Rimborsi FIR (Fondo Indennizzo Risparmiatori), riaperto il termine fino al 15 marzo 2022

Rimborsi Fondo indennizzo risparmiatori: la Legge di Bilancio 2022 riapre i termini per completare le domande di rimborso al fondo di indennizzo risparmiatori che erano risultate incomplete o non finalizzate alla scadenza del 18 giugno 2020.

Una novità importante per tutti i risparmiatori che hanno subito un danno finanziario da parte di banche e loro controllate poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo compreso tra il 16 novembre 2015 e il 1° gennaio 2018, è contenuta nella Legge di Bilancio 2022. I commi 915 e 916 dell’articolo 1 della Manovra concedono ai risparmiatori una nuova possibilità per integrare o presentare la domanda per ottenere il rimborso FIR che doveva essere inviata entro la scadenza fissata in passato (180 giorni a partire dal 22 agosto 2019) e poi prorogata al 18 giugno 2020 dal decreto “Cura Italia”).

Vediamo, dunque, nel dettaglio cosa prevedono le norme contenute nella Legge di Bilancio, chi sono i soggetti ammessi all’indennizzo e quali sono le condizioni per poter ottenere il rimborso accedendo al fondo di indennizzo risparmiatori.

 

 

RIMBORSI FIR, COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO 2022

Il comma 915 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) riapre i termini fino al prossimo 15 marzo per poter integrare o finalizzare la domanda di rimborso al fondo di indennizzo risparmiatori.

La data ultima precedentemente fissata era il 18 giugno 2020 (già frutto di una proroga del D.L. “Cura Italia” a causa della pandemia da Covid-19), ma parte delle domande erano risultate incomplete in fase di istruttoria oppure non erano state finalizzate.

Adesso, la Manovra concede a coloro che erano rimasti all’asciutto dal rimborso di poter completare l’iter e poter ottenere un ristoro finanziario a fronte del danno subito dopo l’avvio della procedura concorsuale della propria banca di appoggio.

Il citato comma 915 recita:

“I risparmiatori che, entro il termine di cui all’articolo  1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano  presentato, tramite la  procedura  di  compilazione  telematica  dell’istanza  di indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto  del  Ministro dell’economia  e  delle  finanze  8  agosto  2019,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, una domanda  incompleta ovvero abbiano  avviato  la  procedura  telematica  entro  i  termini previsti senza finalizzarla possono accedere alle prestazioni di  cui all’articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018,  n. 145, a condizione che la  domanda  di  indennizzo  sia  completata  o finalizzata  con  l’idonea  documentazione  attestante  i   requisiti previsti, a pena di decadenza, entro il 15 marzo 2022”.

Da una prima lettura della norma, si può intuire come le condizioni di base per poter ottenere un indennizzo a fronte di un pregiudizio finanziario subito siano:

  • Aver precedentemente avviato una domanda di rimborso entro il 18 giugno 2020 (scadenza indicata dal comma 237 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020);
  • La domanda di rimborso presentata entro il termine del 18 giugno 2020 deve essere risultata incompleta nella successiva fase di istruttoria oppure non finalizzata;
  • L’integrazione o il completamento dell’iter di invio deve essere effettuato entro e non oltre la nuova scadenza del 15 marzo 2022, pena la decadenza dell’istanza.

Il successivo comma 916 del disposto normativo recita:

“Ferma restando l’ordinaria attività istruttoria e decisoria della Commissione tecnica, di cui all’articolo 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’eventuale ammissione all’indennizzo delle domande di cui al comma 915 e’ disposta dopo il completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-bis del predetto articolo 1 e  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  che residuano a legislazione vigente”.

In altre parole, la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) prevede le ordinarie fasi istruttorie e decisorie della Commissione tecnica della Consap, al termine delle quali saranno erogati gli indennizzi nei limiti delle risorse disponibili. Sul punto, ricordiamo che la dotazione iniziale prevista ammontava a 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

 


RIMBORSI FONDO INDENNIZZO RISPAMIATORI, ULTIME NOTIZIE DALLA CONSAP

Con un comunicato stampa pubblicato online il 10 gennaio scorso, la Consap (acronimo di Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a), che gestisce il rimborso FIR, ha illustrato le novità contenute nella Legge di Bilancio 2022 relative al Fondo indennizzo risparmiatori.

Nel testo viene indicata la nuova scadenza del prossimo 15 marzo come tempo limite per poter accedere al rimborso, specificando che i soggetti ammessi alla presentazione della domanda sono soltanto coloro che si erano già registrati al portale entro il 18 giugno 2020.

Nel comunicato viene sostanzialmente ribadito che la Legge di Bilancio 2022 “ha inoltre riconosciuto la possibilità di integrare la documentazione mancante per i risparmiatori che entro il termine del 18 giugno 2020 abbiano presentato una o più domande di indennizzo tramite portale, risultate tuttavia incomplete all’esito dell’istruttoria svolta”. Sul punto è importante chiarire che coloro i quali non abbiano integrato la domanda in passato oppure lo abbiano fatto in maniera errata, saranno destinatari di una nuova richiesta di integrazione.

Per visualizzare lo stato della propria istanza, per integrarla o per finalizzarla, è necessario accedere nell’area personale del portale FIR (https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it) che è stato riattivato a fronte della riapertura dei termini di indennizzo.

Rimborsi Fondo indennizzo risparmiatori

 


CHI PUO’ OTTENERE IL RIMBORSO DAL FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI

In base al comma 493 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), i risparmiatori ammessi a ricevere il rimborso sono coloro i quali abbiano subito un pregiudizio “in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza” da parte dellebanche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018”.

Le banche coinvolte nelle procedure concorsuali che fanno scattare i rimborsi per i risparmiatori danneggiati sono: Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate.

Il comma 494 della Legge di Bilancio citata individua specifici soggetti che hanno diritto a presentare la domanda al FIR:

  • i “risparmiatori” in possesso di azioni o obbligazioni subordinate delle banche sopraelencate alla data della messa in liquidazione dell’istituto di credito;
  • i “successori” per causa di morte dei “risparmiatori”;
  • i “familiari” dei “risparmiatori” entro il secondo grado di parentela.

I RISPARMIATORI

Sono definiti “risparmiatori” destinatari dei rimborsi:

  • le persone fisiche;
  • gli imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti;
  • le organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale (così come individuate dal codice del terzo settore);
  • le microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea (numero di occupati inferiore a dieci persone, fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro).

Condizione indispensabile per ottenere il rimborso è, ovviamente, essere in possesso di titoli finanziari emessi dalle banche sottoposte alla procedura concorsuale alla data del provvedimento di messa in liquidazione.

I SUCCESSORI

Possono inviare la domanda di rimborso finanziario anche gli eredi e i successori mortis causa dei “risparmiatori” che abbiano acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa e che ne abbiano conservato la proprietà.

ATTENZIONE! In caso di successione è necessario inviare al Fondo indennizzo risparmiatori una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In questo caso potrebbe servire il certificato ed estratto di morte, che è possibile ottenere sul sito Tuttovisure.it.

I FAMILIARI

Possono altresì presentare l’istanza per il rimborso FIR i “familiari” dei “risparmiatori”, considerati tali il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto. Possono, altresì, inoltrare la richiesta anche i familiari fino al secondo grado di parentela.

Per tutti, comunque, vige la condizione di aver acquisito dai “risparmiatori” la proprietà dei titoli delle banche poste in liquidazione attraverso un atto tra vivi dopo la data del provvedimento con concorsuale e che successivamente abbiano continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari.

REQUISITI PATRIMONIALI E REDDITUALI

Oltre ai requisiti soggettivi, la normativa identifica anche due specifici requisiti alternativi patrimoniali e reddituali.

Chi presenta istanza al Fondo indennizzo risparmiatori, indipendentemente dal fatto che sia inquadrato come “risparmiatore”, “successore” o “familiare”, deve:

  • avere un patrimonio mobiliare di proprietà al 31 dicembre 2018 di valore inferiore a 100 mila euro, esclusi gli strumenti finanziari delle banche in liquidazione e i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita;
  • oppure avere un reddito complessivo Irpef inferiore a 35 mila euro nell’anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.

 


FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI, QUALE RIMBORSO?

Sono indennizzabili le azioni ed obbligazioni subordinate emesse da Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca (e le loro controllate) poste in liquidazione coatta amministrativa nell’arco di tempo compreso tra il 16 novembre 2015 e il 1° gennaio 2018.

Il quantum del rimborso varia a seconda della tipologia dello strumento finanziario. Nello specifico:

  • per le azioni: il rimborso è pari al 30% del loro costo di acquisto (inclusi gli oneri fiscali), fino al limite massimo di 100 mila euro. Tale percentuale, però, può essere aumentata, fino ad esaurimento fondi, se nel triennio 2019-2021 non sia terminata la dotazione finanziaria del FIR stanziata. Dalla quota di rimborso, però, viene decurtato l’eventuale importo già ricevuto in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.
  • per le obbligazioni subordinate: il rimborso è pari al 95% del loro costo di acquisto (inclusi gli oneri fiscali), fino al limite massimo di 100 mila euro. Come per le azioni, anche in questo caso il rimborso potrebbe essere superiore se le somme erogate dovessero risultare inferiori rispetto alle dotazioni stanziate per il triennio 2019-2022. E anche per le obbligazioni subordinate, il rimborso FIR viene calcolato al netto di eventuali somme già ricevute per differenti tipologie di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti. In aggiunta, viene decurtata la differenza, se positiva, tra il rendimento dell’obbligazione posseduta e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro pluriennale di pari durata comunicata dal FITD.

Una volta approvati e calcolati, gli indennizzi saranno corrisposti attraverso il bonifico bancario o postale indicato dal richiedente. In caso di indennizzo “forfettario” (di cui si parlerà nel successivo paragrafo “Rimborsi FIR, indennizzo automatico o semi-automatico?”), saranno liquidati in via preferenziale i rimborsi FIR di importo non superiore a 50 mila euro.

 

Usura bancaria abolizione


RIMBORSI FIR, COME OTTENERE L’INDENNIZZO

Per ottenere il rimborso occorre inviare un’apposita domanda al Fondo indennizzi risparmiatori gestito dalla Consap, una società di capitali interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Il fondo è stato istituito con la Legge di Bilancio 2019 per “la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito”.

Il fondo, come previsto dal comma 493 del disposto normativo eroga indennizzi a favore dei risparmiatori così come individuati nel paragrafo precedente.

Le domande per ottenere il rimborso al fondo indennizzo risparmiatori devono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso il portale Consap, previa registrazione sul sito, e accedendo alla propria area riservata, dove è possibile verificare lo stato di avanzamento dell’iter di istruttoria.

In allegato, devono essere inviati, sempre online:

  • documento di riconoscimento e codice fiscale;
  • documentazione attestante l’acquisto degli strumenti finanziari con l’indicazione del prezzo di acquisto;
  • per i “successori” “e i “familiari”, eventuale documentazione attestante il trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari;
  • delega o procura speciale, se la domanda è presentata tramite rappresentanza volontaria e/o legale;
  • eventuali indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti ricevuti relativi ai titoli detenuti, con indicazione dei soggetti pagatori e degli importi incassati;
  • codice IBAN, bancario o postale, sul quale si vuole ricevere il rimborso (corredato da certificazione rilasciata dalla banca dell’intestazione delle coordinate IBAN);
  • in caso di successione, occorre presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante:- la data di decesso del risparmiatore;- i dati anagrafici di tutti i successori e le rispettive quote ereditarie spettanti;- l’esclusione che vi siano altri successori;- sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione;- la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non
  • in caso non si accedesse al Fondo indennizzo risparmiatori tramite la cosiddetta “procedura forfettaria o semplificata”, occorre allegare copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale che dimostri le violazioni che hanno causato il danno ingiusto.

Oltre a tali documenti, nel corso della procedura occorrerà indicare l’ammontare del reddito complessivo Irpef e quello del patrimonio mobiliare posseduto.

 


RIMBORSI FIR, INDENNIZZO AUTOMATICO O SEMI-AUTOMATICO?

Sono sostanzialmente due le procedure per poter ottenere il rimborso da parte del Fondo indennizzo risparmiatori:

  • indennizzo forfettario automatico;
  • indennizzo semi-automatico.

Il rimborso automatico è riservato esclusivamente ai soggetti richiedenti che dimostrino di rispettare almeno uno dei due requisiti patrimoniali e reddituali (patrimonio mobiliare di proprietà al 31 dicembre 2018 di valore inferiore a 100 euro o reddito complessivo Irpef inferiore a 35 mila euro nell’anno 2018).

Se si superano le soglie indicate per il rimborso FIR forfettario è prevista la procedura semi-automatica: la richiesta di indennizzo deve essere inviata, previa registrazione al portale Consap, alla Commissione tecnica allegando i documenti che attesterebbero di aver subito un pregiudizio a causa di violazioni al TUF (testo unico in materia finanziaria) da parte delle banche.