Cedolare secca sugli affitti, l’aliquota continua ad abbassarsi

Aliquota cedolare secca sugli affitti, più bassa fino al 2017

A confermare l’[textmarker color=”C24000″]abbassamento dell’aliquota[/textmarker] della cedolare secca sugli affitti, e dunque la convenienza del regime sostitutivo dell’Irpef, è l’attuale decreto 47. Secondo la legge, l’aliquota per i contratti con cedolare secca passa dal 15% al 10%, contro il 21% di quella degli altri tipi di [textmarker color=”C24000″]contratto[/textmarker].

Cos’è la cedolare secca

Il regime che tende a far risparmiare chi lo sceglie per i canoni d’affitto soppianta l’Irpef e le relative addizionali, l’imposta di registro e l’imposta di bollo. La cedolare, però, riguarda solo gli immobili destinati ad uso abitativo. Restano fuori gli affitti dovuti per costruzioni adibite ad esercizio di impresa, arti e professioni.

Come scegliere la cedolare secca

Il regime sostitutivo può essere attivato al momento della firma del contratto di affitto attraverso la compilazione del modello Rli (richiesta di registrazione e adempimenti successivi). In questo caso, la cedolare secca rimane valida fino alla scadenza del contratto stesso. Qualora invece si voglia passare al regime della cedolare durante gli anni del contratto, è possibile farlo compilando il medesimo modello alla scadenza di pagamento dell’imposta di registro annuale, la quale non dovrà essere versata.
Affinché sia valida, l’opzione della cedolare secca deve essere previamente comunicata all’inquilino tramite raccomandata. L’informativa ha valore di rinuncia degli aggiornamenti contrattuali per tutta la durata del regime.

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Cedolare secca e acconti

Nel caso in cui il 2014 fosse il primo anno in cui si è scelto di applicare il regime della cedolare secca, non sarà necessario pagare gli acconti. Diversamente, si dovrà pagare l’acconto 2014 calcolando il 10% su quanto pattuito per l’anno in corso.

Sanzioni cedolare secca

Non versare la cedolare secca prevede, come nel caso dell’Irpef, il pagamento del 30% della tassa evasa. Se il pagamento dell’acconto avviene con un ritardo non superiore ai 15 giorni, la [textmarker color=”C24000″]sanzione [/textmarker]scende al 2%, mentre risale al 3% se il ritardo raggiunge i 30 giorni.

Fonti Il Sole 24 Ore

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