Regime dei minimi, niente acconto per chi ha fatto il passaggio

Regime dei minimi, chi deve pagare

La scadenza del versamento del secondo acconto per il regime dei minimi, prevista per il prossimo 1 dicembre, coinvolge solo coloro che non hanno scelto di passare al nuovo regime agevolato, e comunque chi percepisce [textmarker color=”C24000″]redditi [/textmarker]diversi da quelli di impresa o lavoro, ovvero non assoggettati all’imposta sostitutiva.

Quanto si paga per il regime dei minimi

La seconda trance di pagamento dell’imposta sostitutiva è pari al 5%, da versare secondo le stesse modalità previste per l’Irpef.
Qualora l’importo fosse inferiore ai 51 euro si è esenti dal versamento, mentre si può optare per il pagamento in soluzione unica entro l’1 dicembre se l’[textmarker color=”C24000″]acconto [/textmarker]è compreso tra i 52 e i 257 euro. Se l’imposta è pari o superiore a 258 euro, infine, il secondo acconto equivarrà al 60%.

[visure_b2b]

Minimi che non pagano il secondo acconto

In virtù della nuova regolamentazione per il regime dei minimi, i soggetti che nel 2014 hanno optato per tale sistema sono esonerati dal versamento del secondo acconto. L’obbligo rimane solo per chi detiene redditi non assoggettati ad imposta sostitutiva.

Il caso di chi ha abbandonato il regime dei minimi nel 2014

Anche per il contribuente minimo nel 2013 che torna al regime ordinario nel 2014 la norma dell’obbligo del pagamento è stata soppressa. La mancanza di una legiferazione chiara in merito, tuttavia, fa supporre che per questi soggetti sarà necessario prima versare l’acconto della sostitutiva, e poi scomputarlo dall’Irpef effettivamente dovuta nel prossimo modello unico.

Fonti Il Sole 24 Ore

[spacer style=”2″ icon=”9998″]