provvedimento, a differenza di quanto inizialmente comunicato, tutti i soggetti che svolgono pura attività di volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche con cui non si è configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
[b_tribunale] La circolare ribadisce che il certificato penale fornirà indicazioni sul soggetto esclusivamente per quanto riguarda eventuali condanne per reati di prostituzione e pornografia minorile (anche virtuale), turismo sessuale ed adescamento di minori (articoli 600-bis, 600-ter, 600-quatar, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale).
Il ministero della giustizia, infine, ha chiarito
che i certificati verranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta, senza specificare le tempistiche esatte. Nel frattempo, il datore di lavoro può comunque impiegare il lavoratore mediante l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore stesso (in temporanea sostituzione ed in attesa del rilascio del certificato vero e proprio) dove si attesti l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quatar, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale.

Cosa deve fare il datore di lavoro

Per adempiere l’obbligo (ed evitare una sanzione che può andare da 10 a 15mila euro), il datore di lavoro che, tramite un modulo predisposto, abbia ricevuto il consenso del dipendente, può ottenere il certificato penale presso gli uffici del casellario giudiziario di ogni procura.
Il costo del certificato è quello previsto dalla legge per il rilascio, considerando poi che quelli richiesti da onlus prevedono una esenzione del costo dei bolli lasciando solo il costo di segreteria (3,54 euro).
Per eventuali chiarimenti o informazioni, la giustizia invita a contattare il numero telefonico 0697996200.

Simona Di Michele


Fonti:


DOCUMENTI:

Nota di chiarimento decreto legislativo pedofilia pdf

Circolare-3-aprile-2014.pdf pdf


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