Redditometro, come difendersi dai controlli

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Contraddittorio, la prima fase dell’accertamento

L’agenzia delle entrate avvia il suo monitoraggio sui contribuenti a partire dal contradditorio.
Il soggetto viene inizialmente invitato, tramite lettera, a presentarsi all’ufficio del fisco per giustificare le somme di denaro ottenute negli anni oggetto di controllo (nello specifico, il 2009). La chiave di volta sta nel riuscire a dimostrare come sono state sostenute le spese certe che vengono attribuite all’interessato. Per far ciò, è fondamentale produrre la documentazione idonea e rilasciare anche dichiarazioni verbali. Poiché il fisco potrebbe richiedere ulteriore documentazione, è bene verificare che ad ogni incontro venga redatto un verbale dove siano elencati tutti i documenti e le dichiarazioni presentate.

Come dimostrare le spese sostenute

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I casi di cui il fisco può chiedere spiegazioni – e che devono trovare il contribuente preparato – sono vari. C’è ad esempio l’ipotesi per cui si deve dimostrare che le somme ricevute sono frutto di un prestito ottenuto da soggetti terzi. Per farlo, i documenti necessari da allegare al ricorso possono essere la scrittura privata (meglio se con data certa), il bonifico bancario ricevuto, o la restituzione delle somme prestate negli anni successivi.
Altra situazione a rischio verifica è data dalle spese che, attribuite al contribuente, sono state invece sostenute da un soggetto terzo. In questo caso, se i pagamenti sono tracciabili, sarà sufficiente produrre le ricevute. Qualora i versamenti siano avvenuti in contanti, potrebbe essere utile ricostruire la sequenza temporale tra i prelevamenti e la data di pagamento.
Il contribuente, ancora, ha facoltà di dimostrare che l’elevata liquidità sul suo conto corrente (dovuta a disinvestimenti effettuati negli anni precedenti o all’ottenimento di mutui) gli ha permesso di effettuare le spese imputategli dal fisco. E infine, nel caso di spese ordinarie superiori al reddito dichiarato, il contribuente potrà difendersi facendo riferimento all’uso di fidi bancari, all’ottenimento di prestiti, donazioni, finanziamenti, o al sostenimento delle spese da parte di terzi.

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La fase dell’adesione

Una volta superato il contraddittorio, l’agenzia elabora tutta la documentazione prodotta dal contribuente. Qualora permangano circostanze ingiustificate, il fisco notificherà al contribuente una proposta di adesione, dove vengono evidenziati il maggior imponibile, gli interessi e le sanzioni, e la motivazione alla base del rigetto delle difese del contribuente. Sull’adesione viene infine notificata una nuova data d’incontro tra fisco e soggetto sotto verifica.

La scelta del contribuente

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In questo momento, il cittadino può ritenere valida la contestazione del fisco, e pagare le somme quantificate entro il quindicesimo giorno prima della data del nuovo incontro per vedersi ridotte le sanzioni ad un sesto del minimo, oppure può presentarsi all’incontro, e fornire altra documentazione probante la correttezza della sua posizione.

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L’accertamento

Nel caso in cui non si accetti la notifica d’adesione, il fisco procede con l’emissione dell’avviso di accertamento. In questo documento sono spiegate le motivazioni alla base della pretesa e la quantificazione del reddito ritenuto evaso.
Il contribuente che in un simile contesto non condivide la pretesa delle entrate, può solo impugnarla in commissione tributaria provinciale entro sessanta giorni. In ogni caso non ha più modo di presentare istanza di adesione.

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L’importanza della delega

[custom_frame_left shadow=”on”]Accertamento agenzia delle entrate[/custom_frame_left]

Un utile motivo di ricorso che il contribuente può utilizzare per difendersi è la mancata presenza della delega del sottoscrittore qualora l’accertamento non sia stato firmato direttamente dal capo ufficio. Il principio per cui l’agenzia deve esibire la specifica delega a favore del sottoscrittore, pena l’illegittimità dell’atto, si sta consolidando in alcune commissioni di merito, tra cui quella tributaria provinciale di Reggio Emilia dove il ricorso è stato vinto dal contribuente proprio per questo motivo.
Capita spesso che gli accertamenti vengano firmati da un dirigente o un funzionario delegato dal direttore provinciale o da quello regionale, con l’indicazione del nominativo di chi sottoscrive, la sua qualifica, e la dicitura “firma su delega del direttore provinciale”. Ma se ad un atto siffatto non viene allegata la delega in base alla quale il documento è stato sottoscritto, l’accertamento potrebbe non essere considerato legittimo. E’ bene che il contribuente, per la sua tutela, tenga conto di questo principio, e si ricordi anche di verificare la correttezza della delega quando questa verrà esibita.

Simona Di Michele

Fonti Il Sole 24 Ore