Assegno Unico Universale, le istruzioni dell’INPS

Assegno unico universale: con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, l’Inps fornisce tutte le informazioni utili per presentare la domanda per ottenere il sostegno economico destinato alle famiglie con figli a carico.


Introdotto dal Decreto Legislativo del 29.12.2021, n. 230 (in attuazione della Legge Delega dell’1.04.2021, n. 46), l’assegno unico universale si propone di riordinare, semplificare e potenziare le misure rivolte ai nuclei familiari con figli.
Vediamo, dunque, cos’è l’assegno unico universale 2022, a chi è destinato e come presentare domanda grazie alla circolare dell’Inps, pubblicata recentemente sul sito ufficiale dell’ente previdenziale.

 

 

AL VIA ALL’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: COS’E’ E COME FUNZIONA

Il D.lgs. n. 230/2021 istituisce per la prima volta l’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della Legge delega del 1° aprile 2021, n. 46.
Composta di soli 14 articoli, lo scopo della nuova misura è quella di riorganizzare e semplificare la mole di benefici diversi destinati alle famiglie con figli in un unico strumento. Con la sua introduzione, infatti, vengono meno il Bonus Mamma Domani e il Fondo di sostegno alla natalità.

Dal 1° marzo 2022, invece, ci sarà lo stop all’assegno per le famiglie con almeno tre figli minori (l’ANF Assegno Nucleo Familiare), alle prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili e le detrazioni per i figli a carico di età inferiore ai 21 anni. Resta, al contrario, attivo il Bonus asilo nido.

L’accesso al beneficio è aperto a tutti i nuclei familiari con figli a carico, indipendentemente dal reddito e dalla tipologia di lavoro svolto ed è riconosciuto in base ai principi di universalità e progressività.

La prestazione è riconosciuta:
• Per ogni figlio a carico e per i nuovi nati (a partire dal settimo mese di gravidanza);
• Per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;
• Per ciascun figlio maggiorenne di età inferiore ai 21 anni se si accerta la sua frequenza o iscrizione:
– alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale in una scuola secondaria di secondo grado;
– a un Centro di Formazione Professionale;
– a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati;
– a Istituti Tecnici Superiori (ITS);
– a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento.

Inoltre, spetta anche se il figlio maggiorenne è stato assunto con contratto di apprendistato o di tirocinio complessivo annuo inferiore agli 8 mila euro.

Come detto, l’assegno unico universale spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolto.

Dunque, il beneficio spetta a:
– non occupati;
– disoccupati;
– percettori del Reddito di Cittadinanza (in questo caso la prestazione è riconosciuta d’ufficio da parte dell’Inps senza la necessità di presentare la domanda);
– lavoratori dipendenti;
– lavoratori autonomi;
– pensionati.

L’assegno unico universale potrebbe essere corrisposto anche ai nonni, soltanto nel caso in cui questi siano in possesso di un formale provvedimento di affido dei minori o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.
Ormai manca poco per il via effettivo della misura che sarà erogata a partire da marzo prossimo. Per percepire fin da subito la prestazione è necessario presentare la domanda entro il 28 febbraio. Nel paragrafo successivo “Come presentare la domanda per l’assegno unico universale” sono indicate le scadenze e il relativo avvio per usufruire del beneficio.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: I REQUISITI SOGGETTIVI

L’articolo 3 del D.lgs. 230/2021 elenca i requisiti soggettivi del richiedente, ovvero quelle condizioni necessarie affinché si possa presentare la domanda per poter ottenere l’assegno unico universale.

La norma richiede che al momento della presentazione della domanda di accoglimento al sostegno e per tutta la durata dell’erogazione del sostegno, il beneficiario sia in possesso, congiuntamente, dei requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno.

In base al requisito della cittadinanza, il richiedente deve essere alternativamente:
• un cittadino italiano, o un suo familiare;
• un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, o un suo familiare;
• un cittadino titolare del diritto di soggiorno temporaneo;
• un cittadino titolare del diritto di soggiorno permanente;
• un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo di tempo superiore a sei mesi;
• un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca per un periodo non inferiore a sei mesi.

Sul punto, la Circolare Inps citata, specifica che in base alla direttiva 2011/98/UE (attuata nel nostro Paese con il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 40) e al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”), sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
• gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
• i titolari di Carta blu, ovvero le persone straniere considerate “lavoratori altamente qualificati”;
• i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali è previsto il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei in base agli accordi stipulati tra l’Unione europea e tali Paesi africani;
• i lavoratori autonomi stranieri non appartenenti all’UE e titolari di permesso, per i quali l’accesso al beneficio dell’assegno è motivato dal fatto che la normativa sulla misura di sostegno non vuole discriminare il lavoro autonomo rispetto a quello dipendente.
Relativamente, poi, ai “familiari”, la circolare Inps specifica che sono considerati tali i parenti:
• titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
• i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente;
• i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.
In base ai requisiti di residenza e soggiorno, il richiedente deve;
• essere residente e domiciliato in Italia;
• essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non consecutivi, oppure sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Sul punto, la circolare Inps specifica che il soggetto beneficiario è, al momento, solo colui che sia residente e domiciliato in Italia con figli a carico e inclusi nell’ISEE. Ciò poiché è ancora oggetto di valutazione l’estensione della prestazione ad altri richiedenti in base ad accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia in tema di sicurezza sociale e in base al regolamento (CE) n. 883/2004.

Con riferimento, invece, alle condizioni alternative della durata di due anni della residenza oppure ai sei mesi di contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, la circolare Inps chiarisce che in entrambi i casi, se una delle due condizioni è presente al momento della domanda, la prestazione dell’assegno unico sarà erogata comunque per un intero anno.

Ulteriore requisito soggettivo previsto dal disposto normativo, oltre a quelli sopra elencati, è la soggezione al pagamento dell’IRPEF in Italia.
In merito, la circolare Inps chiarisce che il “pagamento dell’imposta sul reddito in Italia” deve essere intesa con riferimento all’imposta al lordo degli oneri deducibili e detraibili. Ciò significa che ha diritto all’assegno unico anche colui che, in sede di dichiarazione dei redditi, sia escluso o esente dal pagamento Irpef.

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A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE?

L’articolo 4 del Decreto Legislativo 230/2021 specifica quale sia l’ammontare erogato dall’Inps per l’Assegno unico universale.
A titolo generale, la normativa prevede una somma base spettante per i figli minorenni e una per i figli maggiorenni ancora a carico fino ai 21 anni di età. Oltre a tale importo, sono previste, poi, una serie di maggiorazioni chi riguardano i nuclei familiari con più di due figli minorenni o con figli non autosufficienti o con disabilità, famiglie numerose, nuclei familiari con madri di età inferiore ai 21 anni oppure in cui entrambi i genitori sono percettori di reddito.

Il calcolo dell’importo avviene sulla base del valore dell’ISEE, ma in caso di mancata presentazione del documento, l’importo della prestazione sarà equivalente al minimo erogabile (come se si presentasse un ISEE del valore maggiore di 40 mila euro).

Inoltre, l’assegno unico universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

 

NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORENNI

L’importo base dell’Assegno unico universale è pari a 175 euro mensili, in presenza di figli minorenni a carico e con un ISEE fino a 15 mila euro. Per livelli superiori dell’Indicatore della situazione economica equivalente, e fino ai 40 mila euro, l’importo della prestazione si riduce gradualmente fino ai 50 euro mensili. Oltre la soglia dei 40 mila euro di ISEE, l’importo resta costante ai 50 euro mensili.

NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MAGGIORENNI FINO AI 21 ANNI

L’importo base dell’Assegno unico universale è pari a 85 euro mensili, in presenza di un figlio maggiorenne a carico fino ai suoi 21 anni di età e con un ISEE fino a 15 mila euro. Per livelli superiori dell’Indicatore della situazione economica equivalente, e fino ai 40 mila euro, l’importo della prestazione si riduce gradualmente fino ai 25 euro mensili. Oltre la soglia dei 40 mila euro di ISEE, l’importo resta costante ai 25 euro mensili.

MAGGIORAZIONI DELL’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

La normativa sulla misura di sostegno in questione prevede importi aggiuntivi specifici della prestazione base, che variano a seconda della tipologia di maggiorazione.

• Nuclei familiari con più di due figli: oltre all’importo stabilito in base al valore ISEE per i nuclei con due figli minori (come da paragrafo precedente), è prevista una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo. In caso di ISEE fino a 15 mila euro, l’importo dell’assegno unico è aumentato di euro 85 mensili se si ha un ISEE fino a 15 mila euro. La cifra diminuisce gradualmente a 15 euro mensili in corrispondenza di un valore ISEE di 40 mila euro. Dopo tale soglia, la prestazione ha un valore costante;

• Nuclei familiari con figlio minorenne con disabilità: in base alla condizione di disabilità indicata nell’ISEE, la maggiorazione dell’assegno unico è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media;

• Nuclei familiari con figlio maggiorenne con disabilità: se il figlio disabile (di grado almeno medio) ha un’età compresa tra i 18 e i 20 anni, l’assegno unico universale è maggiorato di 80 euro mensili; se il figlio disabile ha un’età maggiore, la prestazione è aumentata di 85 euro mensili per valori ISEE inferiori a 15 mila euro, che si riduce gradualmente fino a 25 euro mensili per valori ISEE di 40 mila euro. Dopo tale soglia, l’ammontare del sostegno è costante;

• Madre di età inferiore ai 21 anni: l’assegno unico universale è aumentato di 20 euro per ciascun figlio;

• Entrambi i genitori percettori di reddito: è prevista una maggiorazione di 30 euro mensili per ciascun figlio minorenne e con un ISEE fino a 15 mila euro. L’ammontare diminuisce fino ad azzerarsi in corrispondenza di un valore ISEE di 40 mila euro. Dopo tale soglia, la maggiorazione non spetta più; per poter usufruire della prestazione, i genitori devono percepire un reddito da lavoro dipendente o assimilato, da pensione o da lavoro autonomo o d’impresa (compresi i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali e le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari);

• Famiglie numerose: per i nuclei familiari con quattro o più figli è prevista una maggiorazione forfettaria dell’assegno unico universale pari a 100 euro mensili.

I commi 9 e 11 dell’articolo 4 prevedono, infine, due clausole ai fini dell’importo della prestazione.
Il comma 9 prescrive che in assenza di ISEE spettano gli importi minimi dell’assegno unico universale.
Il comma 11 è una clausola di indicizzazione che prevede l’adeguamento annuale dell’assegno e delle relative soglie ISEE alle variazioni Istat.

 

MAGGIORAZIONE TRANSITORIA DELL’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Esclusivamente per il triennio marzo 2022 – marzo 2025, è prevista un’ulteriore maggiorazione, che va ad aggiungersi a quelle elencate nel paragrafo precedente. Si tratta di una maggiorazione compensativa rivolta ai percettori dell’ANF (Assegno Nucleo Familiare) allo scopo di consentire una graduale transizione alle nuove prestazioni erogate con l’assegno unico universale.
In sostanza, chi otterrebbe con il nuovo sostegno per figli a carico una cifra inferiore rispetto a quella percepita oggi con l’ANF, ha diritto a una somma aggiuntiva compensativa in modo da evitare un minor beneficio.

Tale maggiorazione, però, è prevista a patto che:
a) il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro;
b) nel corso del 2021, il richiedente o un altro componente del nucleo familiare abbia effettivamente percepito l’ANF in presenza di figli minori.

Il calcolo della “componente familiare” dell’ANF varia a seconda che il nucleo familiare comprenda uno o entrambi i genitori. Sul punto, però, va prestata attenzione al fatto che la normativa considera un nucleo con entrambi i genitori anche quelli in cui questi ultimi siano separati, divorziati o non conviventi. Per nucleo familiare composto da un solo genitore si intende, ad esempio, un genitore vedovo, oppure il caso in cui uno dei due non riconosce il figlio oppure è stato allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento.

Infine, tale componente compensativa dell’assegno unico universale spetta in formula piena per l’anno 2022. Successivamente, spetta:
– per un importo ridotto pari ai 2/3 nel 2024;
– per un importo ridotto pari a 1/3 nel 2024 e per i primi due mesi del 2025.

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA PER L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE?

Destinatari del Reddito di Cittadinanza a parte, la domanda per ricevere l’assegno unico universale può essere presentata:
• da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale (anche se non convivente il figlio);
• dal figlio maggiorenne per conto dei genitori e per la quota a lui spettante;
• dal genitore affidatario/affido preadottivo o temporaneo;
• da un tutore.

In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.

 

CASI PARTICOLARI

Se nel nucleo familiare sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, allora la domanda per ciascun figlio va presentata da parte dei rispettivi genitori naturali.
Se durante la fruizione dell’assegno unico universale vi fossero nuove nascite nel nucleo familiare, si avrebbe diritto, a partire dal settimo mese di gravidanza, a un incremento del sostegno, quantificato come da precedente paragrafo (“A quanto ammonta l’assegno unico universale?”). Condizione da rispettare: comunicare la nascita all’Inps. Ugualmente, va comunicata ogni variazione intercorsa nel nucleo familiare.

COME PRESENTARE LA DOMANDA PER L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

L’assegno unico universale viene erogato dall’Inps e la domanda per ottenerlo va sempre presentata all’Istituto nazionale di previdenza.
I canali di presentazione della domanda sono sostanzialmente tre:
• per via telematica, utilizzando l’apposito servizio online presente sul sito www.inps.it; in questo caso è necessario essere muniti di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• tramite il Contact Center Integrato dell’Inps, contattabile attraverso il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile);
• avvalendosi dei servizi degli istituti di Patronato.

La domanda per ottenere l’assegno unico universale va inviata a partire dal 1° gennaio 2022.

Dato che l’esordio dell’assegno unico universale avverrà il mese prossimo, a marzo 2022, ai fini della decorrenza dell’erogazione, però, è bene appuntarsi le seguenti scadenze:
• se la domanda viene presentata entro il 28 febbraio prossimo, la prestazione sarà erogata da subito, a partire da marzo 2022;
• se la domanda viene presentata entro il 30 giugno, la prestazione decorrerà dal mese successivo alla presentazione dell’istanze, ma saranno comunque erogate anche le mensilità arretrate a partire da marzo 2022;
• se la domanda viene presentata dopo il 1° luglio, la prestazione decorrerà dal mese successivo alla presentazione dell’istanza.
Per gli anni successivi al 2022, la domanda va sempre presentata a partire dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione fino a fine febbraio dell’anno successivo.

Assegno unico universale

COME OTTENERE L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

L’assegno viene erogato dall’Inps attraverso i dati di pagamento indicati dal richiedente, al genitore o a colui che esercita la responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4 del D.lgs. 230/2021).

In sede di compilazione della domanda, è possibile optare alternativamente per:
1. la corresponsione del 100% dell’importo dell’assegno unico universale al soggetto richiedente;
2. la corresponsione del 50% dell’importo dell’assegno unico universale a ciascuno dei genitori (con indicazione delle modalità di pagamento di entrambi i genitori);
3. la corresponsione del 50% dell’importo dell’assegno unico universale a ciascuno dei genitori (e in mancanza di accordo tra i due, il richiedente indicherà solo le sue modalità di pagamento della quota a lui spettante).

Ad ogni modo, il secondo genitore potrà sempre modificare la domanda del richiedente e potrà fornire i dati di pagamento anche in un secondo momento (considerando che l’erogazione avrà effetto a partire dal mese successivo a quello in cui la modifica della domanda è stata comunicata all’Inps).

Sempre in base all’art. 6, comma 4 del D.lgs. 230/2021, “in caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di (…), l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”.

La circolare dell’Inps n. 23 del 9 febbraio 2022, inoltre, chiarisce che in caso di affidamento temporaneo o preadottivo è necessario distinguere tra affido esclusivo o condiviso. Nel caso di affidamento esclusivo, in via generale l’assegno sarà corrisposto al genitore affidatario. Nel caso di affido condiviso, i genitori potranno scegliere se far corrispondere l’intera quota a uno dei due oppure ripartirla al 50% ad entrambi. Può anche accadere che, nonostante l’affido condiviso, il giudice stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente: in tale situazione, quest’ultimo può optare per la corresponsione a suo nome del 100% dell’assegno. Vale, però, sempre la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda e farsi corrispondere la sua quota del 50%.

Per quanto riguarda la modalità di pagamento, al momento della presentazione della domanda dell’assegno unico universale, il richiedente ne dovrà indicare una sola tra le seguenti:
• accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente ed eventualmente anche al tutore (con indicazione dell’IBAN);
• in contanti presso lo sportello postale;
• libretto postale;
• conto corrente estero area SEPA;
• carta prepagata intestato o cointestato al richiedente ed eventualmente anche al tutore (con indicazione dell’IBAN).

Se la domanda è stata presentata dal figlio maggiorenne per conto dei genitori, il beneficio sarà erogato attraverso lo strumento di riscossione da lui prescelto e di cui è intestatario o cointestatario. Però, l’ammontare dell’assegno unico universale è limitato alla quota a lui destinata.

L’ASSEGNO UNIVERSALE E IL REDDITO DI CITTADINANZA

L’assegno unico universale è compatibile con il Reddito di Cittadinanza.

In questo caso, però, l’erogazione del beneficio avviene d’ufficio da parte dell’Inps senza che il cittadino debba compilare alcuna domanda specifica. La prestazione, infatti, sarà erogata direttamente tramite l’accredito dell’importo spettante sulla Carta RdC (Carta Reddito di Cittadinanza).

COSA ACCADE SE L’ISEE CONTIENE OMISSIONI O DIFFORMITA’?

L’ammontare dell’assegno unico e universale è calcolato in base al valore ISEE presentato.
Tra l’altro, per i mesi di gennaio e febbraio di ciascun anno, si fa riferimento all’ISEE in corso di validità a dicembre dell’anno precedente.
Ma cosa accade se l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente contiene omissioni o difformità?

Entro la fine di ogni anno, il destinatario dell’assegno unico viene avvisato di tali incongruenze ed è tenuto a regolarizzare la sua posizione.
In caso contrario, il quantum della prestazione verrebbe ridotta al valore minimo (come se non si presentasse affatto l’ISEE) e verrebbero recuperate le erogazioni in eccesso avvenute nei mesi precedenti.

Per eliminare le incongruenze riscontrate, il richiedente può:
• in caso di ISEE omesso, presentare la domanda per la prestazione avvalendosi di una attestazione difforme (fermo restando la possibilità per l’INPS di richiedere idonea documentazione comprovante la completezza e la veridicità delle informazioni indicate nella dichiarazione);
• presentare una nuova DSU, priva di difformità;
• richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: QUALI BONUS E DETRAZIONI SONO ABROGATI?

Lo scopo dell’assegno unico universale è quello di semplificare tutta una serie di misure a sostegno delle famiglie con figli a carico che devono districarsi tra una mole non indifferente di bonus diversi e detrazioni.

Dunque, strada aperta all’assegno, appunto unico, e stop ad altre prestazioni frammentate.

Gli articoli 10 e 11 del D.lgs. n. 230/2021 elencano le abrogazioni e le proroghe effettuate proprio in funzione dell’entrata in vigore della nuova misura di sostegno per i figli a carico.

A decorrere dal 1° gennaio 2022:
• È stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2022 il “premio alla nascita o per l’adozione/affidamento del minore” (meglio conosciuto come “Bonus mamma domani”), cioè un’erogazione una tantum di 800 euro, destinato alle future mamme o alle neomamme. Introdotto dalla Legge di Stabilità 2017 (comma 353, articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232), il bonus poteva essere richiesto a partire dal settimo mese di gravidanza oppure alla nascita, all’adozione o all’affido del minore. Non era previsto un limite massimo di ISEE per poterlo richiedere. Adesso, potranno essere erogati i “bonus mamma domani” solo per le nascite o adozioni fino al 28 febbraio 2022 e solo per le donne al settimo mese di gravidanza entro il 31 dicembre 2021;

• Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022 è stato abrogato anche il “Fondo di sostegno alla natalità” introdotto sempre dalla Legge di Stabilità 2017 (commi 348 e 349, articolo 1 della Legge n. 232/2016) e gestito da Consap; il Fondo prevedeva una garanzia diretta, anche fideiussoria, sui prestiti fino a 10 mila euro accesi da genitori di figli nati o adottati fino al loro terzo anno di età o dall’adozione. Anche in questo caso non vi erano limiti di reddito;

• È stato prorogato per gennaio 2022 e febbraio 2022 l’Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e dispongono di patrimoni e redditi limitati. Introdotto con l’art. 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 è un intervento di sostegno destinato ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia, genitori di almeno 3 minorenni. Sono equiparati ai figli minori anche i figli del coniuge e i minori in affidamento preadottivo;

• Prorogato anche per gennaio 2022 e febbraio 2022, l’assegno temporaneo per figli minori previsto per coloro che sono esclusi dall’Assegno per il Nucleo familiare (ANF), ovvero i lavoratori autonomi, i disoccupati, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i pensionati da lavoro autonomo e coloro che non hanno più i requisiti per l’ANF. L’importo dell’assegno temporaneo dipende dal numero dei figli minori e dal valore ISEE e si azzera comunque per valore ISEE superiore a 50 mila euro;

• A partire dal 1° marzo 2022 non saranno più corrisposte le prestazioni destinate ai nuclei familiari con figli e orfanili;

• Infine, sempre con decorrenza dal 1° marzo 2022, le attuali detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni (ovvero per i figli per i quali non è previsto l’assegno unico universale).

Nulla cambia, invece, per le domande di assegno di natalità (meglio noto come “Bonus bebè”). Il beneficio, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) è stato riconfermato anche dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 362, Legge 30 dicembre 2020).
La misura di sostegno spetta alle famiglie che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, hanno avuto o adottato (o in affidamento preadottivo) un figlio.
Il bonus, erogato in massimo 12 rate mensili, è riconosciuto in base al valore ISEE, ma senza un tetto massimo di reddito. Il suo ammontare è compreso tra un minimo di 80 euro a un massimo di 160 euro al mese per il primo figlio. L’importo, poi, è incrementato del 20% per ogni figlio successivo nato/adottato/in affidamento preadottivo.

 

ATTENZIONE!

Quando nasce il proprio figlio è obbligatorio registrarlo negli archivi comunali tramite la dichiarazione di nascita da presentare direttamente nella direzione sanitaria dell’ospedale dove è avvenuto il parto entro tre giorni oppure presso il Comune di competenza entro 10 giorni. A fronte della dichiarazione di nascita, verrà emesso l’atto integrale di nascita grazie al quale potranno essere redatti l’estratto di nascita o il certificato di nascita. Entrambi i documenti, oltre alla copia integrale dell’Atto di nascita sono rilasciati dal Comune competente. Nel caso si rendesse necessario dover recuperare il certificato di nascita è possibile richiederlo cliccando qui.