Tutti al lavoro in questo periodo, anche il Fisco. Quest’ultimo vorrebbe introdurre un’interessante novità che, forse, farà discutere: si tratta di una soglia sotto alla quale il soggetto interessato non sarà più sanzionabile. Quindi se avete commesso dei piccoli errori, ovviamente in buona fede e senza l’intento di voler evadere le tasse, non sarete più sanzionati (o pagherete una sanzione decisamente ridotta). C’è chi parla di una soglia di 30 euro, chi anche meno.
Qua è l’obiettivo? Quello di evitare quelli che vengono denominati contenziosi tributari inutili e costosi e i recuperi spesso piuttosto anti economici. Questo è un progetto portato avanti dal pacchetto di esemplificazioni portato avanti dal direttore dell’agenzia delle Entrate, Attilio Befera, il quale aveva accennato ad un «errore per modico valore».
Resta tuttavia da definire qualche sia la soglia sotto alla quale, il Fisco, per così dire, “perdona” i suoi (non) contribuenti. Questo perché al momento è già presenta una norma di legge, e per essere precisi si tratta del Dpr 16 aprile 1999, n. 129, che afferma l’abbandono dei crediti erariali, regionali e locali di importo non superiore a 16,53 euro. Limite che è stato poi modificato a 30 euro dal decreto legge 16/2012. E’ dal 1° luglio 2012, quindi, che nel caso in cui l’ammontare dovuto rispetto ai crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, comprensivo di interessi, sia minore di 30 euro, esso non sarà né accertato né riscosso.
Ciò è ben visibile anche nella circolare 48/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate:
«Gli uffici non mancheranno, tuttavia, di fare corretta applicazione del principio dell’errore scusabile enunciato all’articolo 16, comma 9 della legge 289/2002, secondo cui in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell’ufficio».
Così come è dimostrabile e osservabile nella circolare 9/E del 19 marzo 2012, nella quale vi è riportato a chiare lettere che nel caso in cui le somme versate sono inferiori a quelle dovute a causa di una “svista” del contribuente stesso, il quale ha provveduto poi (anche oltre il termine di legge) a sanare l’errore commesso, il Fisco rende valido il pagamento. Il discorso è simile se non uguale nel caso in cui il contribuente si trovi in una situazione di lieve ritardo nel versamento o di altre minime irregolarità.