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Quando parte lo spesometro
Beni e servizi ceduti a privati da imprese, professionisti, commercianti e artigiani dovranno essere comunicati obbligatoriamente, qualora l’importo ricavatone sia stato pari o superiore a 3.600 euro, entro il 10 aprile per chi liquida l’Iva mensilmente, ed entro il 22 per chi lo fa ogni tre mesi. Gli operatori finanziari, invece, avranno tempo fino al 30 aprile per segnalare gli acquisti oltre i 3.600 euro pagati con bancomat o carta di credito, di debito o prepagate. A tale scopo, la comunicazione dovrà contenere i dati anagrafici del contribuente che ha sostenuto l’acquisto, gli importi complessivi e la data della transazione, e il codice fiscale dell’operatore commerciale presso il quale è avvenuto il pagamento elettronico.
Cosa controlla lo spesometro
[custom_frame_left shadow=”on”][/custom_frame_left]Tra gli acquisti effettuati nel 2013 non passeranno sotto il vaglio del fisco solo quelli che hanno coinvolto beni di lusso (dall’abbigliamento ai gioielli, dall’iscrizione a circoli sportivi ad opere d’arte), ma anche le spese relative ad auto, viaggi, arredamenti o elettrodomestici, a condizione che abbiano richiesto un pagamento superiore ai 3.600 euro. Ogni comunicazione in tal senso dovrà essere corredata del codice fiscale di chi ha effettuato l’acquisto.
A che serve lo spesometro
L’agenzia delle entrate, tramite lo spesometro, potrà costruirsi un archivio di informazioni utile a tenere sotto controllo i contribuenti ad alto rischio evasione, e verificare con il redditometro chi ha speso più di quanto ha dichiarato. Lo spesometro rappresenta dunque un efficace mezzo di arricchimento dell’anagrafe tributaria, che fornisce al fisco il quadro completo e aggiornato della realtà di ogni singolo contribuente. La banca dati che ne scaturisce permette di conoscere le spese di un’azienda, le banche con cui opera, i rapporti intrattenuti con evasori totali o, semplicemente, consente di quantificare il tenore di vita che si è permesso un contribuente.
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Cosa va comunicato e come
[custom_frame_left shadow=”on”][/custom_frame_left]Coinvolte nello spesometro sono solo le operazioni rilevanti ai fini Iva (dunque cessioni e prestazioni rese e ricevute per le quali bisogna emettere fattura), e quelle per le quali l’emissione non è obbligatoria ma l’importo è pari o superiore ai 3.600 euro al lordo dell’Iva.
Esistono due modalità di compilazione della comunicazione. Con quello analitico è necessario indicare ogni fattura emessa o ricevuta, congiuntamente alle eventuali note di variazione. Il metodo cumulativo richiede invece, per ogni cliente e fornitore, la segnalazione del numero delle operazioni cumulate, l’importo totale fatturato e quello delle note di variazione.
Estero ed imprese agricole coinvolte nello spesometro
Oltre a tutte le altre, ad essere assoggettate al controllo sono anche le imprese che operano con l’estero, le quali devono ulteriormente inserire le cessioni e le prestazioni rese nei confronti di soggetti esteri senza applicazione di Iva.
Caso particolare è quello delle imprese agricole. In tale settore, le comunicazioni coinvolgono tanto l’impresa come soggetto attivo (si pensi alle spese presso i ristoranti o gli alloggi delle strutture agrituristiche), quanto l’agricoltore come soggetto passivo. L’imprenditore agricolo è il più esposto al rischio di accertamento sintetico, perché per svolgere la propria attività usa un terreno che rappresenta sia un investimento che un bene strumentale. Qualora l’acquisto del terreno venga effettuato nella sfera personale dell’agricoltore, quest’ultimo dovrà dare prova della provenienza dei mezzi finanziari utilizzati per la spesa sostenuta (ovvero, generalmente, disinvestimenti, quote di risparmio, finanziamenti bancari). Se invece il terreno agricolo è intestato all’intera società agricola, anche di famiglia, l’accertamento non scatta in quanto il bene viene acquistato nella sfera dell’impresa.
I casi di esenzione e quelli particolari
[custom_frame_left shadow=”on”][/custom_frame_left]Esonerate dallo spesometro sono le cessioni all’esportazione, le importazioni, e ogni cessione e servizio intracomunitario già oggetto di apposite rilevazioni da parte dell’anagrafe tributaria.
Le imprese di noleggio e leasing di mezzi di trasporto devono invece informare l’amministrazione di ogni contratto concluso con i propri clienti, fornendo codice fiscale e dati anagrafici di questi ultimi.
Anche le compagnie d’assicurazione sono chiamate in causa sui dati dei contraenti e delle somme erogate a favore dei danneggiati.
Dispongono di un canale di comunicazione diretto con l’amministrazione anche le società erogatrici di servizi, che inviano senza intermediari tutti i dati delle utenze relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, servizi di telefonia, idrici e del gas. Devono inoltre essere inviati i dati del titolare del contratto, gli importi e gli estremi catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata l’utenza.
I dati relativi ai mezzi di trasporto iscritti nei pubblici registri vengono immediatamente notificati all’amministrazione. Si tratta dell’anno di immatricolazione, del prezzo pagato, dell’eventuale passaggio.
Infine, banche, poste e intermediari devono comunicare al fisco ogni posizione dei contribuenti, dai saldi dare/avere risultanti all’inizio ed al termine di ciascun esercizio, a conti correnti, depositi, titoli, obbligazioni, accessi alle cassette di sicurezza, utilizzi delle carte di credito.
Simona Di Michele
Fonti Il Sole 24 Ore