Pignoramento immobiliare, la procedura completa

Pignoramento immobiliare, cos’è

Il pignoramento immobiliare rientra nella più vasta procedura di espropriazione immobiliare, con la quale un soggetto creditore può recuperare il credito a lui spettante attraverso il pignoramento e la vendita all’asta di uno o più beni di proprietà del debitore.

Pignoramenti immobiliari, quali sono i beni pignorabili

Il pignoramento immobiliare riguarda beni immobili come una casa (con relative pertinenze e mobili d’arredo), il terreno che circonda un edificio da pignorare, il fabbricato sito sul terreno pignorato (se ne è parte integrante), alcuni diritti immobiliari come la nuda proprietà e l’usufrutto.
Non sono invece pignorabili, tra gli altri, i diritti d’uso e di abitazione (poiché non trasferibili), i beni di proprietà statale, marittima, militare, stradale e ferroviaria, gli immobili di interesse storico-artistico appartenenti ad enti pubblici, gli edifici destinati al culto cattolico (anche se di proprietà privata). Per quanto riguarda il pignoramento immobiliare della prima casa, tale procedura non è effettuabile da parte di Equitalia, ma solo da altri soggetti privati, come le banche.

Patrimonio debitore, come verificarlo

Prima di avviare la procedura di pignoramento immobiliare, il creditore dovrebbe verificare le proprietà ed il patrimonio del debitore per essere certo che l’azione da intraprendere sia efficace.
Tali informazioni prevedono ricerche a vari livelli che, dalle visure catastali presso il Catasto alle visure ipocatastali presso i pubblici registri della Conservatoria, possono arrivare a vere e proprie indagini su persona fisica, effettuabili privatamente o su richiesta di un rappresentante legale, anche online.

Pignoramento immobiliare, la procedura

Il creditore che può intraprendere la procedura di pignoramento immobiliare è colui che dimostra, tramite un titolo esecutivo, il suo diritto al recupero di un credito presso un soggetto debitore. Il creditore dovrà notificare il titolo esecutivo presso la residenza del debitore, con l’avviso che verrà messa in atto l’espropriazione immobiliare qualora entro dieci giorni dalla notifica non si saldi la somma da recuperare.
Dalla data di notifica, colui che deve recuperare il credito ha novanta giorni di tempo per avviare il pignoramento immobiliare e procedere con la sua trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Se, decorso questo termine, il bene pignorato non viene venduto, il pignoramento perde di efficacia.
Il debitore può opporsi all’atto di pignoramento entro venti giorni da quando ne conosce l’atto di notifica, se quest’ultima non viene effettuata regolarmente o se viene recapitata ad un soggetto inesistente.

Titolo esecutivo, quando è valido

Per essere valido, un titolo esecutivo deve riguardare un diritto certo, liquido ed esigibile. Sentenze, cambiali, scritture private autenticate, assegni ed altri titoli di credito hanno immediata efficacia esecutiva, senza necessità di emissione di decreto ingiuntivo, in quanto il creditore li possiede in originale. Titoli esecutivi di diversa natura, invece, hanno bisogno dell’emissione da parte del giudice competente di un decreto ingiuntivo, per attestare l’efficacia esecutiva del titolo.

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Pignoramento su un bene ipotecato, cosa deve fare il creditore

Se il creditore ha iscritto un’ipoteca immobiliare su un bene del debitore, dovrà prima procedere con il pignoramento del bene ipotecato, e poi proseguire con il pignoramento immobiliare di eventuali altri immobili.
Il giudice ha facoltà di ridurre il pignoramento o bloccare la vendita dei beni senza ipoteca immobiliare, se il soggetto che vanta il credito dovesse estendere il pignoramento su immobili non ipotecati. Tale sospensione rimarrebbe valida fino a quando la procedura sugli immobili con ipoteca non venga conclusa.

Trascrizione del pignoramento immobiliare, come avviene

Dopo la notifica, l’ufficiale giudiziario deve depositare l’atto notificato di pignoramento immobiliare presso il Tribunale di competenza (ovvero quello in cui si trovano gli immobili da pignorare), e si deve provvedere alla nomina del giudice esecutivo.
Entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento, il creditore deve poi provvedere alla trascrizione del pignoramento immobiliare, in via telematica, ed al suo deposito presso la Conservatoria dei registri immobiliari, unitamente alla copia notificata del pignoramento. Spetterà all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate il compito di trascrivere l’atto di pignoramento nei registri informatici. Tale trascrizione avrà durata ventennale.

Pignoramento immobiliare, stima del valore e vendita del bene pignorato

Dopo che un esperto nominato dal giudice avrà stimato il valore dell’immobile (prendendone in esame la superficie commerciale e la conseguente rendita catastale), il creditore può richiedere in udienza che il giudice disponga la vendita forzata dell’immobile pignorato.
La vendita, in una prima fase, è di norma senza incanto, ovvero senza rilancio. Se tale fase non dovesse dare esito positivo, si procede con la vendita all’asta. La scelta di effettuare la vendita con l’asta o meno, comunque, rimane a discrezione del giudice.

Pignoramento immobiliare, come evitarlo

Dal momento della notifica del pignoramento, il debitore può evitare la procedura esecutiva pagando l’importo dovuto direttamente all’ufficiale giudiziario. Grazie alla lunga durata della procedura di pignoramento ed esecuzione immobiliare, il debitore può comunque avere il tempo necessario per recuperare il credito dovuto e saldare la somma.
Nel caso in cui il saldo non fosse possibile per mancanza di liquidità, il debitore può sempre opporsi all’atto della notifica di pignoramento immobiliare, se la notifica stessa non è avvenuta regolarmente, o in fase di esecuzione forzata, se si può dimostrare l’impignorabilità dei beni. Tali opposizioni devono avvenire prima che il giudice abbia disposto la vendita del bene pignorato.

Cancellazione pignoramento immobiliare, come funziona

Per cancellare una trascrizione di pignoramento immobiliare dai pubblici registri immobiliari della Conservatoria, occorre ottenere un’ordinanza del Tribunale che ne disponga la cancellazione (tale notifica verrà annotata a margine della trascrizione), oppure stilare un atto notarile (solo quando il pignoramento risulta inefficace per mancato deposito, entro i dovuti termini, della nota di iscrizione a ruolo).

Fonti La legge per tutti, Notaio di fiducia, Studio Cataldi

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