Equitalia, no ai fermi sulle auto se prima non si avvisa il debitore

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Il decreto del fare a tutela del cittadino

Oltre alla sanatoria delle cartelle e alla possibilità di usufruire della dilazione straordinaria, il decreto del fare del 2013 prevede altre forme di tutela per cittadini ed imprese italiane.

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Fermi amministrativi

A tal proposito, la novità più importante è quella per cui l’agenzia di riscossione Equitalia non può più procedere al fermo di beni mobili registrati, come auto o altri veicoli a motore, se prima non ha dato un preavviso di 30 giorni al debitore. Entro lo stesso lasso di tempo il fermo può poi essere bloccato qualora il debitore o il coobbligato riescano a dimostrare, con apposita documentazione contabile attestante la destinazione, “che il bene mobile è strumentale all’esercizio dell’attività di impresa o della professione”.

Pignoramenti

Tramite il decreto, si è poi proceduto ad un’estensione dei limiti legati alla pignorabilità dei beni strumentali usati dalle ditte individuali anche alle aziende con forma giuridica di società e nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro. Di fatto, se il valore di beni indispensabili all’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere (oggetti, libri, ecc.) non è sufficiente a coprire il debito, i beni strumentali potranno essere pignorati entro il massimo di un quinto del loro valore complessivo. Qualora invece gli altri beni riuscissero a soddisfare il credito azionato, i beni strumentali saranno impignorabili.

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Prima casa

Altra importante novità del decreto del fare concerne l’impossibilità, per l’agenzia di riscossione, di effettuare l’esecuzione forzata sulla prima casa del contribuente, incluse le eventuali pertinenze, e a patto che il credito non superi i 120mila euro (contro il precedente limite dei 20mila).
L’abitazione principale in questione, per far scattare il divieto per Equitalia, non deve essere di lusso, ovvero non deve appartenere alle categorie A8 (villa) e A9 (castello o palazzo di pregio storico-artistico); deve essere d’uso abitativo e il debitore deve risiedervi anagraficamente; deve essere l’unico immobile di proprietà del contribuente. Resta in piedi la misura di iscrizione d’ipoteca per somme oltre i 20mila euro, e la possibilità di intervento nell’espropriazione avviata da altri.

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Simona Di Michele

Fonti Il Sole 24 Ore